Sentenza 30 agosto 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 9 cod.proc.civ., come sostituito dall'art. 50 del D.Lgs. 19 febbraio 1998 n.51, divenuto efficace a partire dal 2 giugno 1999 (art. 247 del citato D.Lgs.), giudice unico di primo grado competente per la cause che non rientrano nella competenza del giudice di pace, è il Tribunale. Ne deriva che i procedimenti pendenti davanti al Pretore proseguono davanti al Tribunale con applicazione delle disposizioni proprie di detto giudice, comprese quelle introdotte con il D.Lgs. citato, con la sola eccezione delle cause che alla data del 2 giugno 1999 si trovavano nella fase decisoria, le quali restano pendenti davanti al pretore (art. 133 decreto cit.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/08/1999, n. 9140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9140 |
| Data del deposito : | 30 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di VOGHERA, con ordinanza del 25/03/98, nella causa iscritta al n. 8822/1998 vertente tra
IB AN;
e
CIRCOLO ANSPI;
- non costituito in questa fase -
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/06/99 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA RAFFAELE che ha chiesto si dichiari la competenza del Pretore di Voghera, con le ulteriore statuizioni di legge. Svolgimento del processo
Il circolo ANSPI, con atto di citazione in data 9.1.1995 aveva chiesto che il convenuto GA ND fosse dichiarato inadempiente ad una clausola del contratto di locazione concluso inter partes. Il GA con la comparsa di risposta aveva richiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento della somma di L 81 milioni a titolo di indennizzo sui miglioramenti apportati all'immobile.
Il Pretore, dopo aver con una propria ordinanza del 29.5.1996 affermato la propria competenza funzionale per materia anche in merito alla riconvenzionale, all'udienza del 5.12.1996, su concorde richiesta delle parti dichiarava con ordinanza la propria incompetenza per valore sull'intera causa ed assegnava un termine perentorio per la riassunzione della causa davanti al tribunale di Voghera.
Detto tribunale, ritenendosi a sua volta incompetente e ritenendo la competenza per materia del pretore, con ordinanza depositata il 25.3.1998, proponeva regolamento d'ufficio di competenza. Motivi della decisione
1. Ritiene questa corte che debba essere dichiarata la competenza del Tribunale di Voghera.
Osserva preliminarmente questa corte che, giudice unico di primo grado, competente per le cause che non rientrano nella competenza del giudice di pace, è il tribunale, ai sensi dell'art. 9 c.p.c, come sostituito dall'art. 50 d. lgs 19.2.1998,n. 51, divenuto efficace a partire dal 2.6.1999, secondo quanto dispone l'art. 247 del medesimo decreto legislativo, modificato dall'art. 1 della legge 16.6.1998, n.188 e non ulteriormente emendato nella materia che qui interessa dal d.l. 24.5.1999,n. 145. Infatti l'art. 1 del d. lgs 19.2.1998, n. 51 ha disposto la soppressione dell'ufficio del pretore, fatta salva l'attività necessaria per l'esaurimento degli affari pendenti;
l'art. 49 del detto decreto ha abrogato l'art. 8 del codice di procedura civile contenente disposizioni sulla competenza del pretore;
il successivo art.50 ha modificato l'art. 9 dello stesso codice di procedura, disponendo che il tribunale è competente per tutte le cause, che non sono di competenza di altro giudice.
A questo riguardo non vale richiamare la disposizione contenuta nell'art. 42 del richiamato decreto legislativo n. 50 del 1998 e sostenere che l'ufficio del pretore continua a funzionare per le cause pendenti davanti a detto giudice alla data del 2.6.1999. Infatti il principio seguito dal legislatore delegato nel disciplinare la fase transitoria di applicazione del decreto legislativo è quello di "limitare quanto più possibile la "sopravvivenza" degli uffici soppressi per l'esaurimento del contenzioso pendente", come si esprime la Relazione alla legge delegata.
Il principio comporta che:
a) i procedimenti pendenti davanti al pretore, in generale, proseguono davanti al tribunale, con applicazione delle disposizioni proprie di detto giudice, comprese quelle introdotte con il decreto legislativo (art. 132 di detto decreto);
b) l'unica eccezione alla regola precedente è data dalle cause che, alla data del 2 giugno 1999, si trovavano nella fase decisoria : esse non sono trasferite al tribunale e restano pendenti davanti al pretore (art. 133 dello stesso decreto).
Stante quanto sopra detto e visti gli artt. 132 e segg. d. legs. n. 51/1998, è evidente che deve dichiararsi, in forza dello jus superveniens (che deroga, altresì, alla regola altrimenti generale posta dall'art. 5 c.p.c.), la competenza del tribunale di Voghera. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Dichiara la competenza per materia del tribunale di Voghera. Nulla per spese.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 1999