Sentenza 21 dicembre 2002
Massime • 1
In materia di prestazioni collegate all'invalidità civile, nella disciplina di cui alla legge n. 118 del 1971 (antecedente alle nuove normative introdotte dapprima dal d.P.R. n. 698 del 1994 e quindi dal D.Lgs. n. 112 del 1998), la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno nelle controversie in cui venga richiesto l'accertamento dell'invalidità civile sussiste solo allorquando l'accertamento giudiziale costituisca il presupposto per ottenere una prestazione collegata alla medesima invalidità, mentre tale legittimazione va esclusa ove tale accertamento sia funzionale all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento, in assenza di alcuna norma che conferisca al predetto Ministero una qualsiasi competenza sulla tenuta delle indicate liste speciali, sicché l'accertamento giudiziale dell'invalidità non consentirebbe il conseguimento del diritto fatto valere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/12/2002, n. 18241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18241 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - rel. Consigliere -
Dott. FILIPPO CURCURUTO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Depositato sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IS AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 179/99 del Tribunale di MESSINA, depositata il 15/04/99 - R.G.N. 807/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Barcellona Pozzo di Gotto del primo dicembre 1994 NN GR conveniva in giudizio i Ministeri del Tesoro e dell'Interno chiedendo che venisse riconosciuto il suo stato di invalido civile ai fini del diritto alla iscrizione nelle liste di collocamento. Costituitosi il contraddittorio ed esperita consulenza medica, il Pretore, con sentenza n. 142/97 dichiarava, nei confronti di entrambi i convenuti, che l'GR era invalido nella misura del 46%. Sull'appello dei soccombenti la statuizione veniva parzialmente riformata dal Tribunale di Messina che, con sentenza del 15 aprile 1999, accogliendo l'appello del Ministero del Tesoro, ne dichiarava la carenza di legittimazione passiva, mentre confermava per il resto.
Affermava il Tribunale, per quanto ancora interessa, che con il dpr 698/94 è stata ridisegnata la materia dei benefici connessi alle minorazioni fisiche, ponendosi una netta distinzione tra la fase dell'accertamento dell'invalidità e la fase della concessione delle provvidenze economiche, determinando una diversa legittimazione passiva e cioè quella spettante alle Regioni, successivamente venuta meno a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 156/96, e al Ministero del Tesoro, ove l'atto impugnato attenga all'accertamento sanitario ed al Ministero dell'Interno ove l'atto impugnato attenga invece alla carenza dei requisiti socio economici;
tuttavia detta nuova disciplina è applicabile solo per le ipotesi di visite mediche effettuate successivamente al 7 gennaio 1995, restando invece ferma la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno nei casi di procedimenti amministrativi esauritisi prima di detta data. Avverso detta sentenza il Ministero dell'Interno propone ricorso affidato ad un unico motivo. La controparte è rimasta Intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Ministero ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 del DPR 698/94, dell'art. 19 della legge 481/63 anche in relazione all'art. 8 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28.2.79 n. 70, eccependo che le disposizioni di cui al citato dpr non si applicano nella specie, poiché la domanda concerneva esclusivamente il riconoscimento della percentuale di invalidità necessaria ad ottenere l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, e non già la condanna delle amministrazioni convenute alla corresponsione delle provvidenze economiche per gli invalidi civili, per cui la legittimazione passiva apparterrebbe agli uffici del lavoro e della massima occupazione. Il ricorso è fondato.
Va premesso che alla fattispecie non è applicabile ratione temporis il d.p.r. 21 settembre 1994 n. 698, che ha introdotto la possibilità di intentare una azione di mero accertamento dello stato invalidante, nei confronti del Ministero del Tesoro, ovvero della regione (legittimazione caducata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1996), e quindi non sono invocabili i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 483 del 2000, in cui si è ammessa la possibilità di una azione di mero accertamento dello stato invalidante, in cui legittimato passivo è il Ministero del Tesoro.
La controversia va quindi decisa facendo applicazione della legge n. 118 del 1971. Detta legge individua il Ministero dell'Interno quale ente erogatore delle prestazioni ricollegate all'invalidità civile, come si evince dagli artt. 12 e 13 in cui pensione e assegno, in presenza delle condizioni di legge, sono concessi a carico dello stato e "a cura del Ministero dell'Interno"; lo conferma il successivo art. 20, ove si prevede che il Ministero dell'Interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento della pensione o dell'assegno in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.
La citata legge del 1971 - pur facendo discendere dal riconoscimento dell'invalidità civile una serie di diritti diversi, ad es. l'esenzione dalle tasse scolastiche (art. 30), o al congedo straordinario per cure (art. 26) - non contempla però il Ministero dell'Interno come soggetto nei cui confronti chiedere l'accertamento dell'invalidità civile che non sia collegato e funzionale al diritto alle prestazioni.
Ed allora, stante il principio generale - riconducibile all'operatività del principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ. - della normale coincidenza fra il soggetto cui spetta la legittimazione a contraddire ed il soggetto titolare dal lato passivo del diritto sostanziale fatto valere, la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno sussiste in tutte le controversie in cui si richieda l'accertamento dell'invalidità civile come presupposto per ottenere una prestazione ricollegata alla medesima invalidità, non già quando, come nella specie, l'accertamento dello stato invalidante è funzionale al diritto alla iscrizione nelle liste speciali del collocamento. Non si rinviene infatti alcuna norma che conferisca al Ministero dell'Interno una qualsiasi competenza sulla tenuta delle liste di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482 in materia di collocamento obbligatorio, di talché l'accertamento dell'invalidità compiuto nei confronti del medesimo Ministero non consentirebbe poi il conseguimento del diritto fatto valere, che è appunto l'iscrizione nelle predette liste speciali. Peraltro, stante i limiti soggettivi del giudicato, l'accertamento del requisito sanitario non potrebbe fare stato nei confronti di terzi estranei alla lite e titolari di rapporti autonomi e distinti da quelli per i quali è intervenuto il giudicato, per cui la condizione di invalido reclamata, come appunto nel presente giudizio, nei confronti del Ministero dell'Interno, non potrebbe essere utilmente richiamata ai fini del diritto alla iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, diritto che non può che farsi valere nei confronti dell'organo deputato al collocamento obbligatorio. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 ultimo comma cod. proc. civ. perché la causa non poteva essere proposta nei confronti del Ministero dell'Interno. Le spese dell'intero giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2002