Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2001, n. 3019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3019 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
SEZION03 019 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRA M getto Cocazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11352/98 Dott. Vittorio DUVA Presidente Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 6328 Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Rel. Consigliere Rep. 978 Dott. Italo PURCARO Consigliere Consigliere Ud. 05/07/00 Dott. Francesco TRIFONE ha pronunciato la seguente LIRE 3000 CANCELLERIA SEN TENZA sul ricorso proposto da: CAMSERVICE SRL, in persona del legale rappresentante CG069003 sig. IN LO, elettivamente domiciliato in CG069004 ROMA VIA CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato PRASTARO ERMANNO, che lo difende unitamente all'avvocato MELLANO MICHELE, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio contro dal Sig. IL SOLE 24 ORE SRL, in persona del legale rappresentante EDILSERVICE per diritti L. 0 1-2 MOD 2001 RI Pergiorgio, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA BROFFERIO 3, presso lo studio dell'avvocato DI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2000 SARNO CARACCIOLO FRANCESCO, che lo difende unitamente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 1329 all'avvocato LERRO ALFONSO, giusta delega in atti;
dal Sig. PRASTARO per diritti ✓ 6000 il 4LMANCE00ARE controricorrente avverso la sentenza n. 226/97 della Corte d'Appello di 1'11/4/1997, depositata il 23/05/97; TRIESTE, emessa RG.600/95, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato ERMANNO PRASTARO;
udito l'Avvocato FRANCESCO DI SARNO CARACCIOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La s.n.c. TR, esponendo di aver stipulato con la SE s.r.l., il 20 giugno 1990, un contratto di locazione di un immobile sito in Udine, per il cano- ne mensile di lire 4.000.000, e di aver ricevuto di- sdetta dalla locataria il 26 novembre 1991 per la sca- denza del 31 dicembre 1992, chiedeva la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, allegando che alla data del 1° gennaio 1993 l'immobile non era € 0,52 L.1000 stato rilasciato dalla SE, essendo occupato CANCELLERIA dalla sublocataria VI s.r.l. La convenuta SE dichiarava di non opporsi AX086640 alla risoluzione del contratto e chiamava in causa la LAX086639 2 E199413 E199408 VI, per essere sollevata da tutti i danni che le potessero derivare dal suo illegittimo comportamen- to. La VI opponeva di avere stipulato il 18 ot- tobre 1991, con la SE, un contratto di loca- zione valido fino al 1° luglio 1996, e che in esso non era prevista alcuna diversa scadenza o ipotesi di riso- luzione in relazione al contratto esistente fra la Su- triv e la SE. Chiedeva perciò il rigetto della domanda di manleva svolta nei suoi confronti. L'adito Tribunale di Udine, con sentenza del 15 di- cembre 1994, nel dichiarare cessato il contratto di lo- cazione tra la TR e la SE alla data del 26 т novembre 1992, stabiliva che, a norma dell'art.1595 3° comma C.C., in pari data era cessato anche il con- tratto di sublocazione tra la SE e la Camser- vice. Nel condannare la SE а rilasciare l'immobile e a pagare alla TR il corrispettivo con- venuto (dal 1° gennaio 1993, come richiesto), fino al rilascio, a norma dell'art. 1591 C.C., condannava altre- informata della riso- sì la subconduttrice VI, luzione del rapporto principale almeno dal dicembre 1992, а tenere indenne la SE delle somme che la stessa avrebbe dovuto pagare alla TR, ponendo quindi a suo carico anche le spese di lite. 3 Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 23 maggio 1997, la Corte d'Appello di Trieste ha rigettato il gravame proposto dalla VI nei confronti della SE. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la CA service. Resiste con controricorso l'intimata SE, che ha pure depositato una memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando falsa applicazione di norme di diritto e omessa o insufficiente motivazio- ne (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente, respin- M gendo le accuse di mala fede mosse dai giudici al Flo- reani, Osserva che questi, già legale rappresentante della SE, proprio perché a conoscenza della durata del contratto originario, dopo la cessione della propria quota dell'SE, in qualità di legale rappresentante della VI, stipulò il contratto di sublocazione esattamente per la residua durata del contratto originario. La VI, che riteneva di essersi garantita una sede operativa per un tempo cer- to, non appena avvenuto il recesso della concorrente SE, non potendo sospendere l'attività, si vide costretta a permanere nell'immobile fino al reperimento di una nuova sede. 4 M La ricorrente ricorda poi di non aver mai contesta- to la legittimità della domanda giudiziale di risolu- zione della TR, conseguente alla risoluzione unila- terale dell'SE, e nemmeno di dovere il canone determinato nel contratto di sublocazione sino all'effettivo rilascio;
ma soggiunge di non poter con- dividere le valutazioni della Corte sulla presunta mala fede del LO, ricavata peraltro da un documento (la disdetta inviata dalla VI) la cui sotto- scrizione fu tempestivamente disconosciuta, senza che la SE abbia coltivato l'istanza di verifica- zione, e del quale perciò non poteva tenersi conto. ' fatta pro-La ricorrente infine respinge la tesi pria in entrambe le sentenze, secondo cui ben ha fatto la SE a rifiutare i canoni inviati dalla CA col service ☑ pretesto che il contratto era scaduto, mani- festando l'avviso che la SE avrebbe potuto in- vece trattenere detti importi a titolo di corrispettivo di detenzione senza titolo anziché di canoni di loca- zione;
e, censurando altresì di essere stata costretta a pagare lire 126.122.057, in dipendenza della sen- tenza di primo grado, invece di lire 40.460.000 real- mente dovute, oltre alle spese giudiziali di secondo grado, di tali importi chiede la restituzione. Il ricorso è destituito di fondamento. 5 La Corte d'Appello premette che, а norma dell'art. 1595, 3° comma C.C., la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subcondut- tore, salve le ragioni di quest'ultimo verso il sublo- catore;
e che dunque alla risoluzione consensuale del contratto tra la locatrice TR e la conduttrice SE (avvenuta, secondo il Tribunale, alla data del 26 novembre 1992) è conseguita anche la risoluzione del contratto di sublocazione tra la SE e la VI (la quale ultima, sottolinea la sentenza im- M pugnata, pur di fronte al preteso inadempimento della sublocatrice, si è limitata, in grado di appello, a chiedere la reiezione della domanda di manleva svolta nei suoi confronti). Soggiunge che, dovendosi dunque solo decidere se la VI debba ○ no tenere indenne la SE delle somme che la stessa dovrà pagare alla TR per la mancata restituzione della cosa locata, rileva a tal fine la conoscenza, in capo alla subconduttrice, del contratto principale di locazione e della sua avvenuta risoluzione. Quanto al primo quesito, osserva che la conoscenza del contratto originario non può essere revocata in dubbio, non solo perché nel contratto di sublocazione i beni vengono indicati come di proprietà della TR, 6 ma altresì perché la stessa persona fisica, LO IN, concluse entrambi i contratti, nella veste di legale rappresentante prima della SE e poi della VI. Quanto al secondo punto, a parte la scrittura di- sconosciuta del 6 novembre 1992 proveniente dalla CA service, questa ebbe tempestiva notizia dell'avvenuta risoluzione con la lettera 29 dicembre 1992 della Su- triv, confermata poi da due lettere del legale della SE in data 8 gennaio e 17 marzo 1993. Tanto basta, conclude la Corte territoriale, per affermare che la VI, avendo coscientemente con- tinuato ad occupare dei locali che dovevano essere ri- lasciati alla proprietaria TR, deve tenere indenne l'SE delle somme che per tale occupazione quest'ultima deve pagare alla TR medesima. Circa poi il pagamento del canone di sublocazione (dalla SE) rifiutato, stante l'avvenuta riso- luzione del contratto, nessun canone era più dovuto, e quindi la relativa offerta non è idonea a costituire in mora il creditore, come sostiene l'appellante; onde re- sta confermata anche la manleva degli interessi sulle somme dovute dalla SE alla TR. Orbene, al cospetto di questa motivazione congrua e adeguata, immune da vizi logici o da errori di diritto, 7 e dunque incensurabile in questa sede, per un verso la ricorrente (a prescindere da considerazioni di dubbia pertinenza sulla necessità di conservare la detenzione dei locali per la difficoltà di reperire subito una nuova sede e sugli intenti che avrebbero suggerito alla т SE di recedere anticipatamente dal contratto con la TR) nemmeno contesta, alla fine, la consape- volezza che il LO aveva del rapporto originario;
La per un altro verso sostiene erroneamente che ani cono- scenza dell'avvenuta risoluzione del contratto con la TR sarebbe stata ricavata dalla disconosciuta "disdetta", che invece la Corte di merito ha espressa- mente accantonato ("a parte la scrittura disconosciuta del 6.11.1992 proveniente dalla VI"), avendo fondato il suo convincimento su ben altre, autonome fonti di prova, ossia sulla lettera della TR datata 29 dicembre 1992 e su quelle spedite dal legale della SE 1'8 gennaio e il 17 marzo 1993. Quanto all'inclusione, nella manleva, degli inte- ressi (la VI è stata infatti condannata a riva- lere la SE dei canoni che quest'ultima dovrà pagare alla TR dal 1° gennaio 1993 al rilascio, ol- tre agli interessi legali da ogni singola scadenza), è il caso di precisare, in relazione alla motivazione della Corte d'Appello, che, essendo la “ratio" 8 dell'art. 1595, 3° comma C.C. (a tenore del quale "senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore ver- SO il sublocatore, la nullità o la risoluzione del con- tratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore, e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui") ispirata alla maggior tutela del locatore nel proprio diritto nei confronti del subconduttore, tale norma attribuisce solo al locatore il diritto sostanziale alla restitu- zione del bene da parte del subconduttore medesimo, ma non conferisce un'analoga facoltà al sublocatore, che La non può quindi pretendere dal subconduttore CDC restitu- M zione del bene a seguito della risoluzione del contrat- to di locazione (Cass. 21 gennaio 1978 n. 329). E pertanto, dopo la cessazione (il 26 novembre 1992) del contratto originario, la sublocatrice Edil- service non vantava alcun diritto alla restituzione dell'immobile nei riguardi della subconduttrice Camser- vice, e quindi nemmeno vantava il diritto alla ulterio- re percezione dei canoni (salvo il maggior danno) ai sensi dell'art. 1591 c.c., onde non poteva che rifiuta- re, come legittimamente avvenne, i canoni ad essa inde- bitamente offerti per il primo semestre 1993. E peraltro alla SE non è stato riconosciu- nei confronti della VI, il diritto alla re- to, 9 stituzione dell'immobile (a ragione riconosciuto alla locatrice TR), ma un diritto diverso, quello cioè, sotto l'improprio nome di manleva, di essere risarcita del danno dipendente dalla ritardata restituzione dell'immobile locato alla locatrice, avendo la subcon- duttrice dato causa, col suo consapevole comportamento, al ritardo (cfr. Cass. 10 ottobre 1969 n. 3275). Resta così confermato che la VI non può pretendere di escludere dalla manleva gli interessi le- gali dalle singole scadenze solo per aver offerto i ca- noni a un soggetto non legittimato a riceverli. Rilevasi, da ultimo, che la parte finale del ricor- so non prospetta motivi di censura ma istanze restitu- M torie, inammissibili in questa sede e semmai proponibi- li in un giudizio di rinvio, nella specie precluso dal rigetto del ricorso. Consegue al rigetto l'onere, a carico della ricor- rente, del rimborso, a favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nel dispo- sitivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- a rimborsare alla resistente le spese del giudizio te $73,000 di cassazione, liquidate in lire oltre a lire 3.000.000 per onorario. 10 Così deci IL CONSIG R.G: 11352 so a Roma, addì 5 luglio 2000. 1498 LIERE EST. IL PRESIDENTE ÑOs Arvakales CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Ogrl 2 MAR. 2001. Giovanni 60000 310000 15334 - 11