Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2001, n. 5880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5880 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
1 5880/01 .839/98; ud. 6/12/00; oggetto: iva, cessione bene demaniale;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA on 12671 composta dai magistrati presidente Michele Cantillo consigliere Enrico Papa rel. 66 Giulio Graziadei Giuseppe Marziale 66 Giuseppe Falcone 66 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente contro 1 1 .1 7 1 0 2 Soc. coop. r.
1. Compagnia Portuale Pietro Chiesa, in persona del presidente Tirreno Bianchi, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina n. 19, presso l'avv. prof. Marco Prosperetti, che, con l'avv. Alessandro Ghibellini, la difende per procura in calce al controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 113/12 del 2 giugno-11 luglio 1997; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Stefano Mastino del Rio, con delega, per la Società; il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Maurizio Velardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. ! SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio-iva di Genova, in rettifica della dichiarazione presentata per il 1992 dalla S. coop. r.
1. Compagnia portuale Pietro Chiesa, le ha contestato violazione dell'art. 41 quinto comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per non aver regolarizzato le fatture che erano state emesse, senza applicazione dell'imposta, dal Consorzio autonomo del porto di Genova, relativamente ai canoni percepiti per la cessione in godimento di aree e fabbricati demaniali;
ha reclamato il pagamento dell'imposta evasa ed applicato le connesse sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo di lire 49.773.000. La Compagnia ha impugnato il relativo avviso, contestando l'applicazione di detta norma e comunque delle pene pecuniarie. La tesi principale è stata condivisa dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova. La Commissione tributaria regionale della Liguria ha respinto l'appello proposto dall'Ufficio, osservando: -che le fatture rilasciate dal Consorzio erano correttamente intestate, identificavano il canone riscosso, lo definivano quale versamento per il rinnovo di concessione demaniale marittima, e poi, nello spazio riservato al conteggio dell'iva, qualificavano il canone stesso come compenso non sottoposto a tassazione ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972; -che la Compagnia, ricevendo fatture complete, non era tenuta a "denunciare" l'emittente, prospettando l'eventuale debenza dell'imposta, anche alla luce della qualità del Consorzio di ente pubblico e del ragionevole affidamento sulla conformità a legge del suo operato;
-che rimaneva di conseguenza ininfluente stabilire se le suddette operazioni fossero o meno soggette ad iva (questione dibattuta in separata controversia fra l'Ufficio ed il Consorzio). L'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato il 5 gennaio 1998, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale. ん 3 Premesso che la cessione in godimento di beni demaniali rientra fra le operazioni imponibili, ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, ove effettuata da un ente pubblico economico nell'esercizio d'attività d'impresa, l'Amministrazione sostiene che la responsabilità della Compagnia, per non aver rilevato l'applicabilità dell'imposta ed effettuato gli adempimenti stabiliti dal citato art. 41 quinto comma, non poteva essere esclusa in base al principio della tutela dell'affidamento incolpevole, trattandosi d'istituto estraneo all'ordinamento tributario e comunque non invocabile in via di deroga a specifici obblighi di legge. La Compagnia ha replicato con controricorso e poi ha depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato, sulla scorta dei principi già espressi da questa Corte, in analoga controversia, con la sentenza 18 febbraio 2000 n. 1841 (e poi confermati con successive pronunce). L'art. 41 quinto comma lett. b) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (riformulato dal d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 e dal d.l. 2 marzo 1989 n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989 n. 154, poi abrogato dal d.lg. 18 dicembre 1997 n. 471 e sostituito dalle disposizioni dell'art. 6 di quest'ultimo), in base al quale il cessionario di un bene od il committente di un servizio, ricevendo fattura irregolare, è tenuto a "regolarizzare l'operazione", con la presentazione di un documento integrativo contenente tutte le indicazioni prescritte dall'art. 21 e con il سلا م versamento dell'imposta dovuta, restando soggetto in caso d'omissione pure a sanzione pecuniaria, implica l'obbligo di supplire alle mancanze commesse dall'emittente in ordine all'identificazione dell'atto negoziale ed alla notizia dei dati di fatto fiscalmente rilevanti, non anche di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche espresse dall'emittente medesimo, quando, in fattura recante l'esatta annotazione di tutti i suddetti estremi, inserisca l'esplicita dichiarazione di non debenza - dell'imposta (dichiarazione prevista dal sesto comma di detto art. 21), indipendentemente dalla questione della tassabilità meno dell'operazione. Questa affermazione, che comporta la reiezione del ricorso dell'Amministrazione, senza che occorra indagare sull'applicabilità dell'iva al rapporto sostanziale, discende dalle considerazioni seguenti. La norma in esame chiama il cessionario od il committente ad emendare “irregolarità" commesse dal debitore d'imposta in sede di fatturazione, e, quindi, ponendo obblighi correlati alla redazione di un documento, è riferibile ai vizi che ne evidenzino nel caso concreto la divergenza dallo schema legale, per errori, incompletezze o lacune di contenuto. L'uso di detto termine nel suo significato proprio trova inequivoca conferma nel rilievo che la regolarizzazione richiesta al cessionario o committente consiste nel fornire le indicazioni dell'art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, il quale appunto elenca gli elementi da inserirsi nella سلام fattura. 5 L'inclusione, fra i compiti del cessionario o committente, di un apprezzamento critico, su quanto l'emittente di fattura completa dichiari in ordine alla non imponibilità dell'operazione, trasformerebbe l'obbligato in rivalsa in un collaboratore con supplenza in funzioni di esclusiva pertinenza dell'ufficio finanziario, e, dunque, andrebbe oltre la ratio di assicurare all'ufficio medesimo la conoscenza piena dei fatti rilevanti ai fini impositivi, introducendo una sorta di accertamento "privato" in rettifica della dichiarazione del debitore d'imposta. Una dilatazione delle incombenze in discorso, nel senso voluto dall'Amministrazione, non sarebbe del resto coerente con il contestuale obbligo del soggetto tenuto alla regolarizzazione della fattura altrui di pagare l'imposta non versata o versata in misura insufficiente. La tesi porterebbe ad esigere quel versamento prima che l'ufficio abbia controllato ed eventualmente rettificato la suddetta dichiarazione di non tassabilità dell'operazione, e quindi ad imporre il soddisfacimento di un credito non ancora accertato e fatto valere nel rapporto con il soggetto passivo, sulla mera base della prefigurabilità di una successiva iniziativa dell'ufficio stesso;
il risultato sarebbe anomalo, e non scevro da dubbi di compatibilità con i precetti di cui agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, in quanto si richiederebbe al cessionario o committente, solo perché debitore "finale" in esito alla rivalsa, una solutio di tipo anticipatorio e cautelativo rispetto a credito d'imposta non ancora esercitato. Ми La natura e la novità della problematica affrontata, con riferimento all'epoca della proposizione del ricorso, rendono equa la compensazione delle spese di questa fase del processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Roma, 6 dicembre 2000 *CORTil presidente E N il consigliere rel. est O I Z here owed TO IL CANCELLIERE C Amaldo Casano لم DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 12.0 APR. 2001 IL CANCELLIERE C Arnaldo Gasano ельArnoldsшов чашь 6 8 E 9 A 1 N I / O 4 R I / 5 Z 6 A . A 2 T N . R U R T - . S B P . I I B D G . R L E L T L R E A D . I A B S A D I N A E T R E S T 1 E I 3 N T A 1 E A S . E N M 7