Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/06/2001, n. 7567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7567 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO 1701 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 7567 Lavoro Composta dagli Ill Dott. Antonio S GGIO - Presidente- R.G.N. 4131/99 1.17363Cron. Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Rep. FOGLIA Rel. Consigliere Ud.12/03/01 Dott. Raffaele Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. sul ricorso proposto da: 54 GIU 2001 IL CANCELLIERE CIMA ROSSA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente dall'avvocato PAIAR ENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente e da SOSSI GIULIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato ANTONINI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende all'avvocato PAIAR ENZO, giusta delega in2001 unitamente 1127 atti;
-1- ricorrente
contro
PROVINCIA AUTONOMA TRENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, rappresentata e difesa Moeura notarile dall'avvocato LORENZONI FABIO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 242/98 del Pretore di TRENTO, depositata il 25/11/98 R.G.N 280/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato LORIA per delega LORENZONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi del 1°.
7.1991 la s.r.l. “MA OS” e NO OS proponevano opposizione avverso due ordinanze-ingiunzioni nn. 10969 e 10970 del 1991, per l'importo complessivo di £ 13.507.900, emesse nei loro confronti dal Dirigente del Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento per l'assunzione di 13 lavoratrici di nazionalità italiana ed una lavoratrice extracomunitaria, senza il tramite della Sezione circoscrizionale per l'impiego, e, quindi, in violazione degli artt. 11 della legge n. 264/1949 e 9 del d.l. n.416/1989, convertito in legge n. 39/1990. Gli opponenti invocavano l'annullamento delle ingiunzioni o, in subordine, la riduzione delle sanzioni in applicazione dell'istituto della continuazione. Quest'ultima domanda veniva accolta dal Pretore di Trento - sez. distaccata di Tione – la cui decisione, impugnata per cassazione, per violazione dei minimi - edittali, veniva cassata da questa Corte, con sentenza del 29.8.1996, n. 7935 per erroneità nell'applicazione della legge sotto i profili evidenziati dalla Provincia ricorrente. Riassunta la causa, da parte della Provincia, davanti al medesimo Pretore di Trento, si costituiva la società MA OS invocando l'estinzione delle violazioni amministrative contestate, stante l'avvenuto condono contributivo [asseritamente] usufruito dalla società anche per le relative posizioni. Con sentenza notificata il 18.12.1998, il Pretore rideterminava il £ 9.500.000 la sanzione già inflitta dalla precedente sentenza pretorile, ponendo a carico dei soccombenti le spese di giudizio, relative anche alle precedenti fasi, nella misura di 2/3, e compensando il restante terzo tra le parti. Osservava il Pretore che il dedotto condono poteva riguardare solo le omissioni contributive, ma non anche gli illeciti amministrativi in materia di collocamento, cui si riferivano le ingiunzioni opposte. 3 Quanto ai successivi condoni, che ricomprendevano – a partire dalla legge n. 724 del 1994 - anche gli illeciti in materia di collocamento, il Pretore rilevava che ogni provvedimento di condono opera limitatamente alla fattispecie ed all'arco temporale presi rispettivamente in considerazione, potendo avere effetti più o meno ampi, a seconda delle scelte fatte di volta in volta discrezionalmente dal legislatore. Nel caso di specie il condono consentito dalla legge n. 724 del 1994 si applicava anche ai soggetti già iscritti che risultassero ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi scaduti alla data del 31.8.1994" (art.18, c.2). Vero era che detta norma consentiva l'estensione dei benefici ai soggetti risultanti ancora debitori per gli indicati contributi, ma ciò valeva solo in relazione ai periodi per i quali questi soggetti potevano essere ammessi ad effettuare i pagamenti di cui all'art.18, commi 1 e 3 della legge n. 724/94, periodi tra cui anche in base all'esame delle successive domande di condono depositate dalla società MA OS non rientravano affatto quelli interessati dalle violazioni contestate ed oggetto della presente causa, per i quali il pagamento integrale si era già verificato nei termini di cui alla legge n. 166 del 1991, mediante i versamenti del febbraio e del luglio 1991. In ogni caso - aggiungeva il Pretore - la società, nel presentare domanda di condono ai sensi della legge n. 724/94 non aveva affatto provveduto ad autodenunziarsi come debitrice contributiva per i periodi anteriori al 1994. Il motivo di opposizione non poteva, comunque, essere accolto in sede di giudizio di rinvio, in quanto il fatto estintivo come dedotto dalla società - si sarebbe allora già verificato alla data e per effetto della presentazione della domanda datata 31.3.1995, depositata dopo l'entrata in vigore della legge n. 724/94, non potendo esser fatto valere nel giudizio di rinvio in quanto ampiamente antecedente rispetto alla sentenza della Corte di cassazione. Ininfluenti, infine - secondo il Pretore erano anche le deduzioni relative ai successivi interventi normativi (d.l. n. 510 del 1996 convertito in legge 28.11.1996, n. 108) che non sanzionano più i comportamenti di cui alle ingiunzioni opposte, atteso il principio della irretroattività della legge che non trova deroga nelle infrazioni amministrative (a differenza di quelle penali). Avverso detta sentenza la soc. MA OS e NO OS hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui ha replicato la Provincia di Trento con controricorso. In prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo – deducendo la falsa ed errata applicazione dell'art. 8 del d.l. n. 259 del 1990 e dell'art.3 c.6 del d.l. n. 103 del 1991 - lamentano i ricorrenti che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto già sanate sotto il vigore della legge n. 166/91 (e quindi non più ricomprensibili nel successivo condono) le violazioni contributive previste da quest'ultima legge: in effetti la società, dopo aver presentato domanda di condono di cui al d.l. n. 259/90, aveva sì provveduto ai pagamenti prescritti, ma al di fuori dei termini, sicché nessun effetto sanante si era realizzato sotto il vigore della legge n. 166 del 1991. Col secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 4 del d.l. n. 338 del 1990 convertito nella legge n. 166 del 1991, dell'art. 1 del d.l. n. 6 del 1993 convertito nella legge n. 63 del 1993 e dell'art. 189 della legge n. 724 del 1994, osservandosi che tali leggi non limitano l'estensione ai soli periodi espressamente richiesti dalla parte in riferimento alle violazioni cui gli illeciti c.d. “formali” sono connessi, ma prevedono un'estensione automatica ai periodi presi a riferimento dal legislatore;
né la legge richiede che la volontà di sanare anche detti illeciti sia esplicitata, poiché basta il solo rapporto di connessione a produrre l'effetto sanante automatico. Col terzo motivo i ricorrenti deducono l'omessa ed insufficiente motivazione circa l'avvenuta presentazione della domanda di condono di cui al d.l. n. 79 del 1997, rilevando che, avendo il Pretore chiesto all'Inps ed alla Provincia di Trento di verificare l'avvenuta ricezione della domanda di condono ai sensi del d.l. citato, il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso in attesa di tale verifica. Con il quarto motivo lamentano i ricorrenti l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine al momento in cui si sarebbe prodotto l'effetto estintivo: in particolare la sentenza afferma, contraddittoriamente, da una parte, che l'effetto estintivo si sarebbe verificato prima della pronunzia della sentenza di questa Corte n. 7935/96 di rinvio, dall'altra, che comunque, l'effetto estintivo di produrrebbe solo con il pagamento dell'ultima rata e che la scelta dei ricorrenti di continuare il pagamento del condono precedente con le modalità, più favorevoli, dei condoni successivi, fa sì che l'effetto estintivo non si sarebbe ancora prodotto. Con l'ultimo motivo si dolgono i ricorrenti della subita condanna alle spese di lite nei confronti dell'Amministrazione, nonostante che questa non sia stata assistita da alcun difensore tecnico. Il ricorso non può essere accolto. E' sufficiente rilevare - quanto ai primi quattro motivi – che il presupposto da cui essi partono non è più sostenibile una volta intervenuta la sentenza di questa Corte n. 7935/96 - richiamata in narrativa - con la quale era stata annullata la sentenza del Pretore di Trento. Nell'occasione, infatti, fu accolta la censura formulata dalla ricorrente Provincia di Trento, riguardante la violazione dei minimi edittali nella quantificazione della sanzione amministrativa, nonché l'erronea applicazione dell'istituto del cumulo giuridico delle pene, né le controparti formularono ricorso incidentale avverso la medesima sentenza pretorile. In sostanza con la sentenza di rinvio unica questione residua era quella attinente la determinazione della sanzione amministrativa al caso di specie, mentre tutte le altre questioni - come quelle riproposte nei primi quattro motivi dal ricorrente concernenti esclusivamente il venir meno delle violazioni della - normativa sul collocamento, poste a base delle ordinanze ingiunzioni opposte dai ricorrenti, debbono ritenersi ormai inammissibili perché implicitamente abbandonate dagli attuali ricorrente, e, dunque disattese, in via definitiva, da questa Corte nella citata sentenza. Infondato è altresì il quinto motivo poiché la condanna degli attuali ricorrenti pronunziata dal Pretore di Trento in sede di rinvio si riferisce testualmente (cfr. dispositivo) anche alle "precedenti fasi” e, quindi, anche al giudizio rescindente di legittimità, svoltosi davanti a questa Corte, nel corso del quale la Provincia di Trento, come doveroso, era difesa dall'avv. V. Lorenzoni, munito di rituale procura. Il ricorso va pertanto respinto, mentre le spese del presente giudizio vanno poste a carico dei ricorrenti nei termini di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Pone a carico della società ricorrente le spese del presente giudizio, pari a £ 65000 oltre a £.
3.500.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore таш For I Phille D , O L L O IL CANCELLIERE B 3 3 Depositato in Cancelleria 5 0 1 . I . A D T N S oggi, -4 GI 2001. R S A 3 A A T ' 7 T S - L , L O 8 A - E P S 1 D E IL CANCELLIERE 1 M I P I S S I E A N D N G E S G E G I O T E L A N A E D O S A T E E L , T I L O R E R I T D D S I O G E R