CASS
Sentenza 7 aprile 2023
Sentenza 7 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/04/2023, n. 14867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14867 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA SC GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE di APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona di FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in 22/3/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca in data 27$/2018, confermava la affermazione della penale responsabilità di ZI LO IU per il reato di truffa in danno di LI TR AR ed, esclusa l'aggravante di cui all' art. 61 n. 5 c.p., rideterminava il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, proponendo due motivi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14867 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 08/02/2023 2.1. Con il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all' affermazione della responsabilità dell'imputato. Osserva che, in modo del tutto congetturale ed aprioristico, la Corte di appello aveva ritenuto comprovata la responsabilità dell'imputato, non valutato in modo adeguato tutte le complessive risultanze istruttorie. 2.2. Con il secondo motivo, in ragione dell'intervenuta esclusione dell'aggravante contestata, chiede la rimessione in termini per la riparazione ex art. 162-ter c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva il Collegio che le censure formulate con il primo motivo, riguardanti l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, sono tutte manifestamente infondate. Va premesso che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Orbene la corte di appello, nell'esaminare i motivi di doglianza reiterati con il motivo in esame, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità del ricorrente in ordine alla truffa contestata, evidenziando che risultava che l'imputato aveva ingannato la vittima circa la verificazione di un sinistro ottenendo delle somme per un sinistro mai verificatosi. A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione della condotta delittuosa in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità dell' imputato, le contestazioni formulate dall' imputato, il quale continua a ribadire la tesi della verificazione dello scontro fonte di danno per la propria autovettura non mirano, invero, a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono prevalentemente nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una differente ricostruzione dei fatti evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte, in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati. 2 Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto all' affermazione della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3. Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato. Va premesso che secondo quanto stabilito dall' art. 162-ter c.p. , introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, "Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento;
in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma. Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie". Orbene muovendo da tale dato normativo appare condivisibile il principio di diritto fissato dalla Suprema Corte secondo cui la richiesta di applicazione della causa di estinzione del reato per la riparazione del danno, prevista dall'art. 162-ter cod. pen., introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n.103, può essere formulata anche nel giudizio di legittimità, ferma l'esclusione, in tal caso, della possibilità di chiedere la fissazione di un termine per provvedere alla condotta riparatoria. (In motivazione la Corte ha chiarito che, in sede di legittimità, l'applicazione di detta causa estintiva può essere richiesta sulla base di documentazione comprovante l'esistenza di condotte riparatorie già perfezionatesi). (Sez. 5, Sentenza n. 8182 del 22/11/2017 Ud. (dep. 20/02/2018) Rv. 272433 - 01). E' stato pure affermato che la causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è applicabile anche ai processi pendenti in sede di legittimità al momento di entrata in vigore della relativa disciplina purché le condotte riparatorie siano state già eseguite nel corso del giudizio di merito. (Sez. 6, Sentenza n. 26285 del 04/05/2018 Ud. (dep. 08/06/2018 ) Rv. 273489 - 01 3 Pur a volersi ritenere certo il principio secondo cui che la causa di estinzione invocata dal ricorrente possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità - essendo stata in una decisione di questa Corte messa in discussione questa stessa evenienza, assumendosi che la disposizione di cui all'art. 162-ter c.p., che "ricalcherebbe" quella di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, per i procedimenti davanti al giudice di pace, non è applicabile al giudizio di legittimità, "dovendo la condotta riparatoria essere valutata dal giudice di merito, sentite le parti", così Sez. 4, n. 18410 del 28/03/2018, Cobo, non mass.) -, occorre comunque che sussista la prova certa e desumibile dagli atti di una effettiva e concreta condotta riparatoria. Nel caso in esame nessuna condotta riparatoria è intervenuta e l' imputato si è limitato ad "offrire" la restituzione della somma di euro 475,00 sicchè la relativa questione non può avere rilievo alcuno in questa sede. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 8 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale, nella persona di FULVIO BALDI, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in 22/3/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca in data 27$/2018, confermava la affermazione della penale responsabilità di ZI LO IU per il reato di truffa in danno di LI TR AR ed, esclusa l'aggravante di cui all' art. 61 n. 5 c.p., rideterminava il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo difensore di fiducia, proponendo due motivi. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 14867 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DI PISA FABIO Data Udienza: 08/02/2023 2.1. Con il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all' affermazione della responsabilità dell'imputato. Osserva che, in modo del tutto congetturale ed aprioristico, la Corte di appello aveva ritenuto comprovata la responsabilità dell'imputato, non valutato in modo adeguato tutte le complessive risultanze istruttorie. 2.2. Con il secondo motivo, in ragione dell'intervenuta esclusione dell'aggravante contestata, chiede la rimessione in termini per la riparazione ex art. 162-ter c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva il Collegio che le censure formulate con il primo motivo, riguardanti l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, sono tutte manifestamente infondate. Va premesso che in tema di sindacato del vizio di motivazione non è certo compito del giudice di legittimità quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ne' quello di "rileggere" gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito: quando, come nella specie, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto dal giudice di merito, con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti dai quali è stato tratto il proprio convincimento, la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Orbene la corte di appello, nell'esaminare i motivi di doglianza reiterati con il motivo in esame, con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità del ricorrente in ordine alla truffa contestata, evidenziando che risultava che l'imputato aveva ingannato la vittima circa la verificazione di un sinistro ottenendo delle somme per un sinistro mai verificatosi. A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione della condotta delittuosa in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità dell' imputato, le contestazioni formulate dall' imputato, il quale continua a ribadire la tesi della verificazione dello scontro fonte di danno per la propria autovettura non mirano, invero, a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono prevalentemente nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una differente ricostruzione dei fatti evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte, in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati. 2 Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto all' affermazione della penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, le censure, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3. Il secondo motivo è anch' esso manifestamente infondato. Va premesso che secondo quanto stabilito dall' art. 162-ter c.p. , introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, "Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento;
in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma. Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie". Orbene muovendo da tale dato normativo appare condivisibile il principio di diritto fissato dalla Suprema Corte secondo cui la richiesta di applicazione della causa di estinzione del reato per la riparazione del danno, prevista dall'art. 162-ter cod. pen., introdotto dall'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n.103, può essere formulata anche nel giudizio di legittimità, ferma l'esclusione, in tal caso, della possibilità di chiedere la fissazione di un termine per provvedere alla condotta riparatoria. (In motivazione la Corte ha chiarito che, in sede di legittimità, l'applicazione di detta causa estintiva può essere richiesta sulla base di documentazione comprovante l'esistenza di condotte riparatorie già perfezionatesi). (Sez. 5, Sentenza n. 8182 del 22/11/2017 Ud. (dep. 20/02/2018) Rv. 272433 - 01). E' stato pure affermato che la causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è applicabile anche ai processi pendenti in sede di legittimità al momento di entrata in vigore della relativa disciplina purché le condotte riparatorie siano state già eseguite nel corso del giudizio di merito. (Sez. 6, Sentenza n. 26285 del 04/05/2018 Ud. (dep. 08/06/2018 ) Rv. 273489 - 01 3 Pur a volersi ritenere certo il principio secondo cui che la causa di estinzione invocata dal ricorrente possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità - essendo stata in una decisione di questa Corte messa in discussione questa stessa evenienza, assumendosi che la disposizione di cui all'art. 162-ter c.p., che "ricalcherebbe" quella di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, per i procedimenti davanti al giudice di pace, non è applicabile al giudizio di legittimità, "dovendo la condotta riparatoria essere valutata dal giudice di merito, sentite le parti", così Sez. 4, n. 18410 del 28/03/2018, Cobo, non mass.) -, occorre comunque che sussista la prova certa e desumibile dagli atti di una effettiva e concreta condotta riparatoria. Nel caso in esame nessuna condotta riparatoria è intervenuta e l' imputato si è limitato ad "offrire" la restituzione della somma di euro 475,00 sicchè la relativa questione non può avere rilievo alcuno in questa sede. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, in data 8 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente