Sentenza 21 aprile 2009
Massime • 1
Il reato di danneggiamento aggravato non rientra nella competenza materiale del giudice di pace, pur quando la circostanza aggravante sia improduttiva di effetti sulla pena in conseguenza del giudizio di bilanciamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/04/2009, n. 20852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20852 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 21/04/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1671
Dott. BRONZINI SE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 1942/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di ANCONA;
nei confronti di:
1) IN PP n. il 18/10/1950;
avverso SENTENZA del 28/10/2008 GIUDICE DI PACE di OSIMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA Alberto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e trasmissione degli atti al Tribunale;
Udito il difensore Avv. GRECO Luigi di Roma che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 28 ottobre 2008, il Giudice di pace di Osimo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IN SE in ordine al reato di cui all'art. 635 c.p. - al medesimo contestato perché con una chiave danneggiava graffiando su tutti i lati un'autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via da AR Emilio - per intervenuta remissione tacita di querela. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale il quale deduce che nella specie - così come, d'altra parte, risulta contestato nel capo di imputazione, ove si fa riferimento all'art.635 c.p., comma 2 - il danneggiamelo è aggravato in riferimento all'art. 625 c.p., n. 7, essendo stato il reato commesso su autovettura in sosta sulla pubblica via e, dunque, su cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Da ciò deriva, da un lato, la incompetenza per materia del giudice di pace D.Lgs. n.274 del 2000, ex art. 4 e, dall'altro, la procedibilità di ufficio del reato.
Il ricorso è fondato sotto tutti i profili. A proposito della remissione tacita della querela, infatti, il giudice ha trascurato che, nella specie, il danneggiamento era aggravato a norma del secondo comma dell'art. 635 c.p., con la conseguenza che, da un lato, il reato è procedibile di ufficio, e che, dall'altro, il reato stesso esulava dalla propria competenza. Questa Corte, infatti, ha avuto modo di affermare che esula dalla competenza del giudice di pace, e non può quindi essere sanzionato con le pene previste dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 52, il reato di danneggiamento aggravato ai sensi del secondo comma dell'art. 635 c.p., a nulla rilevando che l'aggravante sia stata, all'esito del giudizio, neutralizzata per effetto della riconosciuta sussistenza di circostanze attenuanti (Cass., Sez. 2^, 16 novembre 2004, Maggiore). D'altra parte, va pure segnalato che nel procedimento davanti al giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal pubblico ministero a norma del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, la mancata comparizione del querelante - pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela - non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell'art. 152 c.p., comma 2, (Cass., Sez. un., 30 ottobre 2008, p.m. in proc. Viele).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone che agli atti siano trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2009