Sentenza 29 maggio 2013
Massime • 1
Spetta al difensore munito di procura speciale che abbia presentato atto di opposizione a decreto penale di condanna e contestuale istanza di oblazione, al pari del proprio assistito, la comunicazione della decisione del giudice di ammettere l'imputato alla procedura di oblazione, in assenza della quale è nulla l'ordinanza con la quale il giudice, preso atto del mancato pagamento, revoca il provvedimento ammissivo e dichiara esecutivo il decreto penale di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2013, n. 39113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39113 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 29/05/2013
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere - N. 1355
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 50996/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FR IC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 5/3/2012 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Taranto, che ha revocato il decreto del 7/9/2011 di ammissione dell'imputato all'oblazione e dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, GAETA Pietro, che ha concluso chiedendo annullarsi l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari con rinvio al Tribunale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5/3/2012 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha revocato, atteso il mancato pagamento della somma indicata, il decreto del 7/9/2011 di ammissione dell'imputato all'oblazione e quindi ha dichiarato esecutivo il decreto penale di condanna.
2. Avverso tale decisione il sig. NZ propone ricorso tramite il Difensore, in sintesi lamentando:
a. errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. c) per omessa notificazione al difensore del decreto di ammissione all'oblazione;
b. errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. c) per avere il giudice dichiarato esecutivo il decreto penale e omesso di fissare l'udienza dibattimentale per la trattazione della opposizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene, condividendo le puntuali conclusioni del Procuratore generale, che l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Taranto debba essere annullata.
2. La circostanza che l'atto di opposizione a decreto penale di condanna e la contestuale istanza di oblazione siano stati proposti dal Difensore munito di procura speciale conduce a concludere che lo stesso Difensore, cui l'imputato ha attribuito con tale procura l'esercizio di una facoltà altrimenti esercitabile solo personalmente, debba essere informato al pari del proprio assistito della decisione del giudice di ammettere l'imputato stesso alla procedura di oblazione.
3. La mancata comunicazione al Difensore comporta in questo un vizio che conduce all'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Taranto per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2013