CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 24427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24427 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RL SI nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze del 27/10/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24427 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto l'istanza di ammissione al regime di semilibertà avanzata da SI RL, detenuto presso la Casa di reclusione di Volterra in esecuzione della pena inflittagli con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa in data 27 febbraio 2014. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Enrico Platania, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art.50 Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione mancante ed osserva che il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di valutare il positivo progresso trattamentale evidenziato dagli operatori penitenziari essendosi, invece, limitato a richiamare in modo apodittico la gravità dei reati commessi, senza tenere conto della circostanza che egli da tempo è stato ammesso al regime di lavoro esterno ai sensi dell'art.21 Ord. pen. (per lo svolgimento di attività di volontariato presso la Croce Rossa Italiana) e dei permessi premio positivamente fruiti. Inoltre, lamenta che nel provvedimento impugnato vi sarebbe un generico riferimento alla sua incapacità di gestire in maniera convincente la rabbia e le relazioni con gli altri e ad un non meglio specificato comportamento scorretto da lui tenuto nel marzo 2022, al quale però non è seguita alcuna sanzione di carattere disciplinare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Come noto, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento 2 alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza. (Sez. 1, Sentenza n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Rv. 258404 - 01). Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha evidenziato la necessità di un ulteriore e congruo periodo di osservazione infrannuraria prima dell'eventuale ammissione al regime di semilibertà/ osservando che ciò si rende necessario alla luce della ancora insufficiente revisione critica da parte del condannato rispetto ai gravi reati commessi (omicidio e tentato omicidio), della incapacità di gestire in maniera adeguata la rabbia e le relazioni con gli altri in particolare nelle ipotesi di tensione. Quindi, anche sulla base di quanto riferito dal gruppo di trattamento del carcere, l'ordinanza impugnata ha sottolineato la necessità di proseguire nella osservazione inframuraria al fine di valutare l'affidabilità del condannato anche mediante la fruizione di ulteriori permessi premio. Pertanto/ a fronte di tale coerente motivazione/ il ricorrente, con i vizi lamentati, tende in realtà ad una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 aprile 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 24427 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 26/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto l'istanza di ammissione al regime di semilibertà avanzata da SI RL, detenuto presso la Casa di reclusione di Volterra in esecuzione della pena inflittagli con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa in data 27 febbraio 2014. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Enrico Platania, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art.50 Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione mancante ed osserva che il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di valutare il positivo progresso trattamentale evidenziato dagli operatori penitenziari essendosi, invece, limitato a richiamare in modo apodittico la gravità dei reati commessi, senza tenere conto della circostanza che egli da tempo è stato ammesso al regime di lavoro esterno ai sensi dell'art.21 Ord. pen. (per lo svolgimento di attività di volontariato presso la Croce Rossa Italiana) e dei permessi premio positivamente fruiti. Inoltre, lamenta che nel provvedimento impugnato vi sarebbe un generico riferimento alla sua incapacità di gestire in maniera convincente la rabbia e le relazioni con gli altri e ad un non meglio specificato comportamento scorretto da lui tenuto nel marzo 2022, al quale però non è seguita alcuna sanzione di carattere disciplinare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Come noto, in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento 2 alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza. (Sez. 1, Sentenza n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Rv. 258404 - 01). Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha evidenziato la necessità di un ulteriore e congruo periodo di osservazione infrannuraria prima dell'eventuale ammissione al regime di semilibertà/ osservando che ciò si rende necessario alla luce della ancora insufficiente revisione critica da parte del condannato rispetto ai gravi reati commessi (omicidio e tentato omicidio), della incapacità di gestire in maniera adeguata la rabbia e le relazioni con gli altri in particolare nelle ipotesi di tensione. Quindi, anche sulla base di quanto riferito dal gruppo di trattamento del carcere, l'ordinanza impugnata ha sottolineato la necessità di proseguire nella osservazione inframuraria al fine di valutare l'affidabilità del condannato anche mediante la fruizione di ulteriori permessi premio. Pertanto/ a fronte di tale coerente motivazione/ il ricorrente, con i vizi lamentati, tende in realtà ad una differente (ed inammissibile in questa sede) valutazione degli elementi di merito. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.
P. Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 aprile 2023.