Sentenza 21 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/02/2003, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
VINYINGINE WINNI N S 'N TTV 'SVL IS 'N REPUBBLICA ITALIAN 5/03 NOIZ SI 0 2 6 7 5 7 IN NOME DE POR LA CORTE SUP Oggello Tributaria SEZIONE TRIBUTARIA TRPKC ILOR Composta dagli 1 1.mi Sigg i Magistrati: R.G.N. 4550/99 Presidente Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere Dott. Massimo ODLO 6135 Cron. DOLD. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliore Rep+ Rol. Consigliere Dott. Ning - Ud. 03/06/02 GTULIANI Consigliero Dott Paolo ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: IMM SOSSANESE SRL GIA' J ESA in persona clettivamente dell'AmministratorA unico DIC tempore, 36, presso 10 domiciliato i1: ROMA VIA G.
0. BELI studio dell'avvocato SAVINO M TERESA, cbe lo difende unitamente all'avvocato RUSSELLO BRUNO, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLF FINANXS JFF II OD VICENZA, in persona elettivamente doniciijato in dei Ministro pro tempore, 2002 ROMA VIA ΤΕΙ PORTOGHES 12, Dresse 1'AVVOCATURA .2385 GENERALL CELLO STATO, che lo rappresenta e difende oge Legis;
resistente avve so ia Sentenza n. 157/97 delia Comm-ssicne tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 14/01/98; udita la relazione delia Causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/02 dal Consigliere Doit, Nino F100; udito per i] ricorrente, 1'Avvocato RUSSELLO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udi 1.0 il F.M. 'n persona del Sostituto Procura Lore Generale Cotl. Feder_co SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
subordine il ricetto. Svolgimento del processo Con due distinti avvisi di accertamento l'Ufficio Imposte Dirette di Vicenza ha rettilicato gli imponibili IRPEG ed ILOR dichiarati per il 1988 dalla Immobiliare Sossanesc s.r.l. Col primo ha ritenuto l'illegittima contabilizzazione di costi non deducibili, col secondo, in particolare, ha ritenuto non de ducibili i costi rclativi ad alcune fatture e messe dalla dit ta "Emiliana Pavimenti di Zebinati Alessandro", in quanto inerenti ad operazioni inesistenti. La società ha proposto ricorso e la Commissione Tributaria di primo grado di Vicenza lo ha accolto limitatamente al primo avviso, respingendolo per il H secondo. La società ha appellato la sentenza e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha dichiarato inammissibile l'appello per incomprensibilità dell'oggetto della domanda e per omessa sottoscrizione del ricorso nella copia destinata all'Ufficio. Avverso quest'ultima decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi, di cui il primo articolato in due censure. Il Ministero delle Finanze non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con una delle due censure in cui si articola il primo motivo (violazione dell'art.53 del d.lgs. n.546/92) la ricorrente ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non è necessario che il ricorso sia sottoscritto nell'originale e nella copia per l'Ufficio. La censura è infondata. L'art.53, 1° comma, del D.Lgs.31 dicembre 1992, n.546, prevede espressamente che il ricorso in appello è inammissibile se non è sottoscritto a norma dell'art. 18, comma 3, c l'art. 18 prevede, anch'esso a pena di inammissibilità (comma 4), che la sottoscrizione del difensore (o della parte) deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti. L'altra censura del primo motivo (la desumibilità dell'oggetto della domanda dall'atto di appello, considerato nel suo complesso) e il secondo motivo (la violazione dei principi in materia di giudicato, per essersi concluso con decreto di archiviazione il giudizio penale promosso per gli stessi fatti nei confronti dell'amministratore della società) rimangono assorbiti. Il ricorso va dunque respinto. Non va provveduto sulle spese in mancanza di attività difensiva dell'intimato.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso. Roma, 3.6 2002 1.! il presidente il cons, est. Livisum افتاده را نه نداد IL CANCELLIERE C1 VA e 2003 Ch DEPOSITATO IN CAN FEB Apaldo 21 IL CANCELLERS Oggi. Arnalds, A