Sentenza 13 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/04/2001, n. 5528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5528 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2001 |
Testo completo
) 552 8528/0 1 4 PUBBLICA ITALIANA 7 3 L . L O N B , E 1 E Rijeti 9 C E 9 A 1 N - P O 1 دارم امید I I Z CASSAZIONE SUPREMA LA نو D 1 A R 2 E T . C S I L I SEZIONE PRIMÀ CIVILE D 9 G 3 U I E G 6 1 E dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . N I T T R S Presidente R.G.N.12387/99 I A Dott. Pellegrino SENOFONTE ( Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere CELENTANO Consigliere Cron. 12075 Dott. Walter Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Cons. Rel. Ud. 24/01/01 Dott. Luigi MACIOCE a ha pronunciato la seguente: SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio per diritti L. 3000 Amministrazione Provinciale di Rovigo in persona del Presidente in dal Sig. IL SOLE 24 ORE carica, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 180, presso 13 APR. 2001 il IL CANCELLIERE l'avv.Mario Sanino e rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avv.ti Carla Bernecoli e Licia Paparella
- ricorrente -
contro
CANCELLERIA AN NO, elettivamente domiciliato in Roma, via Palestro 56, presso l'avv. Mario Rosso, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti
- controricorrente -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Adria n. 146 del 21.4.99 .Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.01.01 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Uditi gli avv.ti Bernecoli e Paparella per la ricorrente. Udito l'avv. Rosso per il contrroricorrente. Udito il P.M., in 200 2001 I persona del Sost. Proc. Gen. Dott. F. Uccella che ha concluso per il rigetto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 28.9.98 AN NO conveniva innanzi al GdP di Adria l'A.P. di Rovigo esponendo che con sent. 81/97 il Pretore di Adria aveva convalidato l'ordinanza ingiunzione emessa a suo carico dall'Amministrazione, così come aveva fatto con distinte ordinanze per altri 141 opponenti, tutti soci, come esso esponente, della Cooperativa Pescatori di Pila;
che egli aveva provveduto ad estinguere il debito entro il 4.9.97 con pagamenti rateali effettuati, per tutti i soci, dalla Cooperativa Pescatori;
che cionondimeno l'A.P. il 5.9.97 gli aveva notificato precetto per lire 1.257.000 comprensivo di capitale, accessori e spese di precetto;
che avendo esso esponente estinto il credito prima della notifica del precetto ed essendosi risolto a pagare l'intero solo per evitare l'esecuzione e con riserva di agire per il rimborso, intendeva ripetere la somma di lire 457,000. E per la condanna al pagamento di tale importo concludeva.Si costituiva l'A.P. di Rovigo, che eccepiva l'incompetenza ratione valoris dell'adito GdP e la sua incompetenza per territorio, con riguardo ai criteri di cui agli artt. 18-19-20 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza della pretesa restitutoria. Con ordinanza riservata 18.12.98 il GdP di Adria rigettava le eccezioni del'A.P. e, segnatamente, quelle di incompetenza, al proposito affermando che sussisteva la competenza per valore, stante la quota dell'importo restitutorio richiesta, e la competenza per territorio ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in Adria essendo il creditore della restituzione e non essendo inderogabile il criterio della sede della Tesoreria del debitore.Con successiva sentenza 21.4.99 il GdP, richiamate le decisioni sulle 2 preliminari, e premessa la necessità di decidere secondo equità, osservava che il pagamento di lire 800.000 era stato effettuato dalla Cooperativa delegata il 4.9.97, che l'attore aveva poi pagato le spese di precetto notificato il 5.9.97 - per lire 457.000 con riserva di ripetere l'indebito, in data 22.10.97, che per tal ragione era da accogliere la domanda di ripetizione. Per la cassazione di tale sentenza l'A.P. ha proposto ricorso il 9.6.99 articolando cinque motivi. Il AN ha notificato controricorso il 19.7.99. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso l'A.P. di Rovigo afferma che è stata violata Cu l'inderogabilità dell'art. 19 c.p.c. e che, comunque, si sarebbe indebitamente ritenuta la derogabilità delle norme eccezionali afferenti il forum destinatae solutionis per la P.A. Inoltre si sarebbe applicato l'art. 1182 c.c. alla ipotesi di ripetizione di indebito facendo capo al criterio ordinario del domicilio del creditore. Sotto ogni profilo, quindi, si sarebbero violate le previsioni normative (in primis quella sub. art. 19 c.p.c.) radicanti in Rovigo la competenza per territorio. Con il secondo motivo, quindi, la ricorrente denunzia l'incompetenza ratione valoris dell'adito GdP, posto che, avendo riguardo all'effettivo petitum della controversia, stante l'unico e globale pagamento effettuato dalla Cooperativa, la cognizione della domanda sarebbe spettata al Tribunale. Con il terzo e quarto motivo, l'A.P. denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione effettuata sulla prova del pagamento indebito e sulle sue date. Con il quinto motivo, infine, si denunzia come illegittima la regolamentazione delle spese processuali. Ad avviso del Collegio, ammissibile la cognizione del ricorso, deve ritenersi 3 fondata la censura contenuta nel primo motivo ed infondata quella contenuta nel secondo, di guisa che, cassata la sentenza e per l'effetto statuita la competenza del Giudice di Pace di Rovigo, devesi al medesimo rimettere la cognizione della domanda del AN e, nel suo ambito, delle censure di cui ai motivi 3-4-5 (che si dichiarano assorbiti).
1. La cognizione dei primi due motivi del ricorso per cassazione (avverso pronunzia del G.d.P. pronunziata in giudizio di equità “necessaria”), entrambi attingenti pretese violazioni di norme sulla competenza, è certamente ammissibile ai sensi degli artt. 113 comma 2, 339 comma 3, a 360 n. 2 c.p.c. secondo i principi di diritti posti dalle note S.U. 716/99 e seguiti dalla successiva giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass.5949/00-9268/00-9799/00-10363/00-13269/00-977/01).
2. A tale cognizione non fa ostacolo alcun giudicato interno, in tesi formatosi per la mancata proposizione di riserva di ricorso (art. 361 c.p.c.) avverso la ordinanza 18.12.98 (avente carattere e natura di statuizione definitiva sulla competenza), posto che nel ricorso 9.6.99 I'A.P. ha espressamente richiamato (pag. 3 rigo 2) la detta ordinanza coinvolgendola nella sua tempestiva impugnazione in sede di legittimità 3. Il primo motivo, con la sua globale quanto pertinente denunzia di violazione di tutte le regole per l'individuazione (in Rovigo) del foro territorialmente competente, è fondato. Certamente sussiste, come rilevato dal Giudice di merito, anche per gli enti locali la alteratività dei Fori di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c.e la derogabilità del forum destinatae solutionis (in tal senso Cass. 80/99-2141/96-6691/95-12704/93). Ma nessuno dei concorrenti fori individua, nella specie, la competenza del 4 4 Giudice di Adria.
4. Sotto un primo profilo devesi ribadire che nelle controversie relative a debiti pecuniari della P.A. il principio per il quale il forum destinatae solutionis debbasi determinare non in applicazione dell'art. 1182 c.c. bensì con riferimento alla sede della Tesoreria deputata al pagamento continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali non solo in base all'art. 96 RD 383/34 conservato dall'art. 64 L. 142/90 ma anche dopo la sua abrogazione (art. 123 lett. B D.Lg.vo 77/95), stante la previsione (art. 29 D.Lg. 77/95) che al pagamento delle relative spese la deve provvedere, con apposito mandato, il tesoriere dell'Ente (Cass. 15465/00). E di qui la competenza del Giudice del luogo ove ha sede il Tesoriere della Provincia di Rovigo, al quale compete l'adozione del mandato in adempimento dell'azionata pretesa restitutoria.
5. Sotto un secondo profilo, poi, quello dei criteri alternativi di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., non può essere discussa la competenza del Giudice di Rovigo: da un canto la convenuta A.P. ha sede in tale capoluogo;
dall'altro canto, e sotto il versante del forum contractus, non ha consistenza la dichiarazione di competenza del GdP di Adria resa sull'assunto che ivi fosse sorto il credito per ripetizione di indebito. Ed infatti il credito restitutorio sorge là dove è stata dal tesoriere (ut supra) riscossa la somma che oggi si pretende in restituzione, qualsiasi sia stato il mezzo di pagamento (in questo caso costituito da assegni circolari che si ritengono liberatori dopo la riscossione: Cass. 15396/00). E' infatti solo con la percezione dall'Amministrazione delle somme pagate dal AN che si è perfezionato l'obbligo di refusione 5 dell'indebito (Cass. 11315/98 e 6224/92), sì che è Rovigo il luogo nel quale l'obbligazione dedotta ebbe ad insorgere.
6. Ma se è in Rovigo che va individuato il Giudice competente, è pur sempre in capo al Giudice di Pace di quel luogo che deve ravvisarsi l'Autorità competente ratione valoris. A parte la dubbia ammissibilità in questa sede (come da S.U. 716/99) della contestazione afferente la titolarità del credito restitutorio in capo alla Cooperativa e non al singolo trattandosi di profilo ricollegabile alla violazione di norma socio - sostanziale o di completezza di accertamento (artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) non denunziabile come vizio della sentenza di equità resta l'assorbente rilievo per il quale la domanda, come proposta, attinge il solo, individuale, rimborso delle spese di precetto senza che, sull'intera obbligazione restitutoria dell'A.P. nei riguardi di tutti i soci-pescatori ovvero sull'esistenza di una delegatio solvendi della Cooperativa per l'intero importo intimato ai soci, sia richiesta l'adozione di pronunzia con efficacia di giudicato (artt. 10-11-12 c.p.c.). Spetterà al Giudice di rinvio anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
la Corte di Cassazione Accoglie il primo motivo del ricorso, respinge il secondo e dichiara assorbiti terzo, quarto e quinto;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara la competenza del GdP di Rovigo al quale rimette anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2001 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE il Presidente Il Cons.est. Prima Setone Civile Depositato celleria CANCELLIERE +23 ARB 2001 Andrea Bianchi IL CANCELLIERE