Sentenza 23 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2002, n. 14938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14938 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA149 38 IN N E DE OPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRIMADI AZIONE Oggetto Disciplinary0295 SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Ernesto LUPO R.G.N. 27203/01 - 34853 Consigliere Dott. Roberto PREDEN Cron. 3875 Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Rep. Dott. Italo PURCARO -Consigliere Ud. 24/06/02 Dott. Bruno DURANTE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA Sole dal Sig. per diritti € 310 sul ricorso proposto da: GH BE, elettivamente domiciliato in il 2.3.QTT 2002 IL CANCELLIERE ROMA PLE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICO VILLANI che lo difende, giusta delega in ' atti;
CANCELLERIA - ricorrente
contro
ORDINE MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI VARESE, in persona del Presidente legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIA pro-tempore, 13, presso lo studio dell'avvocato DARDANELLI TANGARI, che lo difende, giusta delega in 2002 SALVATORE 1421 atti;
-1- controricorrente nonchè
contro
---- PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI VARESE;
MINISTERO DELLA SALUTE;
- intimati avverso la decisione n. 27/01 della Commissione Centrale PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE di ROMA, emessa il 12/2/2001, depositata il 19/07/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Michele udienza del 24/06/02 dal VARRONE;
udito l'Avvocato VILLANI LUDOVICO;
udito l'Avvocato TANGARI SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per accoglimento del I motivo, assorbiti gli altri. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 5.9.2000, il Consiglio dell'Ordine dei medici/chirurghi e odontoiatri di Varese adottava una deliberazione avente ad oggetto "Decisione della C.C.E.P.S. n. 276/1996 - Impossibilità giuridica per i medici non specialisti in campo odontoiatrico di ottenere l'annotazione di cui all'art. 5 della legge 24.7.1985, n. 409: determinazioni conseguenti". Con tale deliberazione, l'Ordine, preso atto, oltre che della richiamata decisione della Commissione Centrale, della nota del Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri n. 85 del 17 luglio 2000, riteneva necessario che i laureati in medicina e chirurgia, immatricolati al corso di laurea prima del 28 gennaio 1980, sprovvisti di specializzazione in odontoiatria, richiedessero, ai fini del legittimo esercizio della professione odontoiatrica, l'iscrizione anche all'albo degli odontoiatri. Con nota prot. 2352 del 20.9.2000, l'Ordine di Varese invitava il dott. BE GH a presentare domanda di iscrizione anche all'Albo degli Odontoiatri entro la prima decade di ottobre. Con ricorso notificato il 17.10.2000 il GH chiedeva l'annullamento dei provvedimenti impugnati e, in subordine, la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 5 della legge n. 409/1985. Con decisione 12-2/19-7-2001 la Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie rigettava il gravame, affermando: - che l'eccezione di incostituzionalità era manifestamente infondata;
- che non sussisteva alcuna violazione di norme comunitarie;
che l'intervento dell'Ordine era giustificato dalla irrazionale - equiparazione dei medici chirurghi, immatricolati prima del 28.1.80, non specializzati in odontoiatria, con i medici chirurghi in possesso di diploma di specializzazione in campo odontoiatrico;
che la precedente pronuncia della Corte Costituzionale n. 100/89 non era rilevante. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il GH, sulla base di cinque motivi. Ha resistito l'Ordine di Varese con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Va in primo luogo esaminato il quinto motivo con il quale il GH, denunciando la violazione dell'art. 56 d.P.R. n. 221 del 1950 nonché l'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si duole che la Commissione Centrale non abbia rilevato la tardività del deposito della comparsa dell'Ordine provinciale, ed, anzi, abbia tenuto conto delle considerazioni ivi svolte ai fini decisionali, non facendo invece alcun cenno alle note di udienza con le quali il difensore di esso ricorrente aveva replicato alla comparsa avversaria. Quanto precede, a parere del GH, avrebbe violato il principio del contraddittorio ed il suo diritto di difesa. Orbene, l'esame prioritario dell'esposta censura dipende dal fatto che, trattandosi di preteso vizio attinente al regolare svolgimento dell'iter processuale, la sua eventuale fondatezza travolgerebbe inevitabilmente anche la decisione finale. La doglianza non è fondata, poiché il termine di cui all'art. 56 cit. (correlato ai termini previsti dai precedenti artt. 53 e 54) non può ritenersi perentorio ed, infatti, l'eventuale inosservanza non è colpita da nullità; ma, soprattutto, lo stesso ricorrente riconosce che “per lo zelo del proprio difensore (ha) potuto accorgersi della costituzione tardiva e quindi *** affidare alle note d'udienza una replica alla comparsa avversaria". Di fatto, quindi, non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa e di replica in danno del GH, essendo altresì evidente che le considerazioni svolte nella memoria di replica sono state tenute presenti dal giudice disciplinare, che le ha peraltro disattese. Il quinto motivo va, pertanto, rigettato. Riprendendo l'esame delle censure secondo l'ordine prospettato dal ricorrente, con il primo complesso motivo, denunciando la violazione e la falsa applicazione dei principi in tema di autotutela e dei diritti quesiti nonché l'insufficiente motivazione in merito all'accertamento della sussistenza dei presupposti necessari a giustificare l'atto di autotutela (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), vengono formulate due censure, lamentando che la Commissione Centrale: ha sbagliato nel non considerare che l'esercizio dell'anzidetto potere impone alla P.A. una puntuale ed espressa motivazione in ordine all'interesse pubblico concreto e attuale che lo supporta e che si deve porre come preminente, alla luce di una comparazione da effettuare di volta in volta, rispetto ai diritti acquisiti e/o agli affidamenti insorti in capo al destinatario, sì da giustificarne il sacrificio;
ha, inoltre, indebitamente integrato la carente motivazione dell'atto amministrativo impugnato. La complessa censura è fondata. Per inquadrare correttamente la questione, è opportuno precisare che prima dell'istituzione della professione sanitaria di odontoiatra con la legge 24 luglio 1985 n. 409, la relativa attività diagnostica e terapeutica era esercitata dai medici- chirurghi abilitati all'esercizio professionale, provvisti o meno di diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, previa iscrizione all'albo dei medici chirurghi ed odontoiatri e la mera annotazione di “legittimato all'esercizio della odontoiatria". Ora con l'entrata in vigore della citata legge è stato stabilito: -che la professione di odontoiatra può essere esercitata dai laureati in odontoiatria con l'abilitazione alla professione e dai medici-chirurghi abilitati e muniti di un diploma di specializzazione in odontoiatria;
- che presso ogni Ordine dei medici-chirurghi è istituito un separato albo professionale per i laureati in odontoiatria abilitati alla professione;
- che l'iscrizione a tale albo è incompatibile con l'iscrizione in altro albo professionale;
- che a tale albo hanno facoltà di iscriversi i medici-chirurghi abilitati alla professione ed in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico (art. 4) nonché "nella prima applicazione della legge, i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980 abilitati all'esercizio professionale", e ciò ai fini dell'esercizio dell'attività di odontoiatra (art. 20 a cui rinvia l'art. 4); - che i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale ed in possesso di un diploma di specializzazione odontoiatrica, possono anch'essi essere iscritti all'albo dei medici-chirurghi", "con apposita annotazione riguardante la specifica specializzazione, conservando il diritto all'esercizio della professione di odontoiatra™*. Ora il dr. GH è un medico chirurgo laureatosi il 25.1.78, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Varese a far tempo dal 15.1.1979 ed ha esercitato, nella predetta qualità, sin da tale data, anche l'odontostomatologia presso i suoi due studi di Clivio e di Viggiù, dei quali è il titolare. E' annotato da oltre quindici anni all'Albo dei medici ai sensi della L. 409/85. In data 23.9.2000, dopo più di venti anni di esercizio della professione di medico dentista e a quindici anni dall'annotazione, il ricorrente ha ricevuto dal Consiglio dell'Ordine di Varese una nota con la quale gli veniva riferito, tra l'altro, di un mutato orientamento del Consiglio in merito alle modalità di esercizio della professione "odontoiatrica" da parte dei medici non specialisti immatricolati al corso di laurea prima del 28.1.1980, per i quali l'annotazione non avrebbe dato più titolo all'esercizio professionale. In particolare, l'Ordine affermava che sussisteva un""impossibilità giuridica per i medici non specialisti in campo in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo degliodontoiatrico - di ottenere l'annotazione di cui all'art. 5 della Legge Odontoiatri 24/7/85 n. 409". Ne conseguiva l'intimazione di iscriversi anche all'albo degli odontoiatri entro breve termine;
intimazione con la quale, in via di autotutela, l'Ordine territoriale annullava il precedente atto amministrativo con cui aveva consentito l'esercizio dell'attività odontoiatrica in virtù della semplice annotazione, nell'albo dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche ai medici chirurghi sprovvisti di specializzazione in odontoiatria, ma che quell'attività avevano esercitato di fatto e legalmente. E benché l'iscrizione all'albo degli odontoiatri costituisca un atto dovuto per l'Ordine, non subordinata ad ulteriori requisiti, il dr. GH, che ha esercitato l'attività di odontostomatologo non in quanto medico ma in quanto dentista, si è opposto all'Ordine, evidentemente per il timore che in un futuro neppure tanto remoto, a seguito della procedura di infrazione elevata dall'U.E. nei confronti dell'Italia per aver consentito il regime della doppia iscrizione, possa trovarsi a dover rinunciare all'esercizio della medicina, se volesse continuare ad esercitare l'attività di medico-dentista. Chiarito quanto innanzi, il motivo risulta fondato. La motivazione dell'invito dell'Ordine provinciale ad iscriversi all'albo degli odontoiatri si fonda esclusivamente sull'asserita “impossibilità giuridica per i medici non specialisti in campo odontoiatrico in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri di ottenere l'annotazione di cui all'art. 5 della legge 24 luglio 1985 n. 409". E secondo la Commissione Centrale, che ha respinto il motivo di ricorso analogo a quello in esame, "a fronte di una situazione che vedeva equiparati in modo ingiustificato i medici chirurghi, immatricolati prima del 28.1.1980, non specializzati in odontoiatria, e i laureati in medicina e chirurgia in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, legittimamente l'Ordine ha invitato il ricorrente a regolarizzare la propria posizione, iscrivendosi all'albo degli odontoiatri. Né l'Ordine poteva fare altrimenti, ove si consideri il perdurante carattere di attualità della problematica in esame, come evidenziato dal fatto che la Federazione nazionale ha diramato, in data 17 luglio 2000, una circolare in materia, alla quale l'Ordine medesimo ha provveduto ad uniformarsi". Ora anche a ritenere che tale Commissione abbia inteso non “integrare" la laconica motivazione del provvedimento impugnato ma evidenziarne il significato e la portata sostanziale, l'assenza o, quanto meno, l'insufficienza radicale della motivazione non viene meno ove si consideri che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che la c.d. autotutela della pubblica amministrazione costituisce un'attività discrezionale, in quanto essa implica l'apprezzamento dell'attuale interesse pubblico alla rimozione dell'atto, interesse che non si identifica con il mero ristabilimento dell'ordine giuridico violato. Ne deriva che la pubblica amministrazione non ha un dovere giuridico di ritirare i propri atti quando essi siano illegittimi (Cass. sez. un. 4 ottobre 1996 n. 8685). In altre parole, la Commissione ha omesso di valutare, ai fini della decisione sul corretto esercizio del potere di autotutela da parte dell'organo territoriale, la presenza nel provvedimento impugnato di quella tipica comparazione tra la pretesa al ripristino della legalità e l'affidamento ingenerato nel destinatario del provvedimento nonché la tutela delle posizioni acquisite. Ciò era tanto più necessario in quanto: - il dr. GH aveva esercitato pacificamente per più di 20 anni sia attività di medico che sembra in via prevalente - attività di odontostomatologo (presso due studi dei quali aveva la titolarità); - lo stesso legislatore comunitario aveva riconosciuto che al momento della notifica della direttiva n. 78/687/CEE “le attività di dentista in Italia sono esercitate soltanto da medici che siano o meno specializzati in odontostomatologia" e che, pertanto, occorreva concedere un termine supplementare per la creazione di una nuova categoria di professionisti abilitati ad esercitare l'attività di dentista ad un titolo diverso da quello di medico e per instaurare le strutture per la nuova professione;
anche a livello europeo era stata quindi accettata una sostanziale parificazione tra tutti i sanitari esercenti attività odontoiatrica, muniti o privi della relativa specializzazione;
- la Corte Costituzionale, dichiarando l'illegittimità degli artt. 4, 5 e 20 I. n. 409 del 1985 cit. nella parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art. 20, 1° comma, ottenuta l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, possono contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi così come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5 (nonché nella parte in cui prevedono che i medesimi possono optare nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché chiedere senza limite di tempo tale iscrizione), aveva pronunciato affermazioni rilevanti anche per la tematica in esame, riconoscendo: che la legge aveva ritenuto non indispensabile, sia pure per un periodo transitorio, la specializzazione in odontoiatria;
che qualsiasi scopo, diretto a limitare la concorrenza, non poteva giustificare la discriminazione tra medici specialisti e non, stante la equiparazione delle due categorie;
che il legislatore ordinario non poteva porre limitazioni al diritto di esercitare attività odontoiatrica, diritto fino a quel momento appartenente anche ai medici non specialisti, e che costituiva la naturale esplicazione di facoltà derivanti dai titoli di laurea ed abilitanti posseduti e che poteva sacrificato solo se "risulti plausibilmente ragionevole eessere conseguente ... ad una equa valutazione dei contrapposti interessi". Nessuno degli esposti profili emerge dalla motivazione del зз provvedimento impugnato, al fine di individuare quel concreto ed attuale interesse pubblico tale da giustificare l'annullamento, in via di autotutela, di un atto amministrativo e che non può esaurirsi nella tautologica affermazione del preteso ripristino di una legalità violata. Il primo motivo va, pertanto, accolto, con assorbimento del secondo, terzo e quarto mezzo (con i quali si propongono censure attinenti ai principi comunitari e costituzionali); segue la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio alla Commissione Centrale per un nuovo esame alla luce delle considerazioni esposte. Devesi provvedere sulle spese di questo giudizio di cassazione, che giusti motivi inducono a compensare.
P. Q. M.
la Corte rigetta il quinto motivo, accoglie il primo e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie, compensando le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2002, nella camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Schetoorn Емиго спро IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITA ANCELLERIA23 OTL 2002 Ogg! IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 1097 129.11 4565 30,99 160,10 AGENZIA DELLE ROMA 2 4 NOV 7002 Registrato n al46641 (euro.....CENT p. Ciric Servizi (Dott.ssa ManaC #Responsable Servizio Anj . D RACCIO ΔΩΝ 2 0 0 -