Sentenza 30 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di procedimento per decreto, il pubblico ministero non è tenuto ad interrogare l'indagato prima di esercitare l'azione penale con richiesta di decreto penale di condanna, non essendo prevista, in tale procedimento, la previa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen., né tale soluzione determina alcuna lesione del diritto di difesa o del principio del contraddittorio, atteso che questo ha modo di esplicarsi nel successivo giudizio di opposizione (cfr. ord. Corte cost. n. 32 del 2003).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2014, n. 16894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16894 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 30/10/2014
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - N. 3033
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 8338/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT IA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 9720/2013, del 16 dicembre 2013;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente il difensore avv. SCARANO Alessandro, del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. MAURO Massimo, del foro di Roma, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Roma ha confermato, con sentenza del 16 dicembre 2013, la decisione con la quale il Tribunale di Rieti ha condannato, a seguito di opposizione a decreto penale, NT IA alla pena di giustizia avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 81 cpv cod. pen. e della L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. a), d) ed h), perché, in concorso con altra persona, esercitava la attività venatoria all'interno di una zona ove essa era interdetta, in periodo vietato e con mezzi vietati. Ha proposto ricorso per cassazione il TA deducendo la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione di norme penali sostanziali e processuali.
In particolare egli ha lamentato il fatto che, pur avendo provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia, il decreto penale dalla cui opposizione è scaturito il presente giudizio, era stato notificato non a tale difensore ma solo al soggetto cui era stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria.
Il ricorrente si è, altresì, doluto del fatto che, pur avendo egli chiesto di essere sentito dal Pm prima che questi esercitasse l'azione penale, tale richiesta era stata disattesa. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è inammissibile.
Osserva infatti il Collegio, quanto alla deduzione, la quale si sostanzia nella rivendicazione di una violazione di legge, avente ad oggetto la circostanza che il decreto penale emesso nei confronti del TA non fosse stato notificato al suo difensore di fiducia sebbene questi fosse già stato nominato da tempo e tale nomina fosse già stata portata a conoscenza della autorità giudiziaria, che è certamente vero che, stante la previsione di cui all'art. 460 c.p.p., comma 3, il decreto penale di condanna deve essere notificato, oltre che al condannato, anche al suo difensore di fiducia se già nominato.
Tuttavia si rileva che, nel caso di specie, avendo il TA presentato tempestiva opposizione avverso il predetto decreto penale, esso è stato correttamente revocato dal Tribunale di Rieti, sicché gli eventuali vizi che colpivano il predetto atto, nonché la procedura di sua notificazione, debbono ritenersi essere stati assorbiti dalla sua avvenuta revoca che, avendo rimosso dal mondo giuridico il predetto atto ne ha, per così dire, sterilizzato gli eventuali vizi.
Nè il TA può dolersi del fatto che, non essendo stato il suo difensore di fiducia informato della avvenuta adozione del provvedimento condannatorio ai danni del suo cliente, egli non abbia potuto godere della assistenza tecnica del proprio difensore per tutta la durata del termine entro il quale egli sarebbe stato legittimato a chiedere, ai sensi dell'art. 461 c.p.p., comma 3, che il giudizio di opposizione a decreto fosse celebrato nelle forme alternative ivi previste.
Nel caso che interessa. Infatti, il Tribunale di Rieti, investito della opposizione a decreto penale proposta dal NT, e preso atto della invalida notificazione a questo del decreto penale emesso nei suoi confronti, dispose la rimessione in termini dell'opponente in ordine alla richiesta dei riti alternativi.
Non essendosi, pertanto, determinata alcuna violazione della posizione processuale del TA, è evidente che il vizio che originariamente colpiva la notificazione a quest'ultimo del decreto penale, dal medesimo, si ribadisce, tempestivamente opposto, è stato corretto, senza possibilità di sua ulteriore deduzione. Infine neppure può dolersi il TA del fatto che il Pm non abbia inteso sentirlo prima di esercitare, tramite la richiesta di decreto penale, la azione penale.
Osserva, infatti, la Corte che così agendo il Pm non ha violato alcuna disposizione di legge prevista a pena di nullità; invero l'unica disposizione che prevede l'obbligo del Pm di procedere all'interrogatorio dell'indagato che ne abbia fatto richiesta è contenuta nell'art. 415-bis cod. proc. pen., il quale, al comma 3 ultima parte, prevede che il Pm deve procedere all'interrogatorio dell'indagato che, avendo ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini, chieda di essere sentito.
Vi è, però, da osservare che secondo la giurisprudenza dei questa Corte nel caso in cui il Pm debba esercitare la azione penale tramite la richiesta di emissione di decreto penale non vi è luogo alla notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. (Corte dei cassazione, Sezione 4 penale, 16 gennaio 2009, n. 1794). L'avviso all'indagato di chiusura delle indagini ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. non è infatti compatibile con la struttura del procedimento per decreto, sia perché questo si caratterizza per un contraddittorio posticipato all'opposizione e per una conoscenza completa del fascicolo del pubblico ministero, sia perché il decreto penale di condanna contiene tutti gli elementi utili ad orientare la difesa ed è accompagnato da un congruo termine che consente la presa visione del fascicolo e l'estrazione di copie (Corte di cassazione, Sezione, 3, 18 dicembre 2006, n. 41292).
Come, infatti, questa Corte già ha precisato sull'argomento, l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. è inapplicabile sia nel procedimento per decreto penale di condanna sia nel conseguente, eventuale giudizio di opposizione, che si svolga con le forme del decreto di citazione a giudizio immediato di cui all'art. 464 cod. proc. pen.. Va, invero, rilevato che l'adempimento in questione in quanto finalizzato a consentire un'anticipata difesa dell'indagato, in vista della possibilità che le f indagini preliminari si chiudano con una richiesta di archiviazione, non ha ragione di essere allorquando l'azione penale, per sua natura irretrattabile, debba essere esercitata, tramite la richiesta di decreto penale, atteso che, in questo caso, le ragioni dell'indagato potranno essere svolte, senza alcun pregiudizio per lui, in sede di giudizio di opposizione, eventualmente anche con lo stesso atto con cui questa è proposta. Del resto, sull'inapplicabilità dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., nel procedimento per decreto e, quindi, anche nel conseguente giudizio di opposizione, si è espressa la stessa Corte costituzionale (cfr. Corte Cost., ord. n. 32 del 2003) escludendo in proposito la sussistenza di alcuna lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, atteso che questo ha pieno modo di esplicarsi nel successivo giudizio di opposizione, il cui primo ed ineludibile effetto è proprio quello di determinare la revoca del decreto di condanna, essendo questo destinato ad essere necessariamente sostituito dalla sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione.
Il ricorso del TA deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di quello al pagamento delle spese processuali e della somma, equitativamente determinata nella misura che segue, di 1000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2015