Sentenza 4 aprile 2006
Massime • 1
In materia di esecuzione della pena, le misure alternative alla detenzione in carcere (nella specie, l'affidamento in prova al servizio sociale) possono essere applicate, qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'ordinamento penitenziario, anche allo straniero extracomunitario che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2006, n. 17334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17334 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/04/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1184
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 039282/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ER DO IS, N. IL 27/07/1977;
avverso ORDINANZA del 14/06/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Lette le conclusioni del P.G. Dr. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, con le relative conseguenze di legge.
OSSERVA
1. Con ordinanza del 14 giugno 2005, il tribunale di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da ER AN IS in relazione alla pena di anni uno, mesi tre e giorni 25 di reclusione infintagli dallo stesso tribunale di Milano, sul rilievo che era impossibile identificare esattamente il condannato che si era avvalso nel tempo di almeno sei nominativi diversi;
che era stato arrestato proprio a seguito della comparazione delle sue impronte con quelle di una persona risultata destinatala fin dal 2002 di un ordine di esecuzione mai notificatogli per irreperibilità; che non risultava avere un'attività lavorativa controllabile e che, da ultimo, si trovava nel territorio dello Stato in posizione di assoluta irregolarità, non avendo mai ottenuto il permesso di soggiorno.
Ricorre per cassazione il RA a mezzo del suo difensore, il quale deduce, sotto vari profili di violazione di legge e di vizio della motivazione, che non sarebbero stati indicati i periodi in cui il condannato si era avvalso di vari alias;
che l'ordinanza impugnata nulla diceva sulla gravità del reato commesso e sulla pericolosità del condannato;
che la giurisprudenza di questa Corte aveva di recente ammesso ai benefici penitenziari anche gli extracomunitari privi del permesso di soggiorno;
che non era stata valutata la relazione comportamentale del suo assistito effettuata nei tre mesi della sua detenzione intramuraria;
che la motivazione sull'attività lavorativa da lui svolta era assertiva e palesemente affetta da incongruenze logiche.
2. Il ricorso è fondato.
Sulla questione se, in tema di esecuzione della pena, le misure alternative alla detenzione (nella specie, l'affidamento in prova al servizio sociale) possano essere applicate anche allo straniero extracomunitario che sia entrato illegalmente in Italia o sia privo di permesso di soggiorno, si sono registrate nella più recente giurisprudenza di legittimità due linee interpretative nettamente divergenti, che le Sezioni Unite hanno provveduto a comporre di recente con la sentenza n. 8 del 28 marzo 2006 (Pg. Sassari c. Alloussi), affermando che l'applicazione di misure alternative non può essere esclusa a priori nei confronti di condannati stranieri che versino in condizione di clandestinità o di irregolarità, e siano perciò potenzialmente soggetti ad espulsione amministrativa da eseguire dopo l'espiazione della pena.
Secondo la decisione delle Sezioni Unite, nel vigente ordinamento non esiste una sorta di regime penitenziario "speciale" che, restando impermeabile ai principi costituzionali di eguaglianza e di finalità rieducativa della pena, comporti il divieto di applicazione delle misure alternative alla detenzione in carcere nei confronti degli stranieri extracomunitari condannati, i quali, versando in condizione di clandestinità o di irregolarità, siano soggetti ad espulsione dal territorio a pena espiata.
In particolare, da un'analisi logico-sistematica e da una lettura costituzionalmente orientata della normativa penitenziaria e di quella in materia di immigrazione sembra lecito desumere che, laddove il tribunale di sorveglianza abbia accertato rigorosamente l'oggettiva sussistenza dei presupposti stabiliti per la concessione, a favore dello straniero condannato che ne abbia fatto richiesta e che ne sia "meritevole", di una delle misure alternative alla detenzione in carcere previste dall'art. 47 O.P. e segg., è destinata a dispiegarsi nella sua pienezza ed effettività, per il rilievo costituzionale che rivestono, la forza precettiva dei principi in materia di pari dignità della persona umana e di funzione rieducativa della pena.
Resta radicalmente estraneo al perimetro delle valutazioni contenutistiche e della decisione del tribunale di sorveglianza, chiamato a pronunciarsi sull'applicabilità del beneficio penitenziario a favore dello straniero extracomunitario, ogni ulteriore apprezzamento circa l'esistenza o non, delle condizioni che potrebbero, in ipotesi, legittimare l'adozione nei confronti dello stesso della diversa e alternativa sanzione dell'espulsione:
apprezzamento, quest'ultimo, che è affidato in via esclusiva alle autonome determinazioni del magistrato di sorveglianza, secondo il modulo procedimentale fissato dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 16, comma 5 e segg.. Così sintetizzato il pensiero delle Sezioni Unite, è di tutta evidenza che, in materia di esecuzione di pena detentiva, la misura alternativa alla detenzione in carcere dell'affidamento in prova al servizio sociale del RA, sempre che ne sussistano i presupposti stabiliti dall'ordinamento penitenziario, può essere applicata anche al RA, straniero extracomunitario entrato illegalmente nel territorio dello Stato e privo del permesso di soggiorno. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata e gli atti rinviati per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Milano.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e 623 c.p.p. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Milano. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006