Sentenza 3 dicembre 2009
Massime • 1
La confisca prevista dall'art. 335 bis cod. pen., in quanto obbligatoria, opera anche nei confronti degli aventi diritto estranei al reato. (Fattispecie in tema di abuso d'ufficio nella quale la Corte ha precisato che il terzo, nella specie comproprietario di un immobile, non poteva fruire dell'ingiusto vantaggio acquisito con la condotta illecita dell'altro comproprietario, autore del reato).
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: legittimo il sequestro nei confronti degli aventi diritto estranei al reatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima In tema di abuso d'ufficio, la confisca prevista dall' art. 335-bis cod. pen. , in quanto obbligatoria, opera anche nei confronti degli aventi diritto estranei al reato, che non possono trarre vantaggio dall'ingiusto profitto conseguente ad una condotta illecita, sempre che sussista un nesso strutturale tra il bene da confiscare ed il reato. Fonte: CED Cassazione Penale 2019 Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. IV , 22/06/2018 , n. 41890 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano pronunciava il 12.10.2017 la sentenza in epigrafe, nei confronti di P.F., a seguito di sentenza del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2009, n. 3901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3901 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 03/12/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 2153
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 16851/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. NO OS, nato a [...] il [...];
2. OB IC, nato in [...] il [...];
3. RC AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 11.04.2008 che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 64, 71, 65 e 72; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena per i reati di cui agli art. 483 c.p., in relazione al D.P.R. n. 445 del 2000, art. 47 e 76 e art. 323 c.p., art. 61 c.p., n. 2, loro rispettivamente ascritti, in anni 1
mesi 6 di reclusione (per ER) e in mesi 8 di reclusione per LL e SA;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Teresi Alfredo;
Sentito il PM nella persona del P.G. Dott. Baglione Tindari, che ha chiesto il rigetto del ricorso di AL e declaratoria d'inammissibilità del ricorso degli altri ricorrenti;
Sentito il difensore, avv. Stille Alfonso, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 15.06.2006 il Tribunale di Napoli dichiarava SA RI, quale committente, LL FE, quale committente ed esecutore materiale, e ER NO, quale proprietario e committente, responsabili dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) per avere eseguito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza di concessione edilizia, una civile abitazione di proprietà del ER, mediante posa in opera, in aggiunta alla sola preesistente pilastratura portante in cemento armato, della tompagnatura esterna e delle tramezzature interne, nonché di ogni altra opera di rifinitura e d'impiantistica; un muro di contenimento lungo metri 23 e alto metri 3; una rampa asfaltata;
altri muri di contenimento con sistemazione dell'area circostante il manufatto mediante realizzazione di giardini;
- di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 71, 65, 72 per avere realizzato le strutture in cemento armato senza progetto esecutivo, senza denunzia al Genio Civile e senza la direzione di un tecnico competente;
- di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 per avere eseguito l'opera in zona vincolata in assenza del prescritto nullaosta;
- di cui all'art. 61 c.p., n. 2, art. 483 c.p. in relazione al D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 47 e 76 per avere, al fine di commettere i reati di cui sopra o per assicurarsene il prodotto, dichiarato falsamente in dichiarazioni sostitutive di notorietà prodotta per l'attivazione di contratti di somministrazione di acqua potabile e di energia elettrica che "l'immobile sito in Lacco Ameno alla via Mezzavia n. 54 era stato realizzato prima del 30.01.77" mentre l'edificio era stato abusivamente costruito dopo tale data, fatto del quale l'atto era destinato a provare la verità;
- di cui all'art. 61 c.p., n. 2, art. 323 c.p., commi 1 e 2, perché, al fine di commettere il reato di costruzione abusiva, o per assicurarsene il prodotto e il profitto, ER, quale responsabile e dirigente l'Ufficio tecnico del Comune di Lacco Ameno e nelle funzioni inerenti a tale ufficio, in violazione del D.Lgs. n.267 del 2000, art. 107, lett. g) del (secondo cui "sono attribuiti ai dirigenti... tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia...previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale" doveri evidenziati nella nota n. 8826 del 28.09.1998 dal Sindaco di Lacco Ameno e non emettendo i provvedimenti previsti dalla L. n. 47 del 1985, artt. 4 e 7 (ora D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 27 e 31)
(regolarmente emessi in casi analoghi, in relazione ai lavori edili abusivi, descritti nelle relazioni tecniche datate 16.01.1992, 3.04.2002, e 6.06.2002, sottopostegli dall'estensore geom. Patalano, relativi all'immobile sopradescritto di sua proprietà concesso in uso per nove anni a SA RI, e comunque, omettendo di astenersi in presenza di un evidente interesse proprio, aveva procurato a sè e ai coimputati un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nella realizzazione di un lussuoso manufatto abusivo con l'aggravante di essersi e di avere procurato un vantaggio patrimoniale di rilevante entità e ordinava la confisca delle opere abusive in sequestro in relazione al reato di abuso d'ufficio contestato al ER.
Con sentenza 11.04.2008 la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), artt. 64, 71, 65 e 72; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 perché estinti per prescrizione e rideterminava la pena per i reati di cui all'art. 483 c.p. in relazione al D.P.R. n.445 del 2000, artt. 47 e 76, art. 323 c.p., art. 61 cp.p., n. 2, loro rispettivamente ascritti, in anni 1 mesi 6 di reclusione, per ER, e in mesi 8 di reclusione, per LL e
SA.
Proponevano ricorsi per cassazione gli imputati denunciando SA e LL:
inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 49 c.p., comma 2) e di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (L. n. 47 del 1985, artt. 31 e 45); violazione del principio di offensività deducibile dagli artt.25 e 27 Cost.; mancanza o contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione;
travisamento della prova relativamente all'affermazione di responsabilità di LL per il reato di falso perché la dichiarazione sostitutiva era stata fatta dal SA, mentre egli era soltanto l'esecutore dei lavori e aveva agito in buona fede avendo trasmesso a suo tempo l'intera documentazione a esperti della materia che lo avevano rassicurato sull'assoluta legittimità dell'intervento edilizio. Inoltre, la ritenuta falsità era "inutile, innocua o grossolana", priva d'offensività, perché, essendo stata depositata domanda di condono con riferimento a "una struttura preesistente (in sito) solo al rustico" bastava, per ottenere gli allacciamenti, presentare agli uffici erogatori copia della domanda di condono e del pagamento delle prime due rate dell'oblazione.
ER:
violazione di legge in relazione all'art. 323 c.p. sulla ritenuta permanenza del reato che, secondo i giudici di merito, si sarebbe consumato con la formale astensione del ER e la designazione da parte di questi di un sostituto per la trattazione della pratica edilizia a nome e firma del SA.
La permanenza, invece, cesserebbe, secondo il citato arresto giurisprudenziale n. 10230/1999, con l'avvenuto conseguimento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale e da tale data decorrerebbe la prescrizione, sicché il dies a quo nella specie sarebbe quello dell'ultimazione dell'immobile abusivo (giugno 2002), circostanza confermata dal rilievo che la corte territoriale "sembra(va) ritenere, in fatto, sussistente l'ipotesi delittuosa di cui all'art.328 c.p., comma 1 e non il reato contestato di abuso d'ufficio" reato
(art. 328 c.p. che è istantaneo e che si sarebbe consumato con il rifiuto o con l'omissione del ER di fronte alle tre relazioni del geom. Patalano del gennaio, aprile e giugno 2002 che segnalavano l'abusività delle opere relative all'immobile di via Mazzavia.
Il ricorrente censurava anche la confisca per l'intero, quale provento del reato, dell'immobile, che è in parte di proprietà di AL ER, assolutamente estranea al delitto di abuso d'ufficio a lui contestato.
La corte territoriale, invece, avrebbe dovuto limitare la misura patrimoniale alla sola quota ideale di sua spettanza demandandosi alla fase esecutiva l'individuazione conciata di tale quota e, inoltre, alle sole opere di completamento ritenute abusive e oggetto di specifica contestazione e non estenderlo all'intero piano terra dell'immobile.
Lamentava, infine, l'erronea attribuzione del delitto di falsità ideologica materialmente posto in essere da SA, sottoscrittore delle dichiarazioni, non potendo costituire contributo causale alla realizzazione del falso una sua generica e astratta autorizzazione.
Tutti i ricorrenti chiedevano l'annullamento della sentenza. A seguito della declaratoria di prescrizione dei reati edilizi residua per tutti gli imputati il reato di cui all'art. 483 c.p. in relazione al D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 47 e 76. In punto di addebito di falso ideologico finalizzato a ottenere l'erogazione di pubblici servizi occorre rilevare come la corte territoriale abbia dato atto della presentazione, da parte del SA, di due dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà alle società EV e NE (onde ottenere l'attivazione di contratti di somministrazione di acqua potabile e di energia elettrica nelle quali era falsamente indicato che l'immobile sito in Lacco Ameno alla via Mezzavia n. 54 era stato realizzato prima del 30.01.77, mentre l'edificio non era esistente al gennaio 2002.
Non legittimava le richieste l'allegazione di una domanda di condono relativa al piano terra del suddetto immobile, non ancora esistente al 31.01.1977.
Sono stati ritenuti concorrenti nel reato sia ER, quale proprietario dell'immobile che, per iscritto, aveva autorizzato SA a stipulare i contratta sia LL, genero di quest'ultimo e titolare dell'impresa che aveva eseguito l'opera abusiva, il quale per dissimulare il suo rapporto diretto col ER, titolare dell'Ufficio Tecnico comunale, aveva fatto figurare come contraente il proprio suocero sebbene egli stesso avesse pattuito col proprietario che la sua opera sarebbe stata remunerata con l'utilizzazione novennale dell'appartamento. Il giudizio dei giudici di merito non è censurabile perché logico e adeguato stante che ER aveva autorizzato per iscritto SA ad attivare gli allacciamenti e la sua autorizzazione era stata allegata alle dichiarazioni, donde la piena consapevolezza della falsità; e che LL, genero del SA, era amministratore di una società aggiudicataria di appalti commissionati dal comune per l'esecuzione di lavori per l'erogazione dei servizi pubblici idrici ed elettrici;
conosceva personalmente ER come dirigente dell'UTC e aveva eseguito l'opera abusiva avendovi personale interesse perché avrebbe abitato l'appartamento, come esplicitamente dichiarato.
È, conseguentemente,corretto l'argomentare della corte territoriale che l'ha indicato come tramite nella fase delle trattative che hanno portato alla stipula del contratto di concessione in uso della nuova opera tra SA (offertosi come prestanome e ER. Non è puntuale la censura sull'elemento soggettivo del reato, atteso che il dolo (generico) del falso come contestato è integrato, come ritenuto in sede di merito, dalla consapevolezza dell'attestazione contraria al vero di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
Proprio in punto di dolo del reato, l'impugnata sentenza ha adeguatamente motivato sulla rappresentazione, nelle dichiarazioni, di una situazione dei luoghi difforme dal vero, quanto all'esecuzione del piano terra del manufatto.
Trattasi di motivazione che si fonda su una lettura coerente delle risultanze processuali (LL, ingegnere e amministratore di una società d'impiantistica e edilizia, e quindi esperto della materia, era in condizione di rendersi conto agevolmente che le opere erano abusive e, pertanto, immune dalle censure di manifesta illogicità.
Peraltro, la tesi della buona fede è stata riproposta in questa sede in termini meramente enunciativi e non minimamente corredati di rilievi specifici alla motivazione.
Per ER residua anche il reato di abuso d'ufficio che è stato correttamente ritenuto per la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi.
Egli, quale dirigente dell'Ufficio tecnico del Comune di Lacco Ameno, nonostante le segnalazioni del geometra Patalano, addetto all'ufficio, non aveva assunto alcun provvedimento sanzionatorio sui lavori abusivi che SA e LL stavano eseguendo sull'immobile di sua proprietà col suo consenso, sebbene in analoghe occasioni egli avesse emesso ordinanza di sospensione dei lavori e di demolizione delle opere abusive, con ciò violando il D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 107, comma 3, lett. g); il D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 27 e 31 e la nota n. 28.09.1998 del sindaco di Lacco Ameno che impongono ai dirigenti degli uffici degli enti locali di adottare provvedimenti in materia di prevenzione e di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché l'obbligo di astenersi essendo egli portatore dell'interesse connesso alla sua qualità di proprietario dell'immobile concesso in uso al SA, committente delle opere eseguite dal LL.
Il contratto di concessione in uso stipulato col SA (con cui il concessionario s'impegnava, in corrispettivo dell'uso gratuito della porzione d'immobile, costituita, prima dell'intervento, da soli pilastri, a effettuare lavori di completamente fino alla realizzazione di un immobile in contrasto con gli strumenti urbanistici aveva quindi l'evidente finalità di fargli conseguire l'ingiusto vantaggio della costruzione di un appartamento abusivo d'ingente valore.
A tale ricostruzione fattuale, basata su dati oggettivi e su logiche argomentazioni, il ricorrente ha opposto superficiali censure precipuamente dirette a ottenere la declaratoria di prescrizione del reato e la revoca dell'ordine di confisca.
Infatti, essendo cessata la permanenza del ritenuto abuso d'ufficio con l'intervenuta astensione (27.09.2004), da tale data (e non da quella dell'ultimazione dell'immobile abusivo: giugno 2002 decorre il dies a quo, sicché il reato non è prescritto.
Anche il motivo sulla confisca è infondato.
Essendo intervenuta condanna per il delitto d'abuso d'ufficio correttamente è stata disposta la confisca di tutte le opere abusivamente eseguite (in esse compresa l'intera civile abitazione a piano terra del manufatto sito in Lacco Ameno alla via Mezzania nella quale sono stati incorporati i preesistenti pilastri, confisca prevista dall'art. 335 bis c.p.. Trattasi di confisca obbligatoria che opera anche nei confronti di eventuali aventi diritto estranei al reato i quali non possono in alcun modo avvantaggiarsi dell'ingiusto vantaggio acquisito con una condotta illecita.
Grava sui ricorrenti l'onere delle spese del procedimento. A norma della L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 6, commi 2 e 4, copia della presente decisione va trasmessa al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti a norma della L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 6, commi 2 e 4. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 3 dicembre 2009. Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010