Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2015, n. 37086
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Sentenza 19 maggio 2015

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Qualora il giudice per le indagini preliminari abbia rigettato la richiesta di adozione di un provvedimento coercitivo per la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, sul presupposto della configurabilità, nel caso sottoposto al suo esame, dei gravi indizi di colpevolezza, il tribunale investito dell'appello proposto dal pubblico ministero ha l'onere, al fine di disporre la richiesta misura in accoglimento del gravame, di prendere in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 292 cod. proc. pen. e pertanto di adeguatamente motivare non solo in relazione al novellato giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, ma anche in ordine alla già ritenuta configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza, della quale l'indagato non aveva alcun interesse a dolersi essendo stata comunque disattesa nei suoi confronti la richiesta di applicazione della misura coercitiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2015, n. 37086
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37086
    Data del deposito : 19 maggio 2015

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