Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2001, n. 8100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8100 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA Im nome del Popolo Italiamo La Corte Supreme di ass iome1 8100/0 1 composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. Soc. R.G.m. 4618/ Presidente dr. Francesco Ambrante 1999 Consigliere Crom. 18753 dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli Consigliere Ud.16.03.2001 dr. Alessandro De Remzis dr. Gabriella Coletti Consigliere ha promunciato la seguente SENTENZA sul riconso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS- firewall in persona del Presidente e legale rappresentante pro- tempore prof. ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti per procura speciale in calce al ricorso, e com essi e- lettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza m. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto mede- simo, 1242 ricorrente;
CONTRO
LI RT, - 1 intimato;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Prato - 3 marzo 1998, n.131/98, m. 2148/96 im data 25 febbraio R.G.A.C.C.; udita la relazione della cause svolta dal consiglieme Donato Figurelli mella pubblica udienza del 16 marzo 2001; udito l'avv. Clementina Pulli per delega dell'avv. Anto- mino Sgroi per il ricorrente;
udito il P.M., im persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dr. Maurizio Velardi, che ha concluso in primis per la rinnovazione della notifica del ricorso a parte resistente, ed im subordine per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo Con sentenza n. 279/92 il PR di Firenze condanna va l'INPS al risarcimento del danno nei confronti del signor RT IB, pari alla somma di lire 26.596.915, nonchè all'accredito del periodo 1° febbraio 1990 - 28 febbraio 1991 ai fini della pensione di anzia nità. Com sentenza m. 454/92 il Tribunale di Firenze, quale giudice di appello, dichiarava l'inammissibilità del- l'impugnazione proposta dall'INPS perchè tardiva. fyunda Com sentenza m. 1900/96 del 6 novembre 1995 la Corte di Cassazione riformava la sentenza di appello, affer- mando la tempestività dell'appello INPS, e rinviava al Tribunale di Prato per l'esame del merito della
contro
- versia. Com ricorso depositato il 26 agosto 1996 l'INPS riassu- meva il giudizio, chiedendo l'accoglimento dell'appello. Com memoria difensiva depositata il 16 febbraio 1998 il IB si costituiva, chiedendo il rigetto del- l'appello. Con sentenza in data 25 febbraio - 3 marzo 1998 il Tri- bunale di Prato rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che il PR aveva accertato che il 10 novembre 1984 il IB aveva proposto all'INPS domanda "esplorativa" di pensione, riceven- -- 3· - done il rigetto del 24 gennaio 1986, nel quale l'INPS quantificava in m. 1009 i contributi relativi al pe- riodo 1° luglio 1950 - 30 settembre 1970; che di conse guenza il IB - calcolati i contributi ancora : mancanti per avere diritto alla pensione di anzianità - si dimetteva dal proprio lavoro subordinato il 1° feb- braio 1990; che il IB proponeva all'INPS nuova. domanda di pensione, che veniva rigettata con la motiva zione che nel periodo predetto i contributi erano sol- tanto n. 739, invece dei 1009 affermati in precedenza french dallo stesso INPS;
che il IB quindi otteneva la pensione di anzianità soltanto il 28 febbraio 1991. Aggiungeva il Tribunale che il PR aveva affermato che le informazioni errate fornite al IB dal- 1'INPS nel rigettare la prima domanda di pensione ne avevano provocato le dimissioni dal lavoro il 1° feb- braio 1990, quando ancora i contributi versati non e- rano sufficienti al riconoscimento della pensione di anzianità; che da ciò discendeva un danno ingiusto, a risarcimento del quale l'INPS doveva pagare la somma delle retribuzioni perse nel periodo 1° febbraio 1990 28 febbraio 1991%; che inoltre il PR condannava l'INPS a riconoscere il medesimo periodo ai fini della pensione di anzianità. Aggiungeva poi il Tribunale che l'INPS aveva appellato - 4 - la decisione sotto un duplice profilo;
che, per quanto riguardava il danno risarcibile, l'INPS aveva chiesto che lo stesso fosse commisurato non alle retribuzioni perse dal febbraio 1990 al febbraio 1991, bensì alla pensione di anzianità non percepita nello stesso perio- do;
che la doglianza era infondata%; che, nel caso di specie, il danno risarcibile era la perdita della re- tribuzione quale conseguenza immediata e diretta delle informazioni errate fornite colposamente dall'INPS; che, per quanto riguardava il riconoscimento del perio- do febbraio 90 febbraio 1991, pacificamente non la- vorato dal IB, l'INPS aveva affermato che lo stesso era reso impossibile dalla mancanza di una con- tribuzione volontaria dell'interessato; che anche tale doglianza era infondata;
che, infatti, il mancato ac- credito del periodo in esame ai fini della pensione di anzianità era un'ulteriore conseguenza immediata e di- retta delle informazioni errate formite colposamente dall'INPS. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 25 feb- braio 1999, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. L'intimato non si è costituito in giudizio. Motivi della decisione. -5- Con l'unico motivo, denunziando violazione e/o falsa ap- plicazione degli artt. 18 D.P.R. m. 488/68 e 22 legge n. 153/69, nonchè vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), l'Istituto ricorrente deduce che il giudice di : merito ha riconosciuto, malgrado il mancato raggiungi- 1820 contributi set- mento del requisito contributivo timanali -, dal mese successivo alla presentazione della domanda di concessione della pensione di anzianità avve- nuta il 23 gennaio 1990, il beneficio di cui sopra a de- correre dal 1° febbraio 1990; ma che il Tribunale non ha considerato che il requisito minimo contributivo è stato fymal maturato successivamente, e precisamente il successivo mese di febbraio dell'anno 1991, tant'è che lo stesso ha condannato l'ente previdenziale a pagare i contri- buti volontari necessari a titolo di risarcimento danni;
che il Tribunale non avrebbe potuto riconoscere la pen- sione di anzianità in un momento antecedente al raggium- gimento del requisito minimo contributivo previsto dal- l'art. 22 1. m. 153/69, primo comma lett. b) e secondo comma;
che, stante il perfezionamento del requisito con- tributivo successivamente alla data di presentazione della domanda ed alla luce dell'art. 18 del D.P.R. n. 488/68, che fissa la decorrenza della pensione, in caso di raggiungimento successivo alla presentazione della domanda di pensione dei requisiti di legge, al primo 6 giorno del mese successivo al momento perfezionativo dei requisitü, il Tribunale ha errato nel riconoscere la pensione di anzianità in un momento antecedente al perfezionamento dei precitati requisiti. : Osserva pregiudizialmente la Corte che il ricorso per cassazione risulta ritualmente notificato in Prato nel domicilio eletto presso la Canvelleria del Tribunale. Risulta invero dalla memoria difensiva depositata il 16 febbraio 1998, richiamata in marrativa, che il Li- HE LA ed il suo difensore avv. Giuseppe Chidichimo con studio legale im Firenze, viale Fratelli Rosselli m. 47 - avevano eletto domicilio presso la Cancelleria del Tribunale di Prato. Tanto premesso, si osserva che il ricorso è infondato. Come risulta, infatti, dalla sentenza del PR di Firemme, confermata dal Tribunale di Prato, l'INPS era stato condannato all'accredito del periodo 1° febbraio 1990 -· 28 febbraio 1991 ai fini della pensione di anzia- nità. Ed il Tribunale di Prato, nel respingere la doglian- za dell'INPS, ha precisato che il mancato accredito del periodo im esame ai fini della pensione di anzianità è um'ulteriore conseguenza immediata e diretta delle infor- mazioni errate fornite colposamente dall'INPS. Non vi è stata pertanto alcuna condanna dell'INPS al pa- gamento della pensione per il periodo predetto, comtra- -- 7 - riamente a quanto assume 1'INPS con il ricorso, bensì solo la condanna dell'Istituto all'accredito contri- butivo per il periodo rimasto scoperto a seguito delle dimissioni del IB, causate dall'erronea comumi- cazione dell'INPS. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, nom es- sendo l'intimato costituito im giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giu- dizio di cassazione. Così deciso in Roma il 16 marzo 2001. Il Presidente I D (dr. Francesco Amirante) , Prova vizante. O L A L S 0 S O نے کے 1 B A . T I , T 3 D R A 3 S A 5 A E ' Il Consigliere estensore T P L S . L S O N E I P N D (dr. Ponato Figurelli) 3 M G I I 7 S O - for ato Figureltforato A N 2 A - E D 1 D S E E T A N O Phill S BUSI N IL CANCELLIERE 1660 (15/6/08) Depositato in Cancelleria oggi,15 GIU. 2001 (15/6/2001) A M DLSA E HEI TEONV R P IL CANCELLIERE 2 8 35 8