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Sentenza 14 febbraio 2023
Sentenza 14 febbraio 2023
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- 1. Assolto il tifoso colpito dal Daspo riferito alla squadra fallita e sostituita da una nuovaAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 23 febbraio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/02/2023, n. 6168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6168 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2023 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA NU AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/02/2022 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 6168 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 23/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 07/02/2022, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa in data 04/05/2021 dal Tribunale di Messina nei confronti di NU AN, confermata l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di agli artt. 81 cod.pen. e 6, comma 6, 1.n. 401/1989, rideterminava la pena inflitta in mesi otto di reclusione ed euro 7.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NU AN, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il fatto contestato, in considerazione della circostanza, rappresentata alla Corte territoriale, che l'obbligo di presentazione era stato disposto in occasione di tutti gli incontri di calcio disputati dalla ACR Messina (Associazione Calcio Riunite) , sia in casa che in trasferta e che in data 20/07/2017 era stato dichiarato il fallimento della predetta società sportiva, con conseguente esclusione dal Campionato Lega Pro per la stagione 2017/2018; le mancate presentazioni dell'imputato, oggetto di imputazione, quindi, non integravano il reato contestato, non avendo il Questore della Provincia di Messina integrato il provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione con riferimento alla nuova società Associazione Calcio Rilancio Messina, iscritta al campionato di serie D, con nuova dirigenza, struttura societaria e nuova matricola. Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 di. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Costituisce ius receptum che, in tema di divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza con gli incontri di una determinata squadra di calcio, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, qualora detta squadra abbia successivamente cessato la propria attività, perde efficacia l'ordinanza del Questore che impone tale obbligo, con la 2 L ., conseguenza che, nel caso di mancata presentazione, non è configurabile il reato previsto dalla norma citata (Sez. 3, n. 3972 del 17/10/2018, dep. 28/01/2019, Rv. 275691 - 01, nonchè Sez. 3, n. 16476 del 17/10/2018, dep. 16/04/2019, Rv.276287 - 01, che, ribadendo il principio, ha anche precisato che non è possibile, in forza del principio di tassatività, per l'invasività delle prescrizioni amministrative e dell'obbligo di presentazione, una interpretazione estensiva del provvedimento che ne consenta l'applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa). 3. Tale principio è applicabile alla fattispecie in esame, in quanto, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, con il provvedimento del Questore di Messina del 30.09.2015 era stato imposto al NU l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia "in occasione di tutti gli incontri di calcio disputati dalla squadra dell'A.C.R. Messina", mentre le mancate presentazioni contestate erano riferibili ad incontri di calcio disputati dalla diversa società "Associazione Calcio Rilancio Messina", essendo stata dichiarata fallita, nel frattempo, la società sportiva dell'A.C.R. Messina. Erroneamente, pertanto, la Corte di appello riteneva tale evenienza non rilevante ai fini della sussistenza del reato, in quanto la stessa aveva necessariamente comportato il venir meno dell'obbligo in cui si sostanziava la prescrizione impartita al NU. Né può ritenersi che tale obbligo fosse stato automaticamente ristabilito per effetto della ricostituzione all'interno della comunità messinese di un'altra società sportiva, la quale, dal punto di vista soggettivo, non può che considerarsi del tutto autonoma rispetto alla precedente compagine;
e deve, altresì, escludersi la possibilità di una automatica integrazione del provvedimento questorile sulla base di una pretesa modificazione dei contenuti dell'obbligo in ragione della costituzione della nuova Associazione sportiva, per l'impossibilità di un'interpretazione estensiva del provvedimento. 4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, stante la insussistenza del fatto ascritto al NU.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 23/01/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 6168 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 23/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 07/02/2022, la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa in data 04/05/2021 dal Tribunale di Messina nei confronti di NU AN, confermata l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di agli artt. 81 cod.pen. e 6, comma 6, 1.n. 401/1989, rideterminava la pena inflitta in mesi otto di reclusione ed euro 7.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NU AN, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il fatto contestato, in considerazione della circostanza, rappresentata alla Corte territoriale, che l'obbligo di presentazione era stato disposto in occasione di tutti gli incontri di calcio disputati dalla ACR Messina (Associazione Calcio Riunite) , sia in casa che in trasferta e che in data 20/07/2017 era stato dichiarato il fallimento della predetta società sportiva, con conseguente esclusione dal Campionato Lega Pro per la stagione 2017/2018; le mancate presentazioni dell'imputato, oggetto di imputazione, quindi, non integravano il reato contestato, non avendo il Questore della Provincia di Messina integrato il provvedimento impositivo dell'obbligo di presentazione con riferimento alla nuova società Associazione Calcio Rilancio Messina, iscritta al campionato di serie D, con nuova dirigenza, struttura societaria e nuova matricola. Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 di. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Costituisce ius receptum che, in tema di divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza con gli incontri di una determinata squadra di calcio, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, qualora detta squadra abbia successivamente cessato la propria attività, perde efficacia l'ordinanza del Questore che impone tale obbligo, con la 2 L ., conseguenza che, nel caso di mancata presentazione, non è configurabile il reato previsto dalla norma citata (Sez. 3, n. 3972 del 17/10/2018, dep. 28/01/2019, Rv. 275691 - 01, nonchè Sez. 3, n. 16476 del 17/10/2018, dep. 16/04/2019, Rv.276287 - 01, che, ribadendo il principio, ha anche precisato che non è possibile, in forza del principio di tassatività, per l'invasività delle prescrizioni amministrative e dell'obbligo di presentazione, una interpretazione estensiva del provvedimento che ne consenta l'applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa). 3. Tale principio è applicabile alla fattispecie in esame, in quanto, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, con il provvedimento del Questore di Messina del 30.09.2015 era stato imposto al NU l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia "in occasione di tutti gli incontri di calcio disputati dalla squadra dell'A.C.R. Messina", mentre le mancate presentazioni contestate erano riferibili ad incontri di calcio disputati dalla diversa società "Associazione Calcio Rilancio Messina", essendo stata dichiarata fallita, nel frattempo, la società sportiva dell'A.C.R. Messina. Erroneamente, pertanto, la Corte di appello riteneva tale evenienza non rilevante ai fini della sussistenza del reato, in quanto la stessa aveva necessariamente comportato il venir meno dell'obbligo in cui si sostanziava la prescrizione impartita al NU. Né può ritenersi che tale obbligo fosse stato automaticamente ristabilito per effetto della ricostituzione all'interno della comunità messinese di un'altra società sportiva, la quale, dal punto di vista soggettivo, non può che considerarsi del tutto autonoma rispetto alla precedente compagine;
e deve, altresì, escludersi la possibilità di una automatica integrazione del provvedimento questorile sulla base di una pretesa modificazione dei contenuti dell'obbligo in ragione della costituzione della nuova Associazione sportiva, per l'impossibilità di un'interpretazione estensiva del provvedimento. 4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, stante la insussistenza del fatto ascritto al NU.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste. Così deciso il 23/01/2023