Sentenza 25 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, il reato di mancato versamento della cauzione previsto dall'art. 3-bis della legge 31 maggio 1965 n. 575 non è configurabile allorché nel decreto impositivo della misura non risulti indicato il termine per il suo versamento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2001, n. 43239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43239 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARIO SCOSSI - Presidente - del 25/10/2001
1. Dott. VITO LA GIOIA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI SILVESTRO - Consigliere - N. 1124
3. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO GIRONI - Consigliere - N. 15576/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da NA LV, n. 21/10/51 avverso la sentenza emessa il 16/1/01 dalla Corte di appello di Catania Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giordano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Favalli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva:
con sentenza in data 25/3/99 il Pretore di Catania ha dichiarato NA LV colpevole di violazione dell'art.
3-bis comma 4 legge 31/5/65 n. 575, per non avere versato la cauzione di 10 milioni di lire che gli era stata imposta con decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale emesso il 14/5/97 dal locale Tribunale (notificato il 21/8/97), e lo ha condannato a 6 mesi di arresto.
Proposto gravame dall'imputato, con sentenza in data 16/1/01 la Corte di appello di Catania ne ha accolto solo la richiesta subordinata - concedendogli le attenuanti generiche, riducendo la pena a 4 mesi di arresto e concedendo altresì i doppi benefici di legge - ma ha respinto la doglianza principale con cui si contestava l'affermazione del responsabilità sotto un duplice profilo, per non essere nel decreto impositivo della misura di prevenzione stato fissato il termine entro cui il predetto avrebbe dovuto versare la cauzione e per non essere comunque l'adempimento nelle sue possibilità economiche.
Ha ritenuto il giudice di secondo grado che la mancata fissazione di un termine non esonerasse il NA dal rispetto dell'obbligo impostogli, che avrebbe dovuto comunque osservare al più presto, e in ogni caso entro l'ormai trascorso periodo di esecuzione della misura di prevenzione, in conformità alla ratio dell'istituto della cauzione che è di costituire una efficace remora alla violazione delle relative prescrizioni, ha altresì ritenuto e che l'asserita impossibilità di versare la somma stabilita si sarebbe dovuta dedurre nell'ambito del procedimento di prevenzione ed era smentita dall'essere l'imputato gestore di un distributore di carburante. Avverso tale pronuncia lo stesso imputato ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione sotto il primo dei menzionati profili.
La doglianza è meritevole di accoglimento, e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché la Corte di appello, pur dando in sostanza atto che nel caso di specie non era stato mai indicato il termine per il deposito della somma fissata come cauzione, non ne ha tratto le dovute conseguenze nel valutare la configurabilità della fattispecie per cui il NA ha riportato condanna.
La stessa norma incriminatrice dell'art.
3-bis comma 4 della legge 575/1965 prevede invero che detto termine venga stabilito nel decreto impositivo, ed in sua assenza viene dunque a mancare un elemento essenziale - anche ai fini della determinazione del momento iniziale del termine di prescrizione (cfr. al riguardo la sentenza di questa Sezione 30/11/95, Visconti - rv. 203.463) - per la definizione dell'obbligo che si è contestato all'imputato di avere violato. Nè, stante i principi di tassatività e di divieto di analogia in malam partem cui è improntato il sistema penale, a tale definizione è consentito pervenire per altra via, priva di base normativa specifica, come nella sentenza impugnata si è cercato di fare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2001