Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2006, n. 6475
CASS
Sentenza 20 dicembre 2006

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Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) qualora l'imputato, assolto in primo grado per non aver commesso il fatto costitutivo del delitto di cui all'art. 468 cod. pen. (contraffazione di altri pubblici sigilli), sia successivamente condannato - in sede di appello - per il delitto di cui all'art. 469 cod. pen. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione), considerato che l'indagine volta ad acclarare la violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen. non fa perno esclusivamente sulla diversità del fatto materiale e, pertanto, non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto letterale tra i due atti processuali atteso che per fatto contestato non si intende solo quello enunciato nel capo di imputazione ma tutto il complesso degli elementi portati a conoscenza dell'imputato e sui quali quest'ultimo sia stato posto in grado di difendersi. Ne consegue che il "vulnus" del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen. si verifica solo quando l'imputazione del fatto si traduce nella sostanziale menomazione del diritto di difesa e che, pertanto, detta violazione è del tutto insussistente quando l'imputato attraverso l'iter processuale sia venuto a trovarsi nella concreta condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2006, n. 6475
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6475
    Data del deposito : 20 dicembre 2006

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