Sentenza 20 dicembre 2006
Massime • 1
Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) qualora l'imputato, assolto in primo grado per non aver commesso il fatto costitutivo del delitto di cui all'art. 468 cod. pen. (contraffazione di altri pubblici sigilli), sia successivamente condannato - in sede di appello - per il delitto di cui all'art. 469 cod. pen. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione), considerato che l'indagine volta ad acclarare la violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen. non fa perno esclusivamente sulla diversità del fatto materiale e, pertanto, non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto letterale tra i due atti processuali atteso che per fatto contestato non si intende solo quello enunciato nel capo di imputazione ma tutto il complesso degli elementi portati a conoscenza dell'imputato e sui quali quest'ultimo sia stato posto in grado di difendersi. Ne consegue che il "vulnus" del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen. si verifica solo quando l'imputazione del fatto si traduce nella sostanziale menomazione del diritto di difesa e che, pertanto, detta violazione è del tutto insussistente quando l'imputato attraverso l'iter processuale sia venuto a trovarsi nella concreta condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2006, n. 6475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6475 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 20/12/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 2313
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 027038/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IN AO, N. IL 17/03/1955;
avverso SENTENZA del 20/12/2005 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per l'ann.to c.r. per il capo a)- Rigetto nel resto. udito il difensore Avv.to VOLTATTORNI A..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Ascoli Piceno assolveva NT AO per non aver commesso il fatto dal delitto di cui all'art. 468 c.p., dichiarava ndp in ordine ai reati ex artt. 485 e 56, 640 c.p., perché estinti per remissione di querela. Sul gravame del P.G., la Corte d'Appello di Ancona, in riforma, condannava l'imputato per il reato ipotizzato dall'art. 469 c.p., nonché per il delitto di cui agli artt. 56 e 640 cpv. c.p., n.
1. Ricorre il difensore, che denuncia in primo luogo la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, sancito dall'art.521 c.p.p., stante la diversità strutturale tra le fattispecie contemplate dagli artt. 468 e 469 c.p.. Il ricorrente si duole pure del fatto che sia stata immotivatamente disconosciuta l'ipotesi della desistenza volontaria.
Il difensore invoca pure l'intervenuta prescrizione. Siffatta richiesta va disattesa, poiché dagli atti di causa risulta che l'udienza 3/3/03 fu rinviata ad istanza difensiva al 7/4/03, onde il termine massimo della causa estintiva in questione non è ancora venuto a compimento.
L'eccezione in rito sembra confortata da un cospicuo orientamento che emerge dalle pronuncie di questa Sezione. La nullità dedottasi verificherebbe in ragione della diversità strutturale delle condotte costitutive dei delitti configurati dagli artt. 468 e 469 c.p.. Nella prima ipotesi l'autore falsifica lo strumento destinato a riprodurre l'impronta, rendendo possibile una riproduzione, anche in serie, di essa;
nella seconda egli falsifica l'impronta, senza creare una falsa matrice, ma operando direttamente sul documento, mediante incisioni, disegni, colorazioni od altro, in modo che la contraffazione richieda, di volta, in volta, un'opera particolare (v., da ultimo, sez. 5^ 10/5/01, n. 25004, Ishak Kamal Fawzy. In un caso si ha la contraffazione della causa (ossia del sigillo o degli altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione), nell'altro quella del risultato (ossia dell'impronta, ottenuta con mezzi diversi da quelli indicati nell'art. 468 c.p.) (v. Cass., 9/6/83, Sabatino). Ma valorizzando esclusivamente la diversità del fatto materiale, si dimentica che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra i due atti processuali perché, vertendosi in tema di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" processuale, sia venuto a trovarsi nella concreta condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (S.U., c.c. 19/6/96, n. 16, Di Francesco). La nullità emerge solo quando vi sia stata la radicale immutazione del fatto, sicché l'imputato non abbia potuto esplicare la propria difesa, a cagione della modifica degli elementi fattuali che sostanziano l'addebito formulato. Ma per fatto contestato si intende non soltanto quello enunciato nel capo d'imputazione, ma tutto il complesso degli elementi portati a conoscenza dell'imputato e sui quali egli è stato posto in grado di difendersi. Il "vulnus" si verifica, dunque, solo quando l'immutazione si traduce nella sostanziale menomazione del diritto di difesa (Cass., 29/9/92, Storace). Non va, insomma, pregiata ed enfatizzatala diversità delle condotte criminose per inferirne in maniera astratta ed aprioristica la violazione del principio suddetto, che è funzionalizzato invece al concreto rispetto del diritto di difesa nell'ambito della dinamica processuale. In realtà, i fatti descritti dalle norme in questione sono contigui, se è vero - come verificato - che di regola la contraffazione del sigillo è conosciuta solo attraverso l'impronta impressa e che nella specie l'impronta falsa è stata ottenuta con un sofisticato strumento informatico quale lo "scanner", che ha reso problematica sulle prime l'individuazione della condotta delittuosa posta in essere e, di conseguenza, della norma incriminatrice da applicare. Va rammentato che con sentenza 23/2/90, n. 7846, in c. Cafes, questa Sezione ha stabilito che non sussiste immutazione del fatto ex art.477 c.p.p. del 1930, ove venga contestata la minore ipotesi di falso di cui allo art. 469 c.p., e sia poi ritenuto responsabile della più grave ipotesi delittuosa prevista dall'art. 468 c.p.. Manifestamente infondata è la doglianza inerente la desistenza volontaria, sfornita di ogni supporto probatori e smentita irrefutabilmente dal costrutto motivazionale.
Il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2007