Sentenza 14 ottobre 2011
Massime • 1
La facoltà del pubblico ministero di autorizzare una "dilazione maggiore" delle 24 ore per la trasmissione del verbale di fermo o di arresto va esercita caso per caso, tenendo conto delle specifiche circostanze di fatto, di tempo e di luogo, tali da rendere impossibile ovvero oggettivamente difficoltosa la trasmissione degli atti entro le prescritte 24 ore. (La Corte ha precisato che la relativa autorizzazione va succintamente motivata, non potendo ritenersi rimessa alla mera discrezionalità del P.M., ovvero ritenersi implitamente giustificata da esigenze organizzative e da orari di funzionamento degli uffici giudiziari, da ritenere subordinate alla preminenza delle funzioni e competenze istituzionali svolte).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2011, n. 45424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45424 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto Presidente del 14/10/2011
Dott. ROMBOLÀ Marcello Consigliere SENTENZA
Dott. TARDIO Angela Consigliere N. 3206
Dott. CAPOZZI Raffaele rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia Consigliere N. 2277/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI BRINDISI;
nei confronti di:
1) CI TE N. IL 16/09/1985 C/;
avverso l'ordinanza n. 1/2011 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del 03/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. D'Ambrosio Vito che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3 gennaio 2011 il G.I.P. del Tribunale di Brindisi, in sede di udienza di convalida dell'arresto, non ha convalidato l'arresto di CI NO, operato dai carabinieri di Torchiarolosi nella flagranza del reato di tentato omicidio di suo padre.
2.Il G.I.P. di Brindisi ha ritenuto che, sebbene l'arresto in flagranza fosse stato da ritenere nella specie obbligatorio, tuttavia la p.g. non aveva messo l'indagato a disposizione del pubblico ministero entro 24 ore e non aveva trasmesso il relativo verbale nel medesimo termine, in tal modo violando il disposto dell'art. 386 cod. proc. pen., commi 1 e 7, non essendo all'uopo sufficiente che nel verbale di arresto fosse stato annotato che il p.m. aveva autorizzato la dilazione del deposito degli atti ai sensi dell'art. 386 cod. proc. pen., comma 3, in quanto trattavasi di dilazione che il p.m.
doveva concedere caso per caso, indicando le specifiche circostanze di fato, di tempo e di luogo, nelle quali la trasmissione degli atti entro le prescritte 24 ore poteva risultare impossibile ovvero oggettivamente difficoltoso, il che non era stato indicato nel verbale in esame.
3. Avverso detto provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Brindisi propone ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Brindisi, deducendo violazione ed erronea applicazione della legge penale, in quanto il potere discrezionale del p.m. di turno di indicare alla p.g. il diverso termine di deposito degli atti oltre le 24 ore dall'arresto operato in flagranza non necessitava di esplicita motivazione in fatto, essendo da ritenere che il controllo del p.m. sull'operato della p.g. venisse ampiamente assicurato dall'avviso dell'arresto o del fermo, che doveva essere immediato e poteva avvenire mediante comunicazione orale o telefonica. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal P.M. presso il Tribunale di Brindisi è infondato.
2.È invero da confermare la mancata convalida dell'arresto in flagranza di CI GI da parte del G.I.P. di Brindisi, per avere egli fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la facoltà che l'art. 386 cod. proc. pen., comma 3, concede al p.m. di autorizzare una dilazione maggiore delle
24 ore per la trasmissione del verbale di fermo o di arresto va esercitata caso per caso, tenendo conto delle specifiche circostanze di fatto, di tempo e di luogo, tali da rendere impossibile ovvero oggettivamente difficoltosa la trasmissione degli atti entro le prescritte 24 ore;
trattasi pertanto di autorizzazione che impone una specifica, pur se succinta motivazione, non potendo la stessa essere rimessa alla mera discrezionalità del p.m., ovvero ritenersi implicitamente giustificata da esigenze organizzative e da orari di funzionamento degli uffici giudiziari, da ritenere subordinate alla preminenza delle funzioni e competenze istituzionali svolte (cfr. Cass. Sez. 6 n. 20509 dell'8/05/2003 dep. 8/05/2003, imp. Padovan, Rv. 225720). Vertendosi poi in tema di libertà personale dell'imputato, il cui rispetto è esplicitamente assicurato dall'art.13 della Costituzione, è da ritenere che l'invio del verbale di arresto costituisca parte essenziale del procedimento previsto dal codice di rito per la convalida dell'arresto, si che non può ritenersi sufficiente, come sostenuto dal p.m. ricorrente, che, nella specie, la p.g. abbia posto il p.m. tempestivamente al corrente a voce o per telefono dell'avvenuto arresto in flagranza dell'indagato, costituendo al contrario l'invio del verbale un completamento indefettibile della convalida, si che esso esige, per la sua dilazione, una specifica pur se succinta motivazione.
3. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2011