Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2016, n. 23908
CASS
Sentenza 19 aprile 2016

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In tema di rifiuti, il reato di cui all'art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è configurabile anche in relazione alle condotte non autorizzate di raccolta e trasporto di rifiuti metallici esercitate in forma ambulante, pur se poste in essere prima dell'entrata in vigore del comma 1-bis dell'art. 188 del predetto D.Lgs., introdotto dalla l. n. 221 del 2015. (In motivazione la S.C. ha precisato che a seguito di tale modifica normativa - che ha escluso l'applicabilità, per le attività ambulanti di raccolta e trasporto di rifiuti metallici, dell'esenzione dagli ordinari obblighi gravanti sui gestori ambientali, prevista dall'art. 266, comma quinto, D.Lgs. n. 152 - la valutazione della rilevanza penale delle condotte anteriori alla novella richiede tuttora l'accertamento dell'esistenza e validità del titolo abilitativo al commercio e della riconducibilità del rifiuto all'attività autorizzata, mentre tale verifica non occorre per le condotte successive, avuto riguardo all'inapplicabilità "tout court" della deroga di cui al citato comma quinto dell'art. 266).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/04/2016, n. 23908
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23908
    Data del deposito : 19 aprile 2016

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