Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2002, n. 879
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Sentenza 25 gennaio 2002

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In tema di espulsione dello straniero, l'autorità amministrativa è tenuta a comunicare all'interessato ogni atto concernente l'espulsione (con l'indicazione della relativa modalità di impugnazione), tradotto nella lingua del suo paese d'origine o nella lingua da lui conosciuta, essendo possibile la traduzione in lingua inglese, francese e spagnola solo nell'ipotesi di mancata identificazione del paese di provenienza dello straniero, ovvero di accertata provenienza da un paese la cui lingua, per la sua rarità, non consenta l'agevole reperimento di un traduttore; ne consegue che deve essere annullato per violazione del diritto di difesa il decreto di espulsione che non sia stato tradotto in una delle lingue note all'interessato quando non ricorrono le circostanze sopra riportate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2002, n. 879
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 879
    Data del deposito : 25 gennaio 2002

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