Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 1
Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta dell'intestatario fiduciario di quote di una società a responsabilità limitata che non ottemperi all'obbligo di ritrasferirle al fiduciante alla scadenza convenuta, in quanto il fiduciario ha la titolarità reale dei beni e le quote di una società, data la loro natura di bene immateriale, non rientrano nella nozione tipica di "cosa mobile". (V. Cass. civ., Sez. II, 6 maggio 2005, n. 9402).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2007, n. 36592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36592 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 26/09/2007
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1194
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 017585/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ME AR, N. IL 18/10/1943;
2) VI NT, N. IL 01/06/1976;
3) VI US, N. IL 15/06/1945;
4) AN OV, N. IL 18/01/1958;
avverso ORDINANZA del 28/02/2007 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. GIUFFRIDA Antonio del Foro di Roma che si è riportato ai motivi.
OSSERVA
Con ordinanza del 28 febbraio 2007, il Tribunale di Roma ha respinto l'appello formulato dal pubblico ministero avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 27 novembre 2006, con la quale era stata respinta la richiesta di sequestro preventivo di quote della società Editrice Esedra s.r.l. intestate alla s.r.l. H.M.C., in relazione alla incolpazione di appropriazione indebita aggravata delle predette quote, ascritta in concorso a ME MA, VI NT e VI TO, rispettivamente amministratori pro tempore e di fatto della stessa s.r.l. H.M.C., alla quale erano state intestate fiduciariamente le quote della società Editrice Esedra. Quote delle quali i predetti si sarebbero appropriati, non ottemperando pretestuosamente alla richiesta di trasferimento all'acquirente SS MO ed esercitando, anzi, il loro apparente diritto di proprietà delle medesime quote, ricorrendo al Tribunale di Roma, a norma dell'art. 700 c.p.c., per ottenere la convocazione dell'assemblea ordinaria della Editrice Esedra s.r.l.. Il Tribunale riteneva condivisibile la motivazione posta a fondamento dell'impugnato provvedimento reiettivo, posto che effettivamente il mancato trasferimento al SS delle quote della società Editrice Esedra assumeva le connotazioni di un mero inadempimento della obbligazione fiduciaria, posto che la H.M.C., era titolare di un diritto di proprietà delle quote, con conseguente insussistenza del possesso di beni altrui contemplato dall'art. 646 c.p.. Dunque, tale inadempimento non poteva valere a trasformare il diritto di proprietà del fiduciario ed a trasformarlo in mero possesso. Accanto a ciò - ha osservato il giudice dell'appello cautelare - andava pure rilevato che lo stesso originario accordo fiduciario aveva subito sensibili modifiche alla luce dell'accordo transattivo intervenuto il 12 ottobre 2000: in base a tale accodo, infatti, la H.M.C., non assumeva alcun tipo di impegno, essendo stata investita da una lettera della fiduciante venditrice di autorizzazione a trasferire all'acquirente le quote della Editrice Esedra, con contestuale transazione fra le parti di ogni reciproca pretesa.
Propone ricorso per Cassazione il pubblico ministero, il quale deduce, nella sostanza, violazione di legge. I giudici del merito, infatti, avrebbero posto a base delle loro decisioni un "concetto rigidamente civilistico di altruità", senza tenere conto degli approdi cui è pervenuta sul punto la giurisprudenza penale. A parere del ricorrente, in particolare, nell'ambito del rapporto interno tra fiduciante e fiduciario, "le caratteristiche della titolarità della cosa affidata, piene nel rapporto verso i terzi, che si esprime come diritto di proprietà del titolare fiduciario, devono ritenersi attenuate e compresse dall'aspettativa del fiduciante a vedere osservate le proprie indicazioni circa la destinazione della res e, soprattutto, a vedere pienamente risorgere il proprio pieno diritto di proprietà sulla cosa a semplice richiesta". Dunque - conclude il ricorrente - "la proprietà della cosa detenuta fiduciariamente, opponibile dal fiduciario ai terzi, non lo è, invece, nei confronti del fiduciante, rispetto al quale viene meno in relazione al potere giuridico maggiore del suddetto, soprattutto laddove il fiduciario tradisca il patto di fiducia e approfitti della situazione per trarre un ingiusto profitto". Da qui, la configurabilità del reato di cui all'art. 646 c.p.. Con diffusa memoria depositata in prossimità della udienza, il difensore degli indagati, nel sollecitare il rigetto del ricorso del pubblico ministero, ha in particolare sottolineato le caratteristiche che presenta nel sistema positivo il negozio fiduciario - alla stregua, anche, dei relativi apporti giurisprudenziali, fondati sulla tradizionale distinzione tra la cosiddetta fiducia romanistica, contrapposta alla "fiducia germanistica" - e la circostanza - asseritamente dirimente agli effetti del merito - rappresentata dalla portata novativa che avrebbe avuto nella vicenda l'accordo transattivo intervenuto nell'ottobre 2000.
Il ricorso del pubblico ministero è palesemente destituito di giuridico fondamento. Contrariamente all'assunto del ricorrente, infatti, occorre qui ribadire che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi: l'uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l'altro di carattere interno - pure esso effettivamente voluto - ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio, ed in virtù del quale il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o ad un terzo. Pertanto - se ne è concluso - la intestazione fiduciaria di titoli azionari o di quote di partecipazione societaria, integra gli estremi della interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista - a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata - la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù del rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario (Cass. civ., Sez. 2, 6 maggio 2005, n. 9402). Accanto a ciò, che già escluderebbe la configurabilità della ipotizzata fattispecie posta a base della sollecitata cautela, il ricorrente non ha tenuto in alcuna considerazione quanto rilevato nella ordinanza impugnata in merito alle connotazioni "novative" che, nel quadro dello snodarsi della vicenda, dovrebbero essere annesse all'accordo dell'ottobre 2000, e sul quale - oltre ad essere risultate carenti allegazioni o deduzioni in senso inverso da parte dei soggetti controinteressati - la difesa degli indagati ha svolto, nella più recente memoria, rilievi di ineludibile spessore.
Ma, se si vuole, ancor più alla radice, sta la giuridica impossibilità di configurare nella specie il delitto di appropriazione indebita, posto che oggetto materiale del reato sarebbero le quote di una società a responsabilità limitata: vale a dire il complesso dei diritti e facoltà spettanti al soggetto che delle quote stesse risulti essere titolare;
un "bene", dunque, evidentemente immateriale, e che non può formare oggetto del reato di cui all'art. 646 c.p., riguardando esso l'appropriazione di "denaro" o di altra "cosa mobile", secondo la nozione ad essa tradizionalmente attribuita dalla dottrina e dalla giurisprudenza e nell'alveo dei connotati "definitori" tracciati dall'art. 624 c.p., comma 2 "Cosa", infatti, è ogni porzione del mondo esterno,
qualsiasi entità materiale idonea a soddisfare un bisogno umano - individuale o collettivo, materiale o spirituale - ed in grado di formare oggetto di un diritto di natura patrimoniale. Per la configurabilità del furto o della appropriazione indebita è quindi necessario che la cosa sia fisicamente suscettibile di detenzione, sottrazione ed impossessamento od appropriazione, secondo il significato che ciascuna di queste espressioni è venuta ad assumere nella corrispondente elaborazione giurisprudenziale. Si tratta, pertanto, di una nozione che finisce per coincidere a pieno con il dato naturalistico, rientrando in esso non solo le cose di per sè mobili, cioè quelle che hanno l'attitudine a muoversi da se medesime o ad essere trasportate da luogo a luogo, ma anche le cose - si è ritenuto - che possono essere mobilizzate ad opera dello stesso autore del fatto, mediante la loro avulsione od enucleazione, o ricorrendo ad analoghe attività materiali. La nozione penalistica di cosa mobile, quindi, non corrisponde esattamente a quella civilistica, divergendone proprio nei casi in cui il diritto civile assimila, attraverso una finzione giuridica, alcune categorie di beni agli immobili od ai mobili e le sottopone al rispettivo regime: la nozione penalistica, è, quindi, da un lato, più ristretta, laddove non considera cose mobili le entità immateriali - come ad esempio le opere dell'ingegno e i diritti soggettivi - che invece l'art. 813 c.c. assimila ai beni mobili;
e, dall'altro lato, più ampia, laddove vi ricomprende beni che, originariamente immobili o costituenti pertinenze di un complesso immobiliare (queste ultime assoggettate dall'art. 818 c.c. al regime immobiliare), siano mobilizzati, divenendo quindi asportabili e sottraibili: e, dunque, anche oggetto di appropriazione (sull'argomento v., fra le altre, Cass., Sez. 2, 7 maggio 1984; Cass., Sez. 1, 12 febbraio 1974, Rossi). D'altra parte, di tutto ciò è univoco indice la stessa disposizione dettata dall'art. 624 c.p., comma 2, in forza della quale agli effetti della legge penale si considera "cosa mobile" anche l'energia - elettrica o di altra natura - che abbia valore economico, posto che il legislatore ha avvertito l'esigenza di chiarire le connotazioni "materialistiche" di un bene che - come l'energia - poteva far sorgere dubbi sulla relativa configurazione. Nella Relazione ministeriale sul progetto del codice penale, vol. 2, p. 438 s. si chiarì, infatti, che "a giustificare una esplicita dichiarazione legislativa sulla soluzione da dare all'importante dibattito, sta la constatazione che in dottrina sono tuttora contro la tesi accolta dalla giurisprudenza autorevoli scrittori, i quali sostengono che l'utilizzazione illegittima di energie, senza l'impossessamento della materia da cui provengono o in cui sono accumulate, non può costituire il delitto di furto". Da qui - ed in ossequi al principio di stretta legalità - l'impossibilità di estendere la portata della nozione di "cosa mobile", fino ad attrarre nella relativa sfera anche i diritti soggettivi.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2007