Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/07/2001, n. 9107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9107 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
E N O I T A . / 3 6 R N 0 1 9 10 7 /0 1 2 T A - C.C. / S I . 8 I B R /7 R . G . P 4 . A E L / D L R 6 T REPUBBLICA ITALIA A L U . E A B B D D I A I R S T E A N T T 1 I E 3 S N R 1 A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I E E S . A Oggetto T E N Rie, ina e. A SEZIONE TRIBUTARIA M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7543/98 Dott. Giovanni OLLA Presidente Dott. Mario CICALA Re Consigliere Cron.10918 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA kel Consigliere Rep. Ud. 23/03/01 Dott. Achille MELONCELLI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
NI NN NO PROC SPEC CIGNA INSURANCE COMPANY OF NORTH AMERICA - WILMINGTON -; intimato avversO la sentenza n. 134/96 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 04/03/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica N. 590 udienza del 23/03/01 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per ricorrente, 1'Avvocato ASSISI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accogliments ricetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con ricorso del 3 giugno 1991 alla Commis- sione tributaria di 1° grado di Torino, Giovanni AN quale procuratore della Cigna-Ins. Co. of N. America, Società residente in [...](Del.-U.S.A.) espose che: a) egli, nella qualità, aveva effettuato un inve- stimento in Italia, acquistando n.23.625 azioni IFI per il tramite della Banca PI & Cie di Ginevra;
b) - che la Società italiana, in data 16 ottobre 1986, gli aveva corrisposto utili, relativi all'esercizio sociale 1985, pari a £.
4.134.375 lorde, operando altresì la ritenuta a titolo di imposta del 32,4 %, par:. а £.1.339..538, anziché quella del 15%, pari a £.620.156, ai sensi dell'art.10 della Convenzione Italia-U.S.A. del 17 aprile 1984, resa esecutiva con legge 11 dicembre 1985 -n.763; c) che egli aveva presentato, ai sensi della Convenzione medesima, istanza di rimborso della somma 2 di £.719.382 al Ministero delle Finanze-Schedario Gene- rale Titoli Azionari, senza peraltro ottenere alcuna risposta;
d) - che sussistevano tutti i presupposti ri- chiesti dalla Convenzione stessa per l'esercizio del diritto al rimborso;
che, tanto esposto, il AN impugnò il silenzio- rifiuto dell'Intendente di Finanza di Torino, insisten- do nella domanda di rimborso;
che la Commissione adita, in contraddittorio con 1'Ufficio il quale instò per la reizione del ricorso con decisione n.463/13/93 del 26 giugno 1993, accolse il ricorso;
che l'Ufficio impugnò tale decisione dinanzi alla Commissione tributaria di II° grado di Torino, deducen- do, in particolare, che né dagli atti in suo possesso, né da quelli dello Schedario titoli azionari ― inter- pellato in merito - risultava presentata istanza di rimborso;
- che la Commissione tributaria regionale di Tori- con sentenza n.134/20/96 del 4 marzo 1997, respinse no, il ricorso e confermò la decisione impugnata;
che, in particolare, la Commissione ha osservato, tra l'altro, quanto segue: "L'art. 27 del DPR 600/73 ri- conosce il diritto al rimborso della somma erroneamente percepita. E' riconosciuto il rimborso a favore del non 3 residente fina alla concorrenza di 2/3 della ritenuta, per la quale sia dimostrato che nel Paese di residenza (estero) sia stato assolto l'obbligo tributario. Questa Commissione ha esaminato la documentazione esistente in fascicolo e dall'istanza inoltrata alle competenti au- torità si evince che il contribuente possiede i requi- siti richiesti dalla normativa per poter richiedere il rimborso. Dalla documentazione allegata risulta una ri- tenuta sui dividendi del 32,4% e che sono state pagate le imposte nel Paese di residenza. Questa Commissione è dell'avviso che il contribuente abbia diritto al rim- borso delle ritenute illegittimamente operate"; che avversO tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;
che Giovanni AN, nella predetta qualità, ben- ché ritualmente intimato, non si è costituito, né ha svolto attività difensiva. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e/o falsa applicazione di legge: artt.112 c.p.c. e art.38 D.P.R. 602/73, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. Omessa motivazione su un punto decisivo del- -prospettato dall'appellante art.360 la controveria n. 5 c.p.c. Nullità del procedimento art.360 n.4 - 4 c.p.c."), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici d'appello avrebbero omesso di pronunciare sul gravame dell'Ufficio, dal momento che non risulterebbe presentata, da parte del procuratore della Società statunitense, l'istanza di rimborso allo Schedario generale titoli azionari, sicché non si sa- rebbe formato il provvedimento (silenzio-rifiuto) impu- gnato con il ricorso introduttivo, che, pertanto, avrebbe dovuto esser dichiarato inammissibile;
e deduce che l'omessa presentazione dell'istanza avrebbe fatto inutilmente decorrere il termine di decadenza di cui all'art. 38 cit.; che il ricorso deve essere dichiarato inammissi- bile, in quanto si limita a censurare peraltro in modo assolutamente generico gli accertamenti di fatto compiuti dai Giudici d'appello; -che, infatti a fronte delle inequivocabile af- fermazione, secondo cui "questa Commissione ha esamina- to la documentazione esistente in fascicolo e dall'istanza inoltrata alle competenti autorità si evince che il contribuente possiede i requisiti richie- sti dalla normativa per poter richiedere il rimborso", e secondo cui "dalla documentazione allegata risulta una ritenuta sui dividendi del 32,4% e che sono state pagate le imposte nel Paese di residenza": affermazio- 5 ne, questa, che esclude in radice il dedotto vizio di omessa pronuncia il ricorrente, ciononostante, si li- mita a negare tout court la circostanza della presenta- zione, da parte del AN, dell'istanza di rimborso al- lo Schedario generale titoli azionari (senza peraltro indicare specificamente su quali elementi probatori, forniti ai Giudici a quibus e dagli stessi non conside- rati, si fonderebbe la generica negazione, e senza, quindi, censurare specificamente la motivazione della sentenza impugnata per omessa considerazione di fatti decisivi: cfr., in tal senso, Cass. n.2345 del 2001, pronunciata in fattispecie assolutamente analoga alla presente); che, anche se la sentenza impugnata sembra ri- chiamare, erroneamente, a fondamento della decisione, l'art.27 del d. P. R. n.600 del 1973 - anziché, come avrebbe dovuto esplicitamente fare, le disposizioni de- rogatorie della disciplina generale (art. 75 del d.P.R. n.600 del 1973) contenute nel combinato disposto degli artt.10 prf.2 lett.b) della Convenzione Italia-U.S.A. 17 aprile 1984, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, e 5 dell'annesso Protocollo, resi esecutivi con legge 11 dicembre 1985 n. 763 (cfr., in tal senso, Cass. n.12458 del 1999; cfr. anche l'analogo precedente 6 costituito da Cass. n.2345 del 2001) - le considerazio- ni che precedono, e che determinano la inammissibilità delle censure formulate nel ricorso, restano ferme, te- nuto conto dell'assoluta inidoneità del ricorso medesi- mo a fondare vizi di legittimità esaminabili in questa sede;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 23 marzo 2001 Il Presidente Il relatore ed estensore NN OLLA ore D: alma CORTEfrom.Th Calle * IL CANCELLIERE C1 AR AS Moldsзаподоц E N DEPOSITATO INVAL 6 O 8 I 9 Z Oggi 5 LUG 2001 1 A / 5 4 R IL CANCELLIE E / . T 6 S M 2 аль AL ASo I - . G .R E 8 A .P I R . L D R L A L A A E D . T D B E I U A S T B T N I N E A 1 E S R I S 3 T I 1 R E A . E N T A M 7