Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2002, n. 6821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6821 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
A E IC N 6 058785 L 8 O B 9 I 1 Z 2 4 A / R . 6 T 2 3 S . I ITALIANA . R G . L P L E E . 0682 1/02 A D R I . R L NOME DEL POPOLO ITALIANO B A E T A D D S T I S E A N T 3 I E 1 S N R . E I E S N A T E A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cristarella Orestano Presidente R.G.N.03177/98 Dott. Francesco Graziadei Consigliere Dott. Giulio Cron.18394 Cons. Rel.Dott. Giuseppe Vito A Magno Consigliere Rep. Dott. Salvatore Di Palma Consigliere Ud. 15/02/02 Tirelli Dott. Francesco ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 58785 sul ricorso proposto da: Oggetto Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro Contenzioso tribut. Sentenza d'appello notificata all'Ufficio tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n.12, territoriale enrto il 17.5.1999. Termine breve per dello Stato, che 10 presso l'Avvocatura Generale l'impugnazione. Applicabilità. rappresenta e difende ex lege
- ricorrente -
contro
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia S.p.A. (CARIGE), elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini, n.11, presso gli avvocati Franco Gallo e Adriano Rossi, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale per notaio Voiello di Genova in data 11.3.1998; controricorrente r 8 3 8 avversO la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova, n. 79, depositata il 31.7.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/02 dal Relatore Cons. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito l'avv. Franco Gallo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 16.1.1990 la Cassa di Risparmio di Genova e istanza di rettifica, ai sensi Imperia presentò D. P. R. 29 settembre 1973, n.602, dell'articolo 38, all' Intendenza di Finanza di Genova, relativamente alla dichiarazione dei redditi 1987, assumendo di avere erroneamente calcolato in eccessO gli imponibili I.R.Pe.G. ed I.L.O.R.. In data 24.10.1990, stante il silenzio rifiuto dell'amministrazione, propose ricorso davanti alla commissione tributaria provinciale di Genova, per chiedere che fosse riconosciuta la riduzione dei suddetti redditi, secondo il nuovo calcolo proposto. La commissione provinciale, con sentenza in data 25.5.1995, accolse il ricorso, in relazione al punto concernente la pretesa non tassabilità degli interessi 2 maturati su crediti d'imposta riguardanti esercizi precedenti. Avverso tale decisione interpose appello la direzione regionale delle entrate per la Liguria davanti alla commissione tributaria regionale di Genova che, con sentenza depositata il 31.7.1997, rigettò l'impugnazio- ne e confermò la decisione di primo grado, compensando le spese, avendo ritenuto che gli interessi sui rimborsi d'imposta hanno natura compensativa, la quale alla formazione del escluderebbe il loro concorso tanto ai fini dell'I.R.Pe.G. che reddito, dell'I.L.O.R.. Il ministero delle finanze, in persona del ministro in carica, ricorre per cassazione avverso detta sentenza della commissione tributaria regionale, articolando il ricorso in due motivi. Resiste mediante controricorso, illustrato con successiva memoria, l'intimata Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, che eccepisce preliminarmente l'intempestività del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La sentenza impugnata è stata validamente notificata, a norma degli articoli 137 e seguenti c.p.c., ad istanza dell'attuale resistente e tramite ufficiale giudiziario, alla direzione regionale delle entrate per la Liguria, in data 27.9.1997. Tale notifica è idonea a r 3 far decorrere il termine di sessanta giorni (termine breve) previsto dall'art. 51, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992, n.546. Invero la Corte costituzionale, con sentenza n.525/2000, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.133, interpretativo dell'articolo 38, comma 2, del citato D.L.vo n.546/1992, nella parte in cui estende anche al periodo precedente alla sua entrata in vigore (18.5.1999) l'efficacia di tale interpretazione, secondo la quale le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali vanno notificate all'amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'avvocatura dello stato competente (articolo 11, 2° comma, R.D. 30 ottobre 1933 n.1611 e successive modificazioni) ai fini del decorso del termine breve (articolo 325, 2° comma, c.p.c.. A seguito di tale dichiarazione d'incostituzionalità, ed a far data dal 30.11.2000 giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza nella G.U., da cui cessa di avere efficacia e non può più avere applicazione la norma dichiarata incostituzionale - le notifiche delle sentenze delle commissioni tributarie di secondo grado, ritualmente eseguite entro il 17 maggio 1999 (giorno precedente all'entrata in vigore 4 del citato articolo 21, comma 1, legge n.133/1999), debbono ritenersi idonee a far decorrere il termine breve d' impugnazione, se effettuate nei confronti degli uffici tributari che hanno emesso (o che hanno omesso di emettere) l'atto impugnato e che non si sono avvalse dell'assistenza dell'avvocatura dello stato, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, D.L.vo n.546/1992. Successivamente alla data predetta (e cioè dal 18 maggio 1999) debbono ritenersi idonee a tal fine solo le notificazioni, ritualmente eseguite ai sensi dell'articolo 21, comma 1, legge n.133/1999, presso l'avvocatura distrettuale dello stato territorialmente competente. Nella fattispecie, la rituale notificazione della sentenza impugnata, effettuata in data 27.9.1997, deve ritenersi quindi valida ed efficace, ai fini della decorrenza del termine breve per il ricorso in cassazione, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr., fra le altre, sentenze nn. 488 e 5648 del 2001), integralmente condiviso dal collegio. Il ricorso iscritto al n. 3177 del 1998, notificato alla resistente medesima in data 11.2.1998, e cioè oltre il termine di sessanta giorni (termine breve in scadenza al 26.12.1998) dalla notificazione della sentenza, devesi quindi dichiarare inammissibile perché Я 5 tardivo. L'incertezza della fattispecie processuale, determinata dalle circostanze riferite, integra giusto motivo per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa interamente fra le parti le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile - tributaria, il 15 febbraio 2002. яшкус Мимо Il presidente Il consigliers est. ще Отнемонта Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 13. MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N 6 IO 8 Z 9 1 A 5 / . R 4 / T N 6 S 2 - I . G B A .R E I . .P R L R L D A A A L . T D E B D U A E I B T T S I A N N 1 R E I 3 E S T 1 S R I E . E A T N A M