Sentenza 8 marzo 2011
Massime • 1
La confisca prevista dall'art. 335-bis, cod. pen., in quanto obbligatoria, opera anche nei confronti degli aventi diritto estranei al reato, sempre che sia ravvisabile un nesso strumentale tra la "res" ed il reato ipotizzato. (Fattispecie in tema di abuso d'ufficio).
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: legittimo il sequestro nei confronti degli aventi diritto estranei al reatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima In tema di abuso d'ufficio, la confisca prevista dall' art. 335-bis cod. pen. , in quanto obbligatoria, opera anche nei confronti degli aventi diritto estranei al reato, che non possono trarre vantaggio dall'ingiusto profitto conseguente ad una condotta illecita, sempre che sussista un nesso strutturale tra il bene da confiscare ed il reato. Fonte: CED Cassazione Penale 2019 Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. IV , 22/06/2018 , n. 41890 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano pronunciava il 12.10.2017 la sentenza in epigrafe, nei confronti di P.F., a seguito di sentenza del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2011, n. 26094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26094 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 08/03/2011
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 339
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 50871/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di LA ND, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 26/11/2010 del Tribunale di Campobasso;
visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'annullamento con rinvio con revoca del sequestro;
udito per il ricorrente l'avv. Sgambato Claudio, in sostituzione dell'avv. Potente Renato, che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 26 novembre 2010, il Tribunale di Campobasso, adito ex art. 322-bis cod. proc. pen., confermava l'ordinanza in data 7 ottobre 2010 con la quale il medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo dell'immobile sito in agro del Comune di Saliceto di proprietà della Fondazione PA ON, di cui era legale rappresentante Di LA ND, condannato con sentenza in data 18 giugno 2010 dal Tribunale di Campobasso in quanto responsabile del reato di cui all'art. 323 cod. pen.. 2. In detta ordinanza il Tribunale osservava che alla restituzione del bene ostava il disposto dell'art. 335-bis cod. pen., che prevede la confisca obbligatoria nel caso di condanna per i reati contemplati dallo stesso capo del codice penale anche nelle ipotesi di cui all'art. 240 c.p., comma 1. 3. Ricorre per cassazione il Di LA, nella qualità di legale rappresentante della Fondazione PA ON, a mezzo del difensore, avv. Renato Potente.
3.1. Con un primo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di un nesso di pertinenza tra l'immobile e il reato, necessario per la confisca ex art. 240 c.p., comma 1, richiamato dall'art. 335-bis c.p.; osservando inoltre che tale ultima disposizione non può comunque riguardare beni che, come nella specie, appartenevano a soggetti estranei al reato.
3.2. Con un secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione della ordinanza nel punto in cui in essa si afferma che ostava al dissequestro del bene la prospettiva di una sua futura confisca, considerato che tale provvedimento non avrebbe più potuto essere comunque adottato, dato che la pronuncia di condanna in primo grado, non impugnata dal pubblico ministero, non aveva disposto la confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il secondo motivo di ricorso, che, richiamando una pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 7507, del 04/02/2009, Iorgu, Rv. 242929), fa leva sulla mancata disposizione della confisca da parte del giudice del merito (sentenza del Tribunale di Campobasso del 18 giugno 2010), appare infondato, sia perché con questa decisione non si è esclusa l'adottabilità della confisca, ma si è solo omesso di pronunciare sulla sorte del bene in sequestro, sia, soprattutto, perché la riferita decisione riguarda un diverso soggetto, e cioè il Di LA quale imputato e non lo stesso quale legale rappresentante della fondazione PA ON, cui appartiene il bene.
2. Il secondo motivo di ricorso, circa l'omessa motivazione sulla pertinenza tra l'immobile e il reato, è invece fondato. Nella ordinanza impugnata, il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 3901, del 03/12/2009, Quisisano, Rv. 246020), osserva che la confisca prevista dall'art.335-bis cod. proc. pen., in quanto obbligatoria, opera anche nei confronti degli aventi diritto estranei al reato.
Tuttavia, perché sia disposta la confisca, è necessario che la cosa presenti un nesso con il reato ipotizzato (nella specie, abuso di ufficio); punto sul quale, benché toccato dall'appello proposto dall'interessato, l'ordinanza impugnata, al pari di quella di prima istanza, appellata in via cautelare, pur dandone atto, non spende parola.
Ciò in quanto l'art. 240 cod. pen., richiamato dall'art. 335-bis c.p., individua dei precisi collegamenti tra le cosa da assoggettare a confisca e il reato, ulteriormente delimitandoli (comma 3) quando la cosa appartenga a persona estranea al reato;
nessi che, come detto, non risultano essere stati in alcun modo evidenziati.
3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio, per nuovo esame sul punto sopra evidenziato, al Tribunale di Campobasso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Campobasso.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011