Sentenza 25 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di espulsione dello straniero, l'autorità amministrativa è tenuta a comunicare all'interessato ogni atto concernente l'espulsione (con l'indicazione della relativa modalità di impugnazione), tradotto nella lingua del suo paese d'origine o nella lingua da lui conosciuta, essendo possibile la traduzione in lingua inglese, francese e spagnola solo nell'ipotesi di mancata identificazione del paese di provenienza dello straniero, ovvero di accertata provenienza da un paese la cui lingua, per la sua rarità, non consenta l'agevole reperimento di un traduttore; ne consegue che deve essere annullato per violazione del diritto di difesa il decreto di espulsione che non sia stato tradotto in una delle lingue note all'interessato quando non ricorrono le circostanze sopra riportate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2002, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. MARINO ADAMO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OV IT, elettivamente domiciliata in Roma, via Riboty, n. 23, presso l'avv. Carlo Cecchi, unitamente all'avv. Cesidio Gualtieri che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA di L'AQUILA, in persona del prefetto in carica, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
QUESTURA DI L'AQUILA;
- intimata -
avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila n. 324 pubblicata in data 8 febbraio 2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Cesidio GUALTIERI
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto contro il Questore e per l'accoglimento del primo motivo del ricorso proposto contro il Prefetto con assorbimento degli altri motivi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 gennaio 2001 SV KO, cittadina ucraina, impugnava dinanzi al Tribunale di L'Aquila il decreto prefettizio di espulsione del 19 gennaio 2001 denunziando rispettivamente la mancata traduzione del provvedimento in una lingua da essa conosciuta, l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo e la mancata scadenza del termine di legge per la presentazione della domanda per il rilascio del permesso di soggiorno.
Con ordinanza in data 8 febbraio 2001 il tribunale rigettava il ricorso.
Affermava che i ristrettissimi tempi procedimentali rendevano verosimile l'impossibilità della autorità amministrativa di reperire un traduttore per ognuna delle lingue parlate nel mondo sicché doveva ritenersi regolare il decreto di espulsione redatto in italiano e accompagnato dalla traduzione in francese, inglese e spagnolo. Aggiungeva che nella specie si ravvisavano elementi sufficienti a giustificare l'ipotesi derogatoria alla comunicazione obbligatoria dell'avvio del procedimento amministrativo di espulsione tenuto conto delle ragioni di celerità connesse alla difficoltà di controllo degli stranieri privi di permesso di soggiorno. Riteneva infine irrilevante la dedotta possibilità di assunzione della ricorrente quale collaboratrice domestica presso una famiglia italiana in quanto l'avvio al lavoro dei cittadini extracomunitari doveva avvenire nel rispetto delle norme di legge all'uopo previste dagli artt. 21 e seguenti del D.Lgs. n. 286 del 1998. Contro il provvedimento ricorre per cassazione SV KO con tre motivi.
Resiste con controricorso la Prefettura di L'Aquila. Non ha presentato difese la Questura di L'Aquila.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarato preliminarmente inammissibile il ricorso cumulativamente proposto nei confronti della Questura di L'Aquila poiché nei giudizi promossi con ricorso contro il decreto di espulsione la legittimazione passiva è stata attribuita dall'art. 13 bis del D.Lgs. n. 286 del 1998 in via personale e permanente all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, e cioè al prefetto, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1^ e 2^ del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (Cass. 6 luglio 2001, n. 9138). Passando all'esame del ricorso proposto nei confronti del prefetto, con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 13, co. 7^, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in relazione all'art. 360. n. 3, cod. proc. civ. per essere stato il decreto di espulsione redatto in italiano e accompagnato dalla traduzione in francese, inglese e spagnolo, lingue tutte ignote alla ricorrente. Sostiene la KO che la giustificazione addotta dal tribunale, secondo cui non sarebbe possibile la traduzione del decreto di espulsione in tutte le lingue del mondo poiché tale considerazione finirebbe per eludere il preciso dettato della legge che consente la traduzione nelle tre lingue da essa indicate solo ove non sia possibile la traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato. La censura merita accoglimento in quanto la disposizione denunciata prevede l'obbligo per l'autorità amministrativa di comunicare all'intetessato ogni atto concernente l'espulsione unitamente alle modalità di impugnazione e a una traduzione in una lingua da lui conosciuta e, solo ove ciò non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Tale obbligo viene meno solo quando il giudice di merito abbia accertata, con motivazione logicamente argomentata, la comprovata conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato, poiché solo in tal caso resta irrilevante la mancata conoscenza di una delle tre lingue previste dalla legge nelle quali il decreto di espulsione sia stato tradotto. Ne consegue che la mancata traduzione del provvedimento nella lingua del paese d'origine dell'interessato comporto una lesione del suo diritto di difesa (Corte cost. 16 giugno 2000, nn. 198 e 227), nè tale lesione è sanata dalla comunicazione del provvedimento con una traduzione in francese, inglese o spagnolo senza la preventiva giustificazione dell'impossibilità di rendere compiutamente noto il provvedimento al suo destinatario. Va considerato, infatti, al riguardo che, se al giudice non è consentito sindacare le modalità di organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, egli è pur sempre tenuto ad annullare il provvedimento di espulsione che non sia conforme alla legge, la quale consente la traduzione in una delle tre lingue suindicate solo "ove non sia possibile" quella in una lingua nota all'interessato: tale impossibilità è ravvisabile solo nel caso di mancata identificazione del paese di provenienza dello straniero privo di documenti ovvero nel caso di provenienza da un paese la cui lingua, per la sua rarità nell'ambito delle lingue conosciute, non consenta l'agevole reperibilità di un traduttore. La mancata traduzione del decreto di espulsione in una lingua nota all'interessato non può infine essere giustificata dai ristrettissimi tempi procedimentali a disposizione, come si legge nella motivazione del provvedimento impugnato, poiché, se il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi sul ricorso dell'immigrato in tempi molto ristretti, nessun vincolo temporale sussiste nei confronti dell'autorità amministrativa poiché il prefetto può richiedere al questore l'adozione della misura di cui all'art. 14, co. 1^, del D.Lgs. n. 286 del 1998, e cioè il trattenimento presso un centro di permanenza temporanea nei casi in cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione nei confronti dello straniero privo di permesso di soggiorno o con permesso scaduto e siano necessari accertamenti supplementari in ordine alla sua nazionalità, ai quali può essere parificata la necessità di reperire un traduttore per rendere comprensibile il provvedimento di espulsione. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento dell'esame delle censure articolate con gli ulteriori motivi con i quali si denuncia, rispettivamente, la mancata comunicazione all'interessata dell'avvio del procedimento amministrativo di espulsione e l'omessa pronuncia sulla richiesta di riduzione del periodo quinquennale di durata del divieto di reingresso in Italia.
In conclusione il ricorso merita accoglimento e,
conseguentemente, il provvedimento impugnato dev'essere cassato;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto è possibile la pronuncia nel merito con la dichiarazione di inefficacia del decreto di espulsione emesso nei confronti della ricorrente. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto contro la Questura di L'Aquila, accoglie il primo motivo del ricorso cumulativamente proposto contro la Prefettura di L'Aquila, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassa l'ordinanza impugnata e, pronunziando nel merito, dichiara l'inefficacia del decreto di espulsione emesso nei confronti di SV KO. Condanna la Prefettura di L'Aquila al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessive L. 800.000 per il giudizio di merito e in ulteriori L. 95.000 per spese oltre L.
1.000.000 per onorario del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2002