Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2010, n. 16598
CASS
Sentenza 3 febbraio 2010

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La mancata comparizione dell'imputato, ritualmente citato all'udienza in cui il querelante rimetta la querela e dichiarato contumace, non integra accettazione tacita della remissione, ma, di per sé, costituisce un mero esercizio di una facoltà processuale, ove non risulti che l'imputato sia a conoscenza della volontà di remissione manifestata in udienza dalla persona offesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2010, n. 16598
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16598
    Data del deposito : 3 febbraio 2010

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