Sentenza 17 giugno 2002
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- 1. Questioni pregiudiziali e preliminari nel processo tributario (3)https://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/06/2002, n. 8667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8667 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
OGGETTO: 86 67 / 02 Processo tributario /giudizio C.C. 66714 di secondo grado/rilevanza ed efficacia nel giudizio tributario degli elementi di prova raccolti nel corso di indagini penali e della entenza penale di patteggiamento della pena/potere -dovere del Giudice tributario di valutare UBBLICA ITALIANA autonomamente i fatti per i quali è stata esercitata l'azione penale/sussistenza IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 023460/1999 Cron. 23783 Rep. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ud.19.10.2001 Presidente Dott. UA Reale Dott. Enrico Papa Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott.Enrico Altieri Consigliere CAMPIONE CIVILE Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere rel. N. 66794 Dott. Antonino Di Blasi Consigliere ha pronunciato la seguente Sentenza Sul ricorso proposto da : Amministrazione Finanziaria dello Stato,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliata in Roma via dei Portoghesi n.12 ricorrenti
Contro
Bierre snc di IG, RE & C.,in persona del socio contitolare e legale rappresentante IG UA,rappresentata e difesa,per delega a margine del controricorso, dall'avv. Claudio d'Alessandro del 9 5 0 2 Foro di Torino e presso il suo studio in Torino,c.so Duca degli Abruzzi n.6 elettivamente domiciliata controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n.70/34/99,depositata in data 29.09.1999 Udita la relazione della causa svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Ebner;
Udito per la ricorrente l'avv. dello Stato L. Criscuoli Udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi,che ha concluso per l'accoglimento del ricorso Svolgimento del processo L'Ufficio Iva di Torino,sulla base di indagini di polizia giudiziaria svolte dalla Guardia di Finanza di quella città nei confronti della srl Four Green Rumbles,notificava alla Bi RE snc di IG, RE & C due avvisi di rettifica. Si contestava alla società di avere annotato negli anni 1990 e 1991 sul registro acquisti, delle fatture - emesse dalla srl Four Green Rumbles - relative ad operazioni di sponsorizzazione pubblicitaria parzialmente inesistenti : nel senso che a fronte di due fatturazioni, l'una per £.50.000.000 e l'altra per 60.000.000, il corrispettivo effettivamente pagato sarebbe stato notevolmente inferiore;
sicchè, del tutto indebita era da considerarsi l'Iva portata in detrazione dalla società su tali importi,solo figurativi. I ricorsi proposti dalla soc. Bi RE contro gli indicati avvisi di accertamento in rettifica venivano,previa riunione dei ricorsi stessi, rigettati dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino con sentenza n.326/10/97. Tale sentenza era successivamente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte,adita su appello della società, con sentenza n.70/34/99,depositata il 29.9.1999. La CT riteneva infatti del tutto inidonee a supportare la pretesa erariale le sole dichiarazioni accusatorie rese,nel Corso delle indagini preliminari,dall'amministratore della società che aveva emesso le fatture,tal RG NI,trattandosi di dichiarazioni prive di riscontro probatorio e perché la soc.Bi RE comunque non aveva partecipato alla formazione degli elementi di prova poi utilizzati a suo carico dall'Ufficio. Ricorre per cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato,con un mezzo di gravame. La soc. Bi RE si è costituita e resiste con controricorso. Motivi della decisione Con un unico articolato motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.19 e 54 comma terzo DPR 633/72,nonché difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia. Ad avviso della ricorrente la CT non avrebbe tenuto presente che il recupero a tassazione non è fondato solo sulle dichiarazioni del RG ma anche su una serie di altri elementi di tal pregnanza da avere indotto i soci della Bi RE a patteggiare la pena innanzi al GIP del Tribunale di Torino nel procedimento penale a loro carico scaturito dalle indagini di polizia giudiziaria suindicate( sentenza 29.10.1996). Inoltre, la CT non avrebbe rilevato che gli elementi posti a base degli avvisi di rettifica furono resi noti al legale rappresentante della società Bi RE già in sede di redazione del processo verbale di constatazione, al punto che questi si riservò di presentare una memoria senza peraltro fare poi seguito a tale manifestato intento difensivo. Quanto poi al denunziato vizio di motivazione,esso - ad avviso della ricorrente sarebbe ravvisabile nella mancata considerazione da parte della CT del motivo di appello della società avverso la ritenuta( dai Giudici di primo grado) non detraibilità dell'Iva, stante la non dimostrata inerenza delle spese di sponsorizzazione all'esercizio dell'impresa. Secondo la ricorrente,il motivo, ove esaminato e disatteso per la sua evidente infondatezza, avrebbe condotto alla conferma della sentenza di primo grado quanto meno sulla base della statuizione ivi contenuta in ordine al difetto del requisito dell'inerenza. Nel controricorso la Bi RE,oltre a ribadire la correttezza in fatto e in diritto della sentenza impugnata, assume che erroneamente la difesa della ricorrente lamenta che non si sia attribuita rilevanza in questo giudizio ad una sentenza di patteggiamento,posto che per espresso disposto normativo tale sentenza non ha efficacia nei giudizi amministrativi e civili,sì da non potere essere valutata neppure sotto il profilo indiziario. Il ricorso è fondato, e va accolto,per quanto di ragione,nei termini di cui appresso. Invero,quanto al dedotto vizio di motivazione, difetta di interesse l'A.F. a porre la relativa questione. Al riguardo è il caso di rilevare che come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare di recente, Cass. 12700/2001 - in sede di impugnazione il principio dell'interesse ad agire( art.100 cpc) si atteggia diversamente rispetto al giudizio di primo grado,nel senso che l'interesse della parte soccombente ad impugnare un provvedimento è esteso e nel contempo limitato alle rationes decidendi poste a base della sentenza: sicchè esso non coinvolge le questioni sulle quali questa non si sia pronunciata,perché ritenute assorbite. 14 Ed è questa la situazione che nel caso in esame è dato rilevare,in quanto l'omessa pronunzia in ordine ricordato motivo di appello proposto dalla società avverso la decisione di primo grado in se stessa non sta affatto a significare che esso è stato ritenuto fondato l'esame di tale motivo apparendo all'evidenza omesso perchè assorbito dal rilievo circa la ritenuta inadeguatezza dell'impianto probatorio acquisito a sostenere la pretesa erariale. A questa stregua è da escludere che l'A.F. abbia interesse a dedurre il prima indicato difetto di motivazione della sentenza. Ciò posto,deve riconoscersi che è invece fondata la doglianza, attinente alle menzionate violazioni del DPR 633/72. L'art. 54 comma terzo DPR cit. consente all'Ufficio Iva la rettifica delle dichiarazioni indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente anche qualora le inesattezze delle indicazioni contenute nella dichiarazione,relative ad operazioni che danno diritto alla detrazione, risultino in modo certo e diretto da verbali - ivi compresi quelli relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti - questionari e fatture, nonché altri atti o documenti in suo possesso. Orbene, nella sentenza di appello si dà atto della esistenza di un verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza,relativo alla emissione da parte della srl Four Green Rumbles di fatture per operazioni inesistenti( che poi si tratti si sovrafatturazioni,come si precisa nella sentenza impugnata, non toglie che l'operazione sia pur sempre in parte inesistente) e tuttavia il convincimento poi viene fondato esclusivamente sulla asserita : mancanza di riscontri alle dichiarazioni dell'amministratore di tale società ( che avrebbe restituito alla Bi RE snc 1'85% dell'importo fatturato alla stessa).Risulta,cioè, in pratica "dimenticato” il processo verbale di constatazione:documento invece di sicuro rilievo dal punto di vista probatorio nel giudizio tributario,essendo assistito da fede privilegiata,ai sensi dell'art.2700 cod.civ.,quanto ai fatti in esso descritti( Cass.6939/2001). Sussistono pertanto le denunziate violazioni di legge e la sentenza impugnata deve essere cassata,con rinvio(occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, non consentiti in sede di legittimità, se del caso estensibili anche alla rilevanza della prima ricordata sentenza di patteggiamento rilevanza che questa Corte ha già affermato non potersi escludere nel giudizio tributario Cass.2724/2001), anche per le spese di questo giudizio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte.
PQM
La Corte,accoglie il ricorso,per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 19 ottobre 2001 COR Il Presidente Il Consigliere estensore E N O I CANCELLIERE C Z Crore A R Arnaldo Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 GIU 2002 Oggi. IL CANCELLIERE C1 Arnaldo CasanoA