Sentenza 3 febbraio 2010
Massime • 1
La mancata comparizione dell'imputato, ritualmente citato all'udienza in cui il querelante rimetta la querela e dichiarato contumace, non integra accettazione tacita della remissione, ma, di per sé, costituisce un mero esercizio di una facoltà processuale, ove non risulti che l'imputato sia a conoscenza della volontà di remissione manifestata in udienza dalla persona offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2010, n. 16598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16598 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 03/02/2010
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 244
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 26483/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SASSARI;
nei confronti di:
1) AL TR AN TA, N. IL 01/12/1944;
2) HI AV, N. IL 19/10/1942;
3) CO NA NT, N. IL 12/08/1950;
4) HI TR, N. IL 08/01/1928;
avverso la sentenza n. 1725/2006 TRIBUNALE di SASSARI, del 21/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 21 ottobre 2008 il Tribunale di Sassari in composizione monocratica ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ET NI TA IN, CC GI IA, NI HI e IE HI in ordine ai reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (IN e CC) e concorso in ingiuria continuata (HI NI e HI ER), per intervenuta remissione di querela. Essendovi stata espressa accettazione delle sole imputate HI, ha ritenuto il giudicante di poter attribuire alla contumacia del IN e della CC il valore di tacita accettazione delle remissioni di querela formulate dalle persone offese.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari, affidandolo a un solo motivo. Con esso deduce violazione dell'art. 155 c.p., osservando che la contumacia dell'imputato non può essere confusa con una tacita accettazione della remissione di querela, in quanto egli deve essere messo in condizione di ricusare espressamente o tacitamente la remissione fatta dal querelante, essendo suo diritto ottenere eventualmente una decisione assolutoria nel merito. Osserva che fra l'altro, nel caso di specie, con la richiesta di impugnazione rivolta all'organo del pubblico ministero i querelati IN e CC hanno manifestato una volontà contraria all'accettazione.
Il ricorso del Procuratore Generale, da qualificarsi come ricorso per saltum attesa l'appellabilità della sentenza del Tribunale (Corte Cost. 24 gennaio 2007 n. 26), si rivela fondato e merita, perciò, accoglimento.
Con un recente deliberato questa stessa sezione, nel solco di un indirizzo ermeneutico già manifestatosi in precedenza (Cass. sez. 5, 7 marzo 2006 n. 15855; contra: Cass. sez. 4, 13 novembre 2008 n. 47483), ha riaffermato il principio, che va qui ribadito, a tenore del quale la mancata comparizione dell'imputato, ritualmente citato all'udienza in cui il querelante rimetta la querela, non integra accettazione tacita della remissione, ma, di per sè, costituisce mero esercizio di una facoltà processuale, ove non risulti che l'imputato sia a conoscenza della volontà di remissione manifestata in udienza dalla persona offesa (Cass. sez. 5, 26 febbraio 2009 n. 15613). Nel caso di specie non risulta che gli imputati IN e CC abbiano avuto conoscenza della remissione di querela, presentata nella stessa udienza dibattimentale alla quale essi non hanno partecipato;
sicché, non potendosi presumere che ne abbiano avuto notizia aliunde, deve ritenersi che non abbiano avuto la possibilità di ricusare - espressamente o tacitamente - gli effetti dell'intervenuta remissione, prima che la sentenza venisse emessa;
e dopo la pronuncia di essa hanno anzi manifestato una volontà contraria all'accettazione, sollecitando l'esercizio della facoltà d'impugnazione da parte del pubblico ministero.
La sentenza di proscioglimento, emessa in antitesi col suesposto principio, deve dunque essere annullata affinché si faccia luogo al giudizio nei confronti degli imputati IN e CC. Quale giudice di rinvio si designa la Corte d'Appello di Cagliari, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di IN e CC e rinvia alla Corte d'Appello di Cagliari per il giudizio di appello.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010