Sentenza 2 ottobre 2014
Massime • 1
Nel giudizio di impugnazione, la presentazione di una memoria, in luogo dei motivi aggiunti, non preclude l'illustrazione e la cognizione dei motivi già dedotti e delle questioni rilevabili d'ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/2014, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 02/10/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 2655
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 1214/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RR RI, nato a [...], il [...];
SS IC, nato a [...] il [...];
RT IN, Rimini il 30/07/1942;
avverso la sentenza del 04/11/2011 del Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per i ricorrenti l'avv. FABBRI Giorgio che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza emessa in data 4 novembre 2011 con la quale il tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, ha condannato RR RI, SS IC e RT IN alla pena, condizionalmente sospesa, di 17.000,00 Euro di ammenda ciascuno per il reato previsto (capo a) dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a) e b), per aver, nelle funzioni di soci e di legali rappresentanti della ditta "M.A.R. Mobili Arredamenti Rubicone s.n.c", effettuato attività di smaltimento mediante la combustione di rifiuti non pericolosi e verosimilmente pericolosi (consistenti in polveri e trucioli di legno di cui ai C.E.R. 030105 e 030104), in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, nonché del reato previsto (capo b) dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 1, in relazione all'art. 269, comma 1, del medesimo decreto, per aver, nelle funzioni di soci e di legali rappresentanti della ditta "M.A.R. Mobili Arredamenti Rubicone s.n.c", esercitato l'attività di combustione di rifiuti non pericolosi e verosimilmente pericolosi, come meglio descritto al precedente capo sub A), in assenza della prescritta autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
in Gatteo accertato fino al 9 febbraio 2010.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, hanno proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, RR RI, SS IC e RT IN affidando, a mezzo del comune difensore, il gravame a tre motivi, coltivati con memoria depositata in data 15 settembre 2014, con i quali deducono:
1) erroneità della decisione con riguardo al capo a) dell'addebito sul rilievo che il truciolato di legno, indicato nell'imputazione, non rientra nel novero dei rifiuti (ancorché non pericolosi) come erroneamente affermato dal Tribunale, quanto piuttosto costituisce un sottoprodotto o uno scarto di produzione riutilizzabile e riutilizzato;
2) erroneità della decisione con riguardo al punto b) dell'addebito sul rilievo che il rapporto di prova inerente le emissioni in atmosfera è risultato negativo e non smentito da altre contrarie analisi, con la conseguenza che alcun danno ambientale hanno prodotto le emissioni in atmosfera e risultando ciò comprovato anche dalla circostanza che la ditta era in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 312 dell'11 dicembre 2001 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena;
3) eccessività della pena sul rilievo che il Tribunale avrebbe dovuto contenere la sanzione nei minimi edittali diminuiti per concessione delle attenuanti generiche, avuto anche riguardo alla circostanza che, per quanto riguarda il capo b) dell'imputazione, l'impianto era in fase di trasformazione e, in ogni caso, si sarebbero dovuti rimettere gli atti all'autorità amministrativa per l'irrogazione della relativa sanzione extrapenale.
3. Con la memoria depositata, i ricorrenti deducono che le originarie imputazioni contenevano un riferimento alla pericolosità del rifiuto e ciò avrebbe comportato, in caso di condanna, l'irrogazione di una pena detentiva e, sebbene il pubblico ministero avesse successivamente chiesto di modificare l'imputazione con la cancellazione dell'inciso "verosimilmente pericolosi" ed il giudice avesse disposto in conformità, le imputazioni sono state trascritte nell'epigrafe della sentenza nella loro originaria formulazione, con la conseguenza che la condanna sarebbe intervenuta con riferimento a reati puniti con pena detentiva, per i quali il mezzo di impugnazione, essendo irrilevante l'irrogazione in concreto della sola sanzione pecuniaria, è l'appello, come originariamente proposto, e non il ricorso per cassazione.
I ricorrenti chiedono pertanto che la Corte di cassazione voglia riconvertire l'impugnazione in appello con trasmissione degli atti alla competente Corte territoriale per la trattazione del gravame. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. È pregiudiziale, all'esame del merito, la soluzione della questione, rilevabile d'ufficio, posta dai ricorrenti circa il regime dell'impugnazione applicabile alla sentenza gravata. Sul punto, va in primo luogo chiarito come la presentazione di una memoria, invece che di motivi aggiunti, non precluda la cognizione della questione, comunque devoluta al giudice di legittimità, e tanto sia perché i ricorrenti non attaccano capi o punti della decisione impugnata (quindi, a rigore, non erano onerati dal presentare i motivi aggiunti) e sia perché, attraverso le memorie presentate nel giudizio di impugnazione, si possono svolgere ed illustrare non solo i motivi già dedotti ma anche le questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 4^, n. 8144 del 16/05/1990, Dettori, Rv. 184556).
Ciò premesso, il petitum, sviluppato con la memoria, non ha fondamento.
La sentenza impugnata ha infatti condannato i ricorrenti, come si legge nella motivazione (pag. 1), per lo smaltimento e la combustione di rifiuti non pericolosi e, dunque, per contravvenzioni sanzionate con pena alternativa (arresto o ammenda), non rilevando che, a fronte di una specifica richiesta di modifica dell'imputazione, l'editto accusatorio sia rimasto formalmente immutato e che il dispositivo della sentenza impugnata ad esso si riferisca.
Va sottolineato come, nel caso di specie, il giudice abbia redatto una sentenza con motivazione contestuale con la conseguenza che, in siffatto caso, si deve avere riguardo, qualora si prospettasse un contrasto tra motivazione e dispositivo, alla motivazione della sentenza.
Questa Corte ha infatti affermato che il principio - secondo il quale l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, il quale, di conseguenza, non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione - è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione. Detto principio non vale, invece, quando dispositivo e motivazione non sono separati ma sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento sicché è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione (Sez. 3^, n. 1760 del 12/02/1999, Gallo, Rv. 213070).
Perciò, al cospetto di un'accusa ritualmente modificata nel corso del processo (come gli stessi ricorrenti ammettono e documentano) e, tuttavia, rimasta immutata soltanto formalmente a causa dell'erronea trascrizione dell'epigrafe della sentenza, è del tutto legittimo ricostruire la volontà del giudice, in presenza di una decisione corredata del dispositivo e della contestuale motivazione, nel senso di ritenere la pronuncia immune da rilievi circa n l'irrogazione di una pena illegale (secondo i ricorrenti, i reati, siccome formalmente riferiti anche ai rifiuti pericolosi, erano puniti con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda sicché, sebbene il giudice avesse erroneamente applicato la sola pena pecuniaria, la sentenza doveva comunque ritenersi appellabile e non ricorribile).
2. Il primo ed il secondo motivo possono essere congiuntamente esaminati.
Essi sono infondati.
Il Tribunale ha precisato come l'istruttoria abbia dato conto che la società esercente la produzione di mobili aveva in uso una centrale termica destinata alla combustione di legno truciolato, misto a resina e colla, il cui prodotto consisteva in polveri e trucioli classificati come rifiuti non pericolosi.
Pur dotata di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, la società era sprovvista di autorizzazione alle emissioni derivanti dalla combustione della caldaia, necessaria in quanto oggetto della combustione non era legno vergine ma materiale legnoso misto a resine e colle.
I ricorrenti obiettano che il truciolato rientrasse nel novero dei sottoprodotti o degli scarti di produzione riutilizzabili e riutilizzato e non del rifiuto, quantunque non pericoloso, e dunque mai da avviare in discarica.
Il Tribunale ha tuttavia stimato insussistenti i requisiti richiesti dal D.Lgs. 152 del 2006, art. 184 bis, per la classificazione del materiale come sottoprodotto sul rilievo che la qualifica di rifiuto fosse risultata dalla verifica degli ufficiali accertatori che avevano inquadrato il materiale nella categoria dei rifiuti (codice CER 03.01.05) e sottolineando come la norma invocata richiedesse, ai fini dalla qualificazione come sottoprodotto, la ricorrenza di tutte le condizioni indicate ai punti a),b),c) e d) dell'art. 184 bis, laddove non era "certo", come richiesto dal punto b), che la sostanza fosse utilizzata nel corso dello stesso o di un diverso processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi ne', in riferimento al punto d), che l'ulteriore utilizzo fosse legale, ossia che la sostanza potesse soddisfare tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portasse a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
Le censure formulate dai ricorrenti sono perciò inconsistenti posto che la presenza di collanti (che non può essere ridiscussa in questa sede, trattandosi di un accertamento di fatto) rende evidente che si trattasse di rifiuti della lavorazione del legno risultando ciò chiaro anche sulla base dal testo della sentenza impugnata, neppure del tutto contrastata con il ricorso, posto che (pag. 4) è ammessa la circostanza che il legno truciolato fosse frammisto, seppure "in minima parte", a colla.
Nè rileva, quanto all'integrazione del reato di cui al capo b), che la ditta fosse in possesso dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera occorrendo invece quella per l'emissione derivanti dalla combustione della caldaia, autorizzazione richiesta dall'art. 269, comma 1, in relazione al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 268, lett. ff).
3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Posto che le attenuanti generiche sono state concesse a tutti i ricorrenti, il Tribunale, nella dosimetria della pena, ha ritenuto, con congrua motivazione priva di vizi logici, di dover considerare gli effetti delle emissioni causate dalla combustione e prodotte dall'esercizio della centrale termica sino alla data dell'accertamento.
Il motivo di ricorso è, sul punto, aspecifico perché non indica sulla base di quali elementi, eventualmente pretermessi dal Tribunale, la pena andasse ridotta.
Contestata e ritenuta infine la fattispecie sussunta nella prima parte del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 1, la violazione integra la ritenuta contravvenzione e non un illecito amministrativo (D.Lgs. n. 152 del 2006, ex art. 279, comma 1, u.p.), senza perciò che il Tribunale fosse tenuto a trasmettere gli atti all'autorità amministrativa per l'irrogazione della relativa sanzione. Al rigetto dei ricorsi, segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2015