Sentenza 30 marzo 2001
Massime • 1
Qualora l'asserito arricchimento di una parte sia conseguenza di un contratto o di altri rapporti giuridici e del mancato adempimento delle obbligazioni che da essi derivano a carico di una parte, la quale abbia invece ottenuto la prestazione della controparte, va esclusa la causa ingiusta, con conseguente preclusione della proposizione dell'azione generale di arricchimento, fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino, rispetto alle parti e ai loro aventi causa, la propria efficacia vincolante.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 29 maggio 2026
FATTI DI CAUSA 1. Luigi Emilio P., titolare dell'impresa individuale "Caseificio Campitello Matese", ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione ex artt. 3 del r.d. n. 639/1910, emessa dal Comune di Bojano per il pagamento del canone acqua, pari ad euro 107.804,94, per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011. Il Comune ha chiesto di confermare l'ingiunzione e, in via subordinata, di condannare l'opponente al pagamento di un indennizzo a titolo di ingiustificato arricchimento. Il Tribunale di Campobasso, con sentenza n. 572 del 2017, ha accolto integralmente l'opposizione e ha regolato le spese. Il Comune ha impugnato la pronuncia e, con sentenza n. 121/2020, la Corte territoriale di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4722 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. RAFAELE CORONA - rel. Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UL ET, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI S. MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato DI LAURO ALDO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UL LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO EMILIO 26, presso lo studio dell'avvocato MORELLI MASSIMO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3480/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 02/12/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/00 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito l'Avvocato MORELLI Massimo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 3 agosto 1988, RE LU convenne, davanti al Tribunale di Roma, la SO RN LU. Espose di averle alienato, con atto ricevuto dal notaio Cerini in data 30 marzo 1983, la sua quota pari alla metà di diversi immobili siti in Palestrina e precisamente un appartamento al piano terra e la relativa cantina, un fabbricato confinante con l'ospedale civile e un terreno seminativo nella località S. Lucia. Con altro atto in pari data, le aveva alienato un appezzamento di terreno in località Folca Rotonda. Allo stesso tempo, con scrittura privata 30 agosto 1983, la SO si era impegnata a non alienare gli immobili a terzi ed a ritrasferirglieli gratuitamente, non appena essa attrice ne avesse fatto richiesta. Poiché la convenuta era inadempiente, domandò per il primo atto la dichiarazione di simulazione assoluta o di simulazione relativa, con sentenza costitutiva di retrocessione;
per il secondo atto, previo accertamento dell'interposizione reale, la sentenza costitutiva del trasferimento.
RN LU chiese il rigetto delle avverse istanze. Con distinto atto di citazione 3 agosto 1988, RE LU convenne, sempre davanti al Tribunale di Roma, la SO RN LU e chiese la condanna di lei al rimborso delle spese sostenute per i lavori di restauro e di miglioramento eseguiti sulla proprietà comune di Villa Rosa.
RN LU chiese il rigetto della domanda.
Disposta la riunione delle cause, con sentenza 17 novembre 1992, il Tribunale di Roma dichiarò nullo per simulazione assoluta il primo contratto di compravendita della metà degli immobili;
respinse tutte le altre domande e dichiarò compensate tra le parti, in ragione della metà, le spese processuali, con la condanna di RN LU alla rifusione della residua metà.
Contro la sentenza propose appello principale RE LU, per conseguire l'ammissione dei mezzi istruttori, necessari per dimostrare il proprio assunto;
propose, altresì, appello incidentale RN LU per conseguire la dichiarazione di inammissibilità della domanda di simulazione per carenza di interesse. Pronunziando in data 16 luglio - 2 dicembre 1997, la Corte d'Appello di Roma respinse ambedue le impugnazioni e dichiarò interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Si legge nella sentenza che, correttamente, il Tribunale aveva respinto la domanda di rimborso delle spese sostenute per Villa Rosa, proposta da RE LU, perché non aveva provato la necessità e la trascuratezza degli altri partecipanti, mentre la stessa attrice aveva affermato che la SO RN si era opposta (perciò, la prova dell'accordo era inammissibile). Allo stesso tempo, non sussisteva il possesso di buona fede in capo a RE LU, non sussistevano i presupposti per la gestione d'affari, ne' per l'azione generale di arricchimento.
Ricorre per cassazione RE LU;
resiste con controricorso RN LU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Non è fondato il primo motivo di ricorso, con cui RE LU deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1110 e 1104 cod. civ.. Contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.. Afferma la ricorrente che le spese sostenute da RE LU riguardavano la conservazione dell'immobile comune, ragion per cui la metà doveva esserle rimborsata. In ogni caso aggiunge - avendo le sorelle LU concordato di migliorare la loro proprietà, la ricorrente aveva anticipato le spese perché la SO si trovava in pessime condizioni economiche;
se non fosse intervenuto l'accordo, evidentemente ella avrebbe anticipato soltanto le spese necessarie per la sua parte del fabbricato.
In regime di comunione, tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere all'amministrazione della cosa comune (art. 1105 comma 1 cod. civ.); d'altra parte, la cosiddetta "trascuranza" implica che gli altri partecipanti o l'amministratore, ancorché sollecitati, abbiano trascurato di provvedervi, mentre la "necessarietà" significa che le spese non possano non essere effettuate senza grave pregiudizio per la cosa comune (art. 1110 cod. civ.); peraltro, il singolo condomino non può provvedere contro il parere del contitolare, senza ricorrere al giudice (art. 1105 comma 4 cod. civ). Alla luce dei principi esposti, il giudice del merito ha ritenuto non sussistere la trascuranza, posto che la stessa RE LU, in origine, aveva dedotto che la SO si era opposta alle spese e, d'altra parte, non essere dimostrata la necessarietà, perché della indispensabilità delle opere per evitare un grave pregiudizio alla casa comune ella non aveva fornito la prova.
Sul punto, perciò, la decisione impugnata risulta corretta e coerente.
2. - Non può essere accolto neppure il secondo motivo, con cui la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 187 e 189 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 dello stesso codice;
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.. È risaputo che la mancata ammissione di un mezzo di prova dà luogo al vizio di difetto di motivazione se le circostanze, in ordine alle quali la prova è richiesta, avrebbero potuto determinare una diversa decisione.
Da siffatto vizio non è affetta la sentenza impugnata. Il Tribunale e la Corte hanno respinto la richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale di RN LU, non inspiegabilmente, ma perché i fatti dedotti erano contrari alla posizione processuale assunta dalla stessa deducente e, pertanto, li hanno ritenuti ininfluenti.
3. - Per le ragioni esposte sopra deve essere rigettato, altresì, il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1703 e 1720 cod. civ.;
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia;
in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.. Afferma la ricorrente che i giudici non avevano tenuto conto del contratto di mandato (RN aveva conferito alla SO RE l'incarico di eseguire le opere per migliorare la proprietà comune) e avevano ignorato la richiesta di accertamento del suddetto contratto. Una volta che la stessa RE LU aveva affermato che la SO si era opposta all'esecuzione dei lavori e che non aveva voluto affrontare le spese per la casa comune, era del tutto contraddittorio pretendere di provare il mandato ad effettuare i lavori ed a sostenere le spese.
4. - Non sussiste neppure la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2028 cod. civ., ne' la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.), secondo quanto la ricorrente deduce con il quarto motivo.
La liceità dell'intervento negli affari altrui, anche al fine di farne derivare il riconoscimento di obbligazioni, è subordinata alla presenza - tra gli altri presupposti - del fatto che l'affare non deve essere iniziato contro la volontà del titolare (non proihbente domino) (art. 2031 cod. civ).
Correttamente, perciò, i giudici hanno escluso l'esistenza di una negotiorum gestio.
Quanto al fatto che RN, non avendo i mezzi sufficienti, avesse autorizzato la SO ad eseguire tutti i lavori che avrebbero migliorato la sua proprietà, ciò configurerebbe l'esistenza di un consenso che, come ripetutamente sottolineato sopra, è stato escluso dalla stesse deduzioni della ricorrente.
5. - Per concludere, non sussiste neppure violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 cod. civ.; contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., dedotta a fondamento dell'ultimo motivo di ricorso.
In tema generale di arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., ove l'asserito arricchimento di una parte sia conseguenza di un contratto o di altri rapporti giuridici e del mancato adempimento delle obbligazioni, che da essi derivano a carico di una parte, la quale abbia invece ottenuto la prestazione della controparte, va esclusa la causa ingiusta, con conseguente preclusione della proposizione di detta azione, fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino, rispetto alle parti ed ai loro aventi causa, la propria efficacia vincolante.
Correttamente il giudice del merito ha ritenuto non potersi esercitare l'azione generale di arricchimento, essendo il rimborso delle spese e delle migliorie regolato dalle disposizioni, che disciplinano i rapporti tra i comunisti.
6. - Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001