Sentenza 19 ottobre 2007
Massime • 1
Avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza sull'istanza di concessione della liberazione anticipata può essere proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza, ma non ricorso per cassazione "per saltum".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/10/2007, n. 40260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40260 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 19/10/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 3364
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 015145/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
1) AF MA, N. IL 16/03/1966;
avverso ORDINANZA del 20/03/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Tindari Baglione che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con provvedimento in data 23 ottobre 2006 il Magistrato di Sorveglianza di Roma dichiarava non doversi procedere sulla istanza di liberazione anticipata presentata da BA AR, detenuto al momento della presentazione dell'istanza, perché nel frattempo era stata scarcerato per effetto dell'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006, il che avrebbe reso inutile la decisione sul beneficio penitenziario.
Contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza la difesa dell'BA proponeva in data 7 novembre 2006 tempestiva impugnazione denominata ricorso, che il Tribunale di Sorveglianza qualificava reclamo, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, e rigettava, con ordinanza in data 20.3.2007, ritenendo che l'BA fosse privo di un interesse attuale ad una pronuncia sul merito della domanda di liberazione anticipata presentata durante lo stato detentivo, posto che la eventuale decisione favorevole avrebbe inciso su una pena residua ormai estinta per condono e sarebbe stata quindi priva di utilità per il condannato, tranne che nella ipotesi, di incerta e futura verificazione, in cui il condono si fosse rilevato incapiente ad estinguere la intera pena cumulata ovvero fosse insorta una causa di revoca del beneficio.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per Cassazione la difesa del condannato rilevando: il Tribunale di Sorveglianza aveva erroneamente qualificato reclamo il ricorso presentato il 7 novembre 2006 contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza emesso a seguito di richiesta di revoca del primo provvedimento con cui il detto magistrato aveva dichiarato non luogo a provvedere e che doveva pertanto essere ritenuto un provvedimento di secondo grado immediatamente ricorribile;
altrettanto erroneamente il ricorrente era stato ritenuto carente di interesse, posto che la pena era stata soltanto sospesa con l'ordine di scarcerazione n. 507/2004 RES della Procura di Velletri, mentre l'organo giudiziario aveva omesso di pronunciare su una istanza di liberazione anticipata ritualmente e tempestivamente presentata.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Con successiva memoria la difesa del ricorrente si è opposta alla declaratoria di inammissibilità ribadendo che il condannato conservava un interesse alla concessione della liberazione anticipata in relazione ad altri procedimenti la cui definizione avrebbe comportato la attivazione della esecuzione.
La doglianza del ricorrente è destituita di ogni fondamento. Quanto al primo motivo, è solo il caso di rilevare che correttamente la impugnazione del 7.11.2006 è stata qualificata reclamo poiché, a norma dell'art. 69 bis ord. pen., comma 3, contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in materia di liberazione anticipata è dato il rimedio del reclamo al Tribunale di Sorveglianza, per cui il provvedimento ricorribile per cassazione è solo quello del Tribunale di Sorveglianza, mentre non può essere presentato neppure ricorso per cassazione per saltum contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, fosse pure pronunciato in sede di revoca di precedente provvedimento, come si assume avvenuto nel caso in esame, poiché l'art. 569 c.p.p., che prevede la possibilità di ricorso immediato, riguarda soltanto le sentenze.
Quanto poi al secondo motivo, la lettera, la ratio e la volontà della legge (art. 54 ord. pen.) sono nel senso inequivocabile di consentire la liberazione anticipata del condannato quale riconoscimento della partecipazione all'opera di rieducazione durante la esecuzione della pena e cioè mentre questa è in corso, ai fini di un più efficace reinserimento futuro nella società. La risposta offerta sul punto dal Tribunale di Sorveglianza è corretta e del tutto condivisibile non apparendo possibile pronunciare sulla liberazione anticipata quando la esecuzione non è più in corso, al fine di consentire una sorta di "credito" di pena espiata in vista di possibili esecuzioni future.
L'interesse ad ottenere un beneficio penitenziario deve essere attuale e cioè diretto ad uno specifico vantaggio che nella specie non è stato indicato dal ricorrente, tale non potendo essere un vantaggio in vista di una futura ed incerta esecuzione penale, apparendo per converso evidente che la scarcerazione del condannato (nella specie per indulto) fa venire meno il suo interesse ad ottenere misure alternative ed anche la liberazione anticipata in presenza di una liberazione già avvenuta.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle Ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuale ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2007