Sentenza 19 maggio 2015
Massime • 1
Qualora il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta di adozione di un provvedimento coercitivo per la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, sul presupposto della configurabilità, nel caso sottoposto al suo esame, dei gravi indizi di colpevolezza, il tribunale investito dell'appello proposto dal pubblico ministero ha l'onere, al fine di disporre la richiesta misura in accoglimento del gravame, di prendere in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 292 cod. proc. pen. e pertanto di adeguatamente motivare non solo in relazione al novellato giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, ma anche in ordine alla già ritenuta configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza, della quale l'indagato non aveva alcun interesse a dolersi essendo stata comunque disattesa nei suoi confronti la richiesta di applicazione della misura coercitiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2015, n. 37086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37086 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2015 |
Testo completo
37 0 8 6/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ACR Composta da Claudia Squassoni - Presidente - Sent. n. sez. 1101 Vito Di Nicola -CC 19/05/2015 Santi Gazzara R.G.N. 49615/2014 Chiara Graziosi Aldo Aceto Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AS NT, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 08/10/2014 del Tribunale di riesame di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito D'Ambrosio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il sig. NT AS ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria perché gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver posto in essere, nell'arco di tempo che va dal 24 novembre 2011 all'11 febbraio 2012, varie condotte di acquisto e cessione di imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente.
1.1. Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari e deduce, al riguardo, che il Tribunale del riesame si è limitato a riprendere stralci della richiesta di misura cautelare del Pubblico Ministero senza procedere ad un'autonoma valutazione degli elementi di gravità indiziaria ivi indicati (esclusivamente conversazioni telefoniche) già ritenuti contraddittori dal Giudice per le indagini preliminari. Lamenta inoltre che il Tribunale ha motivato in modo generico la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio attingendo a vacue formule di stile. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è fondato.
3.Costituisce principio consolidato che quando il G.i.p., come nel caso di specie, rigetti la richiesta di misura cautelare per la sola insussistenza delle esigenze cautelari il profilo relativo alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza deve essere doverosamente valutato dal giudice di appello cui il P.M. abbia fatto ricorso in applicazione dell'art. 310 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1835 del 12/05/1995, Rv. 202979; Sez. 4, n. 1153 del 19/04/1996, Rv. 205237; Sez. 2, n. 1243 del 13/02/1997, Rv. 207556).
3.1. A tal fine il Tribunale deve prendere in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 292, cod. proc. pen., e pertanto deve motivare adeguatamente anche in ordine alla sussistenza dei gravi indizi, questione della quale l'indagato non aveva alcun interesse a dolersi, essendo stata comunque disattesa, nei suoi confronti, la richiesta di applicazione della misura cautelare (cfr., sul punto, Sez. 5, n. 3089 del 24/06/1999, Rv. 214476, con successive pronunce conformi).
3.2.Nel caso in esame il Tribunale definisce la decisione del GIP di rigettare la richiesta di misura cautelare contraddittoria e incoerente con il contenuto delle conversazioni intercettate: contraddittoria perché lo stesso GIP aveva ritenuto altamente probabile che quelle conversazioni avessero ad oggetto l'approvvigionamento di sostanze stupefacenti;
incoerente perché ciò nondimeno aveva ritenuto necessari, a fini cautelari, ulteriori elementi di riscontro.
3.3.Indicate le intercettazioni telefoniche riportate nelle pagine da 40 a 44, 75 e 87 della richiesta del PM, l'ordinanza impugnata ne ribadisce la valenza gravemente indiziante desumendola dal linguaggio criptico utilizzato dagli interlocutori (che parlano, con toni alterati e polemici, sopratutto quando si parca di somme di danaro, di "filo rosso", "filo giallo", "DVD", "solo uno, solo uno...un cavetto", "un filo rosso piccolo", "un CD", "un panettone"), un linguaggio che 2 50 dollari", "dice grammo nove 50 euro....il fumo dieci grammi") e che non può che alludere, per l'inverosimiglianza dei prezzi concordati, allo stupefacente ("un panettone" "250 euro").
3.4.Il Tribunale, dunque, non opera una nuova ed autonoma ricostruzione dei fatti ma si limita a valorizzarne la portata gravemente indiziante recuperando (e confermando) la valutazione che già era stata fatta dallo stesso GIP ma sfrondandola dall'errore di diritto nel quale quest'ultimo era incorso nel pretendere un “quid pluris" a fini cautelari.
3.5.In questo modo, però, il Tribunale dà per scontati approdi fattuali che il ricorrente contesta. L'ordinanza, infatti, non adempie all'onere di indicare con chiarezza e precisione gli specifici fatti-reato ai quali le conversazioni telefoniche intercettate si riferiscono ed in che modo, di conseguenza, possa esserne apprezzata la natura gravemente indiziante della colpevolezza del ricorrente che, di fatto, non è mai stato posto in condizione di poter adeguatamente interloquire sul punto.
3.6.Sono dunque fondate le censure del ricorrente in accoglimento delle quali il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Palermo per nuovo esame.
3.7.La necessità che il Tribunale motivi in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reato assorbe le ulteriori questioni relative alle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo. Così deciso 19/05/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Claudia Squassoni Aldo Aceto SholoAlols Acel FullraDeidre DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 SET 2015 CANCELLERE Luana Mariani, 3