Sentenza 14 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di diffamazione, le critiche di scarsa professionalità e inadeguatezza pubblicamente rivolte a un pubblico ufficiale, sempre che non abbiano modalità e contenuti insultanti, esprimono giudizi di valore attingenti l'agire pubblico del destinatario e sono pertanto di per sé dotate del carattere della continenza. (Fattispecie relativa a diffamazione militare erroneamente ritenuta dal giudice di merito per la sola circostanza della pubblicazione di alcuni manifesti, nella città sede del corpo militare di appartenenza dell'agente e del superiore dichiaratamente offeso dal reato, che facevano riferimento a "inaudite prevaricazioni" e al mancato rispetto delle leggi perpetrati dall'ufficiale presunto diffamato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2009, n. 46107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46107 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/10/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - N. 852
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 23241/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON DO N. IL 14/12/1950;
avverso la sentenza n. 97/2008 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 19/03/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO Maria Cristina;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GENTILE Francesco che ha concluso per l'annullamento s.r. perché il fatto non sussiste e in subordine per l'annullamento con rinvio;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Imperato Lorenzo che ha chiesto la conferma della sentenza;
Udito il difensore Avv. Bellini Emanuele che ha chiesto l'annullamento s.r..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4/2/2009, depositata il 18/2/2009, la Corte Militare di Appello, ritenute prevalenti le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, ha ridotto a mesi tre di reclusione militare la pena inflitta a DO NI, confermando per il resto la sentenza 19/3/2008 del Tribunale Militare di Torino che aveva riconosciuto il NI responsabile di diffamazione, aggravata dal grado rivestito, per avere, quale 1^ Maresciallo in servizio presso il 34 Gruppo Squadroni Aviazione Esercito Toro in Venaria Reale (Torino), in epoca anteriore al 6/3/2006, offeso il prestigio e la dignità del superiore, Comandante di Squadra Capitano Beraudo Luca, affiggendo nel Comune di Venaria Reale tre manifesti nei quali accusava il Beraudo, tra l'altro, di "inaudite prevaricazioni".
La Corte di merito, sintetizzate le doglianze difensive, ha ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, che non trattavasi di una offesa rivolta in maniera generica a soggetti non individuati, considerato che la vicenda era ben nota nell'ambiente militare e che la destinazione della condotta offensiva era precisa e comprensibile;
che la qualificazione giuridica del fatto era corretta, essendo sufficiente per la configurazione della fattispecie l'utilizzo di qualsiasi mezzo di pubblicità; che la causa del fatto era stata esattamente individuata;
che non era ravvisabile il diritto di critica essendo stato superato il limite della continenza ed essendosi la condotta risolta in una vera e propria denigrazione e contumelia;
che parimenti non era ravvisabile la scriminante di cui all'art. 596 c.p., u.c.; che infine non era riconoscibile l'esimente della provocazione, non potendo essa trovare supporto nell'adottato provvedimento disciplinare ai danni del NI.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato con atto del 30/4/2009 deducendo in due motivi violazione di legge e vizio di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente nel primo motivo ha lamentato come il giudice del merito non avesse considerato che nella specie era stato legittimamente esercitato il diritto di critica a fronte di una condotta censurabile del Beraudo, con osservanza del criterio della continenza e nel rispetto della verità dei fatti, e che comunque sussistevano tutti e tre gli elementi richiesti per l'applicazione dell'esimente della provocazione.
Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato l'omessa valutazione della richiesta subordinata di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria corrispondente. Ritiene il Collegio che meriti condivisione la censura contenuta nel primo motivo, nella parte in cui denunzia una carenza di indagine sulla configurabilità della ipotesi, sempre dal NI addotta e dai giudici del merito esclusa, della esimente di cui all'art. 51 c.p.. E l'efficacia assorbente di tale censura esime dalla valutazione della questione della sussistenza della esimente di cui all'art. 599 c.p., comma 2 e della valutazione della equità del trattamento sanzionatorio, poste nella seconda parte del primo motivo e nel secondo motivo del ricorso. Orbene, la Corte Militare di Appello, nel far proprio l'accertamento del primo giudice sulla esatta consistenza delle espressioni denigratorie contenute nei tre manifesti (espressioni che criticavano le strane regole adottate dal Beraudo, addebitandogli inaudite prevaricazioni e comunque di non aver onorato i Caduti come doveroso, e cioè con il rispetto delle leggi), ha escluso l'esimente invocata sul rilievo per il quale le espressioni adottate, costituenti vere e proprie contumelie, avrebbero travalicato i limiti della continenza posti a presidio della corretta e puntuale potestà di critica riconosciuta a qualsiasi cittadino. E della sommarietà di tale valutazione si duole, a piena ragione, il ricorrente. Appare infatti chiara la sommarietà della qualificazione della reazione in termini di eccedenza dal limite di una critica pertinente, essendo affatto mancata la necessaria valutazione, se pur sintetica nelle espressioni adottate, della adeguatezza delle espressioni inserite nei manifesti alla realtà della vicenda occorsa.
Questa Corte ha avuto anche di recente occasione di rammentare quale peso interpretativo assuma il fondamento costituzionale del diritto di critica, cardine del pieno esercizio della dialettica democratica e del diffuso controllo sul corretto operato dei pubblici poteri (cfr. Cass. sent. n. 13549/2008) ed è anche pervenuta alla affermazione, che il Collegio condivide e fa propria nel caso che occupa, per la quale le critiche di scarsa professionalità o inadeguatezza pubblicamente rivolte ad un pubblico ufficiale, sempre che non abbiano modalità e contenuti insultanti, esprimono giudizi di valore attingenti l'agire pubblico del destinatario e sono pertanto di per sè dotate del carattere della continenza (cfr. Cass. sent. n. 36077/2007). La denunziata assenza di alcuna analisi degli antefatti della vicenda dei "manifesti", dei tempi della loro diffusione, della esistenza di plausibili ragioni delle disposizioni adottate dal cap. Beraudo, e, di converso, la mancanza di alcuna specifica valutazione delle espressioni adottate nei manifesti stessi, fa ritenere gravemente carente la motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha negato la continenza delle espressioni rispetto all'invocato diritto di critica.
A tale indagine, quindi, annullata la sentenza impugnata, dovrà attendere il giudice del rinvio, mantenendo la propria valutazione nei limiti del principio di diritto sopra rammentato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte Militare di Appello.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009