Sentenza 25 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione deciso nelle forme del rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., sono inammissibili i motivi concernenti vizi non dedotti dal ricorrente o relativi a punti del provvedimento, diversi da quelli impugnati, se prospettati per la prima volta con memoria di replica alle considerazioni svolte dal Procuratore generale nella requisitoria scritta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2016, n. 30240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30240 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2016 |
Testo completo
30 240/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA MASSIMO VECCHIO Dott. - Consigliere -N. 266/2016 Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUCIA LA POSTA N. 54997/2014 - Consigliere - Dott. PALMA TALERICO - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN PP N. IL 22/06/1964 avverso il decreto n. 460/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 29/10/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Freneexo Menze Ie coviello , che ha chiesto di dichiara22 l 'inen Lizibilità con condenne dle riconense alle spese del procediments.посе йнигоdice Udit i difensor Avv.; a س RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 29/10/14 la Corte di Appello di Bologna dichiarava l'inammissibilità della richiesta formulata, in sede esecutiva, da BI IU. Detta richiesta aveva ad oggetto : · la rideterminazione dei - criteri di formazione dei cumuli di pene di cui all'ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale di Bologna in data 03/09/12, secondo il principio moderatore di cui all'art.78 cod. pen. e nuovo computo dei periodo di custodia e delle pene espiate ex art.657 cod. proc. pen. ; l'applicazione del principio della continuazione tra i reati relativamente alle sentenze di condanna ricomprese nel precitato cumulo, con conseguente rideterminazione della pena con ulteriore riduzione di un terzo per il rito abbreviato in presenza di più reati legati in continuazione, alcuni dei quali oggetto di condanna all'esito del giudizio abbreviato. Il Collegio a quo rilevava che la richiesta di incidente di esecuzione reiterava sulla base dei medesimi elementi di fatto e motivi di diritto - - precedenti richieste già decise con ordinanze irrevocabili ( sia con riferimento all'applicazione del principio moderatore e rideterminazione dei cumuli di pene da espiare, che con riferimento all'istanza di D riconoscimento della continuazione ) e pertanto la dichiarava inammissibile de plano, ai sensi dell'art.666, comma 2, cod. proc. pen., "stante l'evidenza delle ragioni di inammissibilità" ed operando anche in sede esecutiva "il principio di preclusione processuale derivante dal divieto di bis in idem". رس 2. Avverso detto provvedimento ha proposto personalmente ricorso per cassazione il BI, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi di motivazione e ripercorrendo le argomentazioni della richiesta dichiarata inammissibile.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto, rilevata l'aspecificità del ricorso, di dichiararsene l'inammissibilità con condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
4. L'11/01/16 sono state depositate note illustrative ed in replica per BI IU, nelle quali, dopo essersi specificato che l'istanza dichiarata inammissibile aveva come oggetto anche "il tema delle condanne all'esito di giudizio abbreviato e dell'ulteriore riduzione di un terzo sulla pena rideterminata con il cumulo...mai...posto a base dei procedimenti incidentali attivati dall'odierno ricorrente", ci si duole di un sistema dei controlli processuali che non consente in executivis l'impugnazione del provvedimento "abnorme", in contrasto con "l'esigenza costituzionale di scongiurare ogni possibile errore (connotato del giusto processo)", e si insiste nell'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è aspecifico e, pertanto, va dichiarato inammissibile. Invero, a fronte di una dichiarazione di inammissibilità de plano della richiesta in executivis, in quanto ricalcante altre già precedentemente decise con ordinanze divenute irrevocabili, il BI, con il ricorso stilato personalmente, insiste nel chiedere la rideterminazione della pena, ripercorrendo in parte anche le argomentazioni dell'istanza dichiarata inammissibile, senza affrontare il problema dell'inammissibilità Д dell'incidente di esecuzione ( facendone un accenno solo nella memoria di replica, da considerarsi senza dubbio tardivo ed ininfluente - non essendo la difesa abilitata, a fronte delle considerazioni svolte dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, a far valere in tale memoria, presentata ai sensi dell'art.611, comma 1, cod. proc. pen., vizi non dedotti dal ricorrente o concernenti punti del provvedimento diversi da quelli impugnati, dovendo detta norma si veda, anche se sotto il diverso profilo delle richieste del procuratore generale, Sez. 1, n.52579 dell'11/11/14, Rv.261461 essere coordinata con quella dell'art. 609, comma primo, cod. proc. pen., attuativa del generale principio devolutivo), e conclude per l'annullamento del provvedimento impugnato, senza indicare quali norme sarebbero state violate e quali sarebbero i vizi di motivazione.
2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del BI al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro 1000,00 (mille) a favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000. 2 Sentenza n. sez. 266/2016 - NRG 54.997/2014
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2016. Il Consigliere Estensore Il Presidente Gaetano Di Giuro Massimo Vecchio Assam moveclis DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 LUG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA 3