Sentenza 21 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/05/2002, n. 7413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7413 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
7 0 741 3 /0 2 есee 72340 REPUBBLICA ITALI PO OLOTT LIAN SUPREMA DI CASSAZIONE LA C Oggetto Tenemoto SEZIONE TRIBUTARIA Qectura. Molise 84 Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Compost R.G.N. 20958/00 SACCUCCI Presidente Dott. Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Cron. 20643 Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep.Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Ud. 28/01/02 Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPERGA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 72340 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
LL LG;
intimata - Commissioneavverso la sentenza n. 332/99 della tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 2002 11/12/9 9; 349 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1 consiglio il 28/01/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con sentenza n.210/02/99 del 10 novembre 1999, la Commissione tributaria regionale dell'Umbria ha respinto l'appello dell'Ufficio delle Entrate di Pe- - avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo della rugia maggiore i.r.pe.f. ritenuta dovuta da MA EL calcolata previa rideterminazione per il 1985, quale della base imponibile dichiarata e ricomprensione in essa delle somme di cui all'art.13-quinques del d.l. n. 159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, affermate illegittimamente dedotte ritenendo legittimo l'imponibile dichiarato dal contribuente;
che, avverso tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
che MA EL, benché ritualmente intima- non si è costituito, né ha svolto attività difensi- to, va;
che il ricorso è stato assegnato alla decisione 2 in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 comma 2 cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n.89 del 2001; che il Procuratore Generale ha concluso, chieden- do che il ricorso venga respinto per manifesta infonda- tezza. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n.133, art.28; decreto-legge 30 dicembre 1985 n.791, art. 3 comma 2-bis; legge 27.12.1997 n.449, primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n.46, art.13 art.10; D. P.R.597/73, art.2; decreto-legge 29 maggio 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le somme di cui all'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984 non costi- tuirebbero un onere deducibile dalla base imponibile dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. che il ricorso deve essere respinto per manifesta infondatezza;
- che, infatti, costituisce consolidato orientamen- to di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.4945 del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- 3 gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art.3 comma 2-bis del d.l. n.791 del 1985, conv., con mod., nella legge n. 46 del 1986 il quale prevede che le somme relative а pagamenti delle imposte dirette, n.159 sospesi, ai sensi dell'art. 13-quinquies del d.l. del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge n.133 del 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti SO- spesi;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso per manifesta infondatezza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione tributaria, il 28 gennaio 2002 Il relatore ed estensore Il Presidente Bruno Saccucci Salvatore Di Palma гино асчист IL CANCELLIERE CT 7 Osvaldo Ascanio