Sentenza 24 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di formalità relative alla ricezione della querela, deve ritenersi ritualmente proposta la querela presentata presso gli uffici della Procura della Repubblica e ricevuta da persona ivi addetta, la quale si sia limitata, dopo aver registrato l'atto, ad apporvi la propria sigla senza altre precisazioni, atteso che, in difetto di prova contraria, deve presumersi che l'atto sia stato ricevuto da funzionario competente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale era stata dichiarata improcedibile l'azione penale, perché l'attestazione di ricezione ed identificazione del proponente della querela, apposta in calce all'atto, non consentiva di evincerne la riferibilità al pubblico ministero ovvero ad altre autorità legittimate a riceverla, essendo accompagnata da una semplice sigla del depositario).
Commentari • 2
- 1. Nullità della querela per difetto di legittimazione del querelante e preclusione alla procedibilità penale (Giudice Rossana Ferrara)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Proscioglimento per difetto di condizione di procedibilità: requisiti della querela e procura speciale (Giudice Rossana Ferrara)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/01/2007, n. 12349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12349 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2007 |
Testo completo
1 2349 /07 M REPUBBLICA ITALIANA 4 8 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VI Penale udienza pubblica composta dai signori magistrati: del 24.01.2007
(n. 10 ruolo)
Dott. Antonio S. Agrò Presidente Sentenza
N. 130 Dott. Nicola Milo Consigliere Dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
Dott. Giacomo Paoloni Consigliere rel. REG. GEN. Dott. Carlo Di Casola Consigliere n. 36538/06
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso avverso la sentenza emessa in data 16.03.2004 dal Tribunale di
Campobasso nei confronti di
1. IT RA, nato a [...] il [...]
2. LA IU, nato a [...] il [...] letti gli atti, il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita la relazione svolta del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
RA LE e IU LA erano tratti a giudizio per rispondere del reato di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (condotta consistita nell'interdire l'esercizio di una servitù di passaggio su un proprio terreno), reato commesso in danno di AN Di CO il 14.2.2000 in Campobasso. Con sentenza del 16.3.2004 il Tribunale di Campobasso in composizione monocratica all'esito del dibattimento di primo grado dichiarava ai sensi dell'art. 529 cpp non doversi procedere nei confronti dei due imputati perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela. A tale conclusione il giudice perveniva in base alla constatazione che il tempestivo atto di querela (presentato il 16.3.2000) della persona offesa AN Di CO, indirizzato al Procuratore della Repubblica di
Campobasso, doveva considerarsi incompleto nelle sue componenti formali, poiché l'atto sottoscritto dalla Di CO, non consentiva di evincere la "riferibilità al pubblico
Sull'eccezione di incostituzionalità proposta dal ricorrente non occorre dilungarsi, dal momento che la questione deve attualmente ritenersi superata a seguito della sopravvenuta (dopo la decisione dell'odierno ricorso) sentenza n. 26/2007 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'incostituzionalità del divieto di appellare sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero. Per quel che attiene al merito della vicenda processuale oggetto dell'odierno ricorso, il Procuratore Generale molisano censura la sentenza di improcedibilità del giudice monocratico di Campobasso, osservando come la presentazione di una querela presso gli uffici di una Procura della Repubblica, ciò che è accaduto nella specie con riguardo alla querela proposta dalla Di CO, lascia fondatamente presumere (presunzione superabile solo da prova contraria) che l'impiegato che l'abbia ricevuta sia depositario della relativa competenza allo svolgimento dell'incombente (ricezione della querela). Aggiunge il P.G. che, qualora in presenza di un “atto di querela regolarmente sottoscritto, indirizzato al Procuratore della Repubblica e recante in calce l'identificazione del querelante" (quale l'atto di querela della Di CO), il giudice avrebbe dovuto, quanto meno, svolgere accertamenti presso la Procura della Repubblica di Campobasso, richiedendo apposita certificazione sulla querela depositata dalla Di CO (certificazione che lo stesso ricorrente P.G. si è fatto carico di acquisire, verificando la rituale presentazione e ricezione della querela con l'intervento di competente funzionario della Procura della Repubblica di Campobasso).
Il ricorso è fondato.
La decisione assunta dal Tribunale di Campobasso in ordine alla regolarità della querela della persona offesa è giuridicamente infondata alla stregua delle disposizioni processuali disciplinanti le formalità dell'atto di querela, quali ripercorse dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice.
2 Questa Corte ha rilevato che in tema di formalità relative alla ricezione della querela deve escludersi che l'autorità ricevente debba sempre attestare espressamente il ricevimento dell'atto, essendo tale dovere correlato al diritto del querelante di ottenere la suddetta attestazione prevista dall'art. 107 disp.att. cpp e non potendo perciò configurarsi un obbligo in tal senso anche in caso di mancata richiesta da parte dell'avente diritto. Con la conseguenza, quindi, che l'identificazione della persona che presenta l'atto di querela può essere desunta anche dalla sequenza in cui si snoda l'iter procedimentale (Cass. Sez. 5, sent.
5.3.2004 n. 17662, De Silvio, rv. 229586). Nel caso di specie è di tutta evidenza che l'attestazione apposta (sulla traccia di un timbro preformato) in calce alla querela sottoscritta dalla Di CO, attestazione asseverante la presentazione ("depositato") da parte della stessa Di CO e la sua contestuale identificazione ("identificata a mezzo c. d'identità n..."), dimostra l'avvenuta rituale presentazione del documento presso il destinatario ufficio della Procura della
Repubblica di Campobasso. Di tal che nessun dubbio può porsi in merito alla regolarità formale dell'atto di querela per il solo fatto che l'indicata attestazione in calce alla querela rechi una semplice sigla dell'impiegato della Procura della Repubblica che ne ha curato la redazione, senza che sia possibile la sua immediata individuazione e la verifica della sua idoneità (attribuzioni proprie delle mansioni ricoperte) a ricevere tale genere di atti. Esattamente il ricorrente P.G. di Campobasso rileva come, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, la predetta circostanza faccia senz'altro presumere la regolarità della ricezione della querela da parte di un funzionario "competente” (a tacere del fatto che in ogni caso non può farsi carico al cittadino che presenti una querela presso un ufficio pubblico anche a ciò deputato la previa verifica dei poteri e delle formali competenze del funzionario che materialmente riceve l'atto, di tal che le eventuali irregolarità afferenti a tali profili non possono riverberarsi sulla perfezione e ritualità dello stesso atto di querela).
Deve, per tanto, disporsi l'annullamento dell'impugnata sentenza del Tribunale di Campobasso, cui gli atti vanno rinviati per un nuovo giudizio nel corso del quale il giudice si uniformerà ai principi dianzi formulati in tema di formalità di presentazione dell'atto di querela della persona offesa. P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Campobasso.
Roma, così deciso il 24 gennaio 2007
Presidente Il Consigliere estensore
- Giacomo Paoloni - Antonio Stefano Agro
Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE SUPER C1 23 MAR. 2007 Lidia Scalia
Beele uggi IL CANCELLIERE C1 SUPER