Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2007, n. 12349
CASS
Sentenza 24 gennaio 2007

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In tema di formalità relative alla ricezione della querela, deve ritenersi ritualmente proposta la querela presentata presso gli uffici della Procura della Repubblica e ricevuta da persona ivi addetta, la quale si sia limitata, dopo aver registrato l'atto, ad apporvi la propria sigla senza altre precisazioni, atteso che, in difetto di prova contraria, deve presumersi che l'atto sia stato ricevuto da funzionario competente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale era stata dichiarata improcedibile l'azione penale, perché l'attestazione di ricezione ed identificazione del proponente della querela, apposta in calce all'atto, non consentiva di evincerne la riferibilità al pubblico ministero ovvero ad altre autorità legittimate a riceverla, essendo accompagnata da una semplice sigla del depositario).

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  • 1Nullità della querela per difetto di legittimazione del querelante e preclusione alla procedibilità penale (Giudice Rossana Ferrara)
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  • 2Proscioglimento per difetto di condizione di procedibilità: requisiti della querela e procura speciale (Giudice Rossana Ferrara)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2007, n. 12349
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12349
Data del deposito : 24 gennaio 2007

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