Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2003, n. 3437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3437 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
REPUB LICA0 34 3 7 /03 CAS IN NO DEL POR JO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ------ DISTANCE SEZIONE SECONDA CIVILE LEGALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 7525/00 Cron.7839 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Rep. 982 Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Ud.20/09/02 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OA NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato PP GIGLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIAN CARLO BOVETTI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
RI PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALVI DELL'UMBRIA 9, presso lo studio dell'avvocato FULVIO BALDACCI, che lo difende unitamente all'avvocato ALDO SERALE, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 - sentenza n. 40/99 del Tribunale di 1213 avverso la -1- MONDOVI ' depositata il 20/02/99; ' udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito 1'Avvocato BALDACCI Fulvio, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. + -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 12 luglio 1989 US PR, proprietario in Mondovì di un appezzamento di terreno, conveniva in giudizio davanti al locale ET IO RO, proprietario del fondo confinante, per sentirlo condannare alla rimozione di alcuni alberi di alto fusto posti a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dal regolamento di polizia rurale. Il convenuto, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda sostenendo che all'epoca in cui gli alberi erano stati piantati (autunno 1975- primavera 1976) era in vigore il regolamento di polizia rurale del 1929, il quale richiamava, quanto alle distanze per il piantamento degli alberi, le ་ ས ཇ disposizioni dell'art.579 del previgente codice civile, peraltro identiche a quelle indicate dall'art. 892 cod.civ., e cioè 3 metri per gli alberi di alto fusto, distanza ampiamente rispettata nel caso di specie. Istruita la causa anche con l'espletamento di una CTU, l'adito ET condannava il RO a rimuovere sette alberi, in quanto posti a 4 metri dal confine, distanza inferiore a quella di 10 metri prevista dal regolamento di polizia rurale. Proponeva appello il RO, secondo il quale l'attore non aveva assolto all'onere probatorio non avendo dimostrato che gli alberi erano stati posti a dimora in un tempo in cui era già vigente l'obbligo regolamentare dei 10 metri dal confine. L'appellato, a sua volta, proponeva appello incidentale chiedendo - per quanto rileva ancora in questa sede - l'abbattimento di altri quattro alberi posti a distanza non consentita dal confine. - h Con sentenza 20 febbraio 1999 il Tribunale di Mondovì rigettava l'appello principale e, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, ordinava al RO di rimuovere altri 3 alberi, confermando nel resto la decisione di primo grado. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RO per tre motivi di censura illustrati con una memoria. Ha resistito al gravame il PR con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Col primo motivo si censura la sentenza per violazione di legge к (art. 115 secondo comma cod.civ.) per avere stabilito l'epoca di piantamento degli alberi, ai fini dell'individuazione della distanza dal confine applicabile al caso concreto, non già in base alle prove fornite dall'attore sul quale incombeva il corrispondente onere, ma in base ad un'errata nozione del "notorio". La circostanza considerata come "notorio”, e cioè che gli alberi di alto fusto si piantano non prima dei due-tre anni di età, dalla quale la sentenza aveva fatto discendere la presunzione che il piantamento era avvenuto quando era già in vigore, rispettivamente, per i sette alberi posti a 4 metri dal confine la distanza regolamentare di 10 metri, e per i 3 alberi posti a 14 metri la maggiore distanza di 18 metri introdotta dal nuovo regolamento, non era configurabile come fatto notorio in quanto costituiva una nozione meramente tecnica che, in quanto tale non poteva essere ritenuta di comune esperienza. Col secondo motivo si censura la sentenza per violazione di legge (artt.2727, 2697 cod.civ.) perché, quand'anche si fosse voluto considerare 5 “di comune esperienza" la nozione qualificata dal giudice d'appello come fatto notorio, e cioè che gli alberi di alto fusto si piantano verso i due-tre anni di età, essa non era sufficiente ad assolvere all'onere probatorio gravante sull'attore il quale avrebbe dovuto comunque dimostrare, e non lo aveva fatto, che il ricorrente si era attenuto proprio a quella tecnica di piantamento. Col terzo motivo si censura la sentenza per vizi della motivazione (art.360 n.5 cod.proc.civ.) per avere erroneamente ritenuto confermativa della tesi di controparte la deposizione della teste CC NA, la quale invece aveva confermato il capitolo di prova articolato dal ricorrente sull'epoca di piantamento degli alberi, precisando di essere stata presente alla messa a dimora. II - I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché tra loro connessi, vanno disattesi. Ai fini della configurabilità di un fatto come notorio ai sensi dell'art. 115 secondo comma c.p.c., questa Corte ha più volte precisato che per "fatti di comune esperienza" a cui fa riferimento la norma devono intendersi quelle nozioni che fanno parte del bagaglio di conoscenza dell'uomo di media cultura al momento della decisione senza necessità di fare ricorso a particolari informazioni o giudizi tecnici richiedenti il preventivo accertamento di dati estimativi o di calcolo, e che pertanto possano ritenersi acquisite dalla collettività come dati di conoscenza comune (ex plurimis: Cass.2698/2002; 8744/2000; 2859/1999; 5536/1981). 6 Ha anche affermato che il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio, a meno che non sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, è sottratto al sindacato di legittimità (ex plurimis: Cass. 8481/1999). Nel caso di specie, il giudice d'appello, dopo avere stabilito, in base ad una puntuale ricognizione normativa, che la distanza di 3 metri dal confine prevista dall'art. 18 del regolamento di polizia rurale del 1929, modificato nel 1956, era stato elevata a 10 metri dal nuovo regolamento di polizia rurale introdotto con delibera comunale del 27/9/1976, e successivamente ancora modificata dal regolamento adottato con delibera comunale del 31/10/1982, che l'aveva portata a 18 metri dal confine, ha ritenuto non conformi alle suddette distanze regolamentari rispettivamente sette alberi, che erano stati piantati a 4 metri dal confine quando era già in vigore la distanza di 10 metri, e tre alberi che erano stati piantati a 14 metri quando era entrata in vigore la maggiore distanza di 18 metri. L'epoca del piantamento è stata dal giudicante determinata, nel contrasto tra le deposizioni dei testi, deducendola presuntivamente dalla relazione logica tra i dati forniti dal CTU, il quale aveva accertato l'età degli alberi oggetto di causa, e la nozione di comune esperienza che gli alberi di alto fusto si pongono a dimora non prima dei due-tre anni di vita per favorirne l'attecchimento. Il ricorso al notorio appare corretto, in quanto il giudicante ha fatto riferimento a una nozione il cui accertamento non richiedeva da parte di un 7 uomo medio cognizioni tecniche particolari. Altrettanto corretto è il ricorso alla prova presuntiva in quanto il fatto ignoto (epoca del piantamento) è stato dedotto da fatti noti (costituiti dai dati forniti dal CTU, valutati alla luce del fatto notorio). Non vi è stata, inoltre, violazione dell'onere probatorio in quanto il giudicante ha esercitato, dandone conto, il potere espressamente conferitogli dal secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Le censure vanno quindi respinte. III - Il terzo motivo, col quale si attacca la valutazione data dal giudice d'appello alla deposizione della teste CC di parte ricorrente, è più che infondato, inammissibile. La ratio decidendi che sorregge la sentenza è costituita dalla determinazione dell'epoca di piantamento degli alberi oggetto di causa in base al coordinamento logico tra i dati forniti dal Ctu sull'età degli alberi stessi e la nozione di comune esperienza che la messa a dimora avviene per gli alberi di alto fusto verso i due tre-anni di età. Rispetto a tale ratio decidendi la prova testimoniale, anche se esaminata dal giudicante, non risulta essere stata determinante ai fini della decisione. Il ricorrente, dal canto suo, pur dolendosi della erronea valutazione della deposizione CC, non ha assolto all'obbligo di specificazione del motivo di censura che gli incombeva al fine di consentire il controllo sull'operato del giudice di merito e sulla decisività della prova. Anche il terzo motivo va quindi respinto. Consegue il rigetto del ricorso. 198 Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma, 20 settembre 2002 Il presidente L'estensore ༼ ་ ་ ་ ་ཅན པའི ༼ གི་ ཚེ་ IL CANCELLIERE C1 France Catania fra DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 MAR. 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 nues Catania CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 8.07.03 delle Entrate di Roma 2 il Serie 4 al n. 25386. versate € 140.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Pand 8