CASS
Sentenza 7 febbraio 2023
Sentenza 7 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/02/2023, n. 5354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5354 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) BO ER, nato a [...] il [...]; Avverso la sentenza emessa il 26/01/2022 dalla Corte militare di appello di Roma;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Luigi Maria Flamini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5354 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 05/10/2022 RILEVATO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 26 gennaio 2022 la Corte militare di appello di Roma confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale militare di Verona il 16 giugno 2021, con cui l'imputato ER BO era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione militare, per i reati di cui ai capi 1, 2 e 3, commessi nella sua qualità di primo maresciallo in servizio presso il Comando Brigata Alpina "Taurinense" di Torino. L'imputato ER BO, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. 2. I fatti di reato contestati a ER BO ai capi 1, 2 e 3 riguardavano tre ipotesi di peculato aggravato, riguardanti le somme di 13.471,16 euro, 26.996,92 euro e 15.936,72 euro, delle quali l'imputato si appropriava nella sua qualità di primo maresciallo in servizio presso il Comando Brigata Alpina "Taurinense" di Torino. La Corte militare di appello di Roma, in particolare, riteneva dimostrati i fatti di reato in contestazione sulla base delle testimonianze dei militari che avevano compiuto gli accertamenti investigativi relativi a ciascuna delle condotte di peculato controverse, rese davanti al Tribunale militare di Verona, che si ritenevano corroborate dalla documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato ER BO veniva condannato alle pene di cui in premessa. 3. Avverso questa sentenza ER BO, a mezzo degli avvocati IM TT e DR RA, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la riqualificazione delle ipotesi delittuose contestate a ER BO ai capi 1 e 3 quali truffe aggravate, alla luce delle connotazioni, oggettive e soggettive, degli accadimenti criminosi;
riqualificazione per effetto della quale si imponeva la declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo 3. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse 2 7 esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di ER BO, che si reputava intrinsecamente contraddittorio e inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei suoi riguardi, relativamente all'ipotesi delittuosa di cui al capo 3. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce della condizione soggettiva dell'imputato e delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da ER BO è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la riqualificazione dei delitti contestati a ER BO ai capi 1 e 3 quali truffe aggravate, alla luce delle connotazioni, oggettive e soggettive, degli accadimenti criminosi;
riqualificazione per effetto della quale si imponeva la declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo 3. Osserva il Collegio che le modalità con cui BO si impadroniva delle somme di denaro di cui ai capi 1 e 3, non consentivano di prefigurare una ricostruzione alternativa degli accadimenti criminosi e imponevano di ritenere corretta la qualificazione giuridica dei fatti di reato contestati all'imputato, quali peculati aggravati, ai sensi degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 215, 47, comma primo, n. 2, cod. pen. mil . pace. Le conclusioni alle quali perveniva la Corte militare di appello di Roma, del resto, si imponevano alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, correttamente richiamata nella sentenza impugnata, secondo cui risponde del delitto «di peculato mediante induzione in errore, ex artt. 48-314 cod. pen., e non di truffa aggravata, il pubblico ufficiale, preposto all'organo competente all'istruttoria della pratica ed alla predisposizione del provvedimento finale, che, 3 t inducendo in errore il consiglio di amministrazione di un ente sulla legittimità della delibera di spesa, ne ottiene l'approvazione con conseguente erogazione a taluni dipendenti di compensi di importo superiore a quello dovuto» (Sez. 6, n. 10762 dell'01/02/2018, Gambino, Rv. 272761-01). Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte militare di appello di Roma, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 17 della sentenza impugnata, osservava: «Nel caso che qui ci occupa, la fattispecie di cui agli articoli 215 c.p.m.p. e 48 c.p. appare pienamente e perfettamente integrata, ricalcando l'ipotesi [...] della co-titolarità della disponibilità giuridica del bene in una "procedura complessa"». Infine, dalla correttezza dell'inquadramento giuridico delle ipotesi delittuose ascritte a ER BO ai capi 1 e 3 discende la manifesta infondatezza della censura difensiva, proposta in via subordinata all'accoglimento della doglianza principale, relativa all'intervenuta prescrizione per la seconda dei due reati contestati. Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di ER BO, che si reputava intrinsecamente contraddittorio e inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei suoi riguardi, relativamente all'ipotesi delittuosa di cui al capo 3. Osserva il Collegio che con tale doglianza la difesa del ricorrente tende a riproporre una diversa ricostruzione degli accadimenti criminosi, così come ascritti a BO al capo 3, rispetto ai quali non è ravvisabile alcun travisamento probatorio, dovendosi, al contrario, evidenziare l'univocità degli elementi probatori acquisiti nei confronti del ricorrente, che non consentivano di ritenere, altrimenti, giustificati i comportamenti appropriativi oggetto di vaglio. Non può, in proposito, non ribadirsi che il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a BO, risultando corroborato dalla testimonianza del militare che aveva compiuto gli accertamenti investigativi relativi all'appropriazione della somma di 15.936,72 euro, della quale l'imputato aveva la disponibilità nella sua qualità di primo maresciallo in servizio presso il Comando Brigata Alpina "Taurinense" di Torino. 4 Basti, in proposito, richiamare la deposizione del maresciallo Beniamino GG, che riferiva di avere accertato un bonifico bancario di 15.936,72 euro, tratto sul conto corrente postale del reparto militare dell'imputato ed emesso su un conto corrente intestato al ricorrente, acceso presso la Banca Popolare di Novara. La testimonianza del maresciallo GG, del resto, non lasciava spazio per interpretazioni alternative a quella posta a fondamento del giudizio di colpevolezza censurato, atteso che, come evidenziato a pagina 7 della decisione impugnata, il bonifico in questione «era privo di causale e di qualsiasi giustificazione contabile [...]». In questa, univoca, cornice, una diversa conclusione, pur sostenuta dalle estese argomentazioni difensive, si sarebbe posta in contrasto con le emergenze processuali - incentrate sulla deposizione del teste GG - e con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813-01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220-01; Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, Abbate, Rv. 228401-01; Sez. 1, n. 329 del 22/10/1990, dep. 1991, Grilli, Rv. 186149-01). 5 Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 4. Deve, infine, ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce della condizione soggettiva dell'imputato e delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati i fatti di reato. Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato a ER BO, quantificato in quattro anni di reclusione militare, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti di reato, vagliati dalla Corte militare di appello di Roma nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto dell'elevato disvalore delle condotte illecite contestate all'imputato ai capi 1, 2 e 3, che non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'attenuazione della pena invocata dal suo difensore. Ne discende che, tenuto conto della posizione di BO e dell'elevato disvalore dei fatti delittuosi che gli venivano contestati ai capi 1, 2 e 3, nella sentenza impugnata, veniva formulato un giudizio dosimetrico conforme ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., nel valutare il quale non si può non ribadire che - al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente - il trattamento sanzionatorio risulta congruo rispetto alla gravità dei reati oggetto di contestazione. Si consideri, infine, che le attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione delle attenuanti generiche a BO - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 6 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, Rv. 214200-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso. 5. Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto da ER BO, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022.
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Luigi Maria Flamini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5354 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 05/10/2022 RILEVATO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 26 gennaio 2022 la Corte militare di appello di Roma confermava la decisione impugnata, pronunciata dal Tribunale militare di Verona il 16 giugno 2021, con cui l'imputato ER BO era stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione militare, per i reati di cui ai capi 1, 2 e 3, commessi nella sua qualità di primo maresciallo in servizio presso il Comando Brigata Alpina "Taurinense" di Torino. L'imputato ER BO, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. 2. I fatti di reato contestati a ER BO ai capi 1, 2 e 3 riguardavano tre ipotesi di peculato aggravato, riguardanti le somme di 13.471,16 euro, 26.996,92 euro e 15.936,72 euro, delle quali l'imputato si appropriava nella sua qualità di primo maresciallo in servizio presso il Comando Brigata Alpina "Taurinense" di Torino. La Corte militare di appello di Roma, in particolare, riteneva dimostrati i fatti di reato in contestazione sulla base delle testimonianze dei militari che avevano compiuto gli accertamenti investigativi relativi a ciascuna delle condotte di peculato controverse, rese davanti al Tribunale militare di Verona, che si ritenevano corroborate dalla documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato ER BO veniva condannato alle pene di cui in premessa. 3. Avverso questa sentenza ER BO, a mezzo degli avvocati IM TT e DR RA, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la riqualificazione delle ipotesi delittuose contestate a ER BO ai capi 1 e 3 quali truffe aggravate, alla luce delle connotazioni, oggettive e soggettive, degli accadimenti criminosi;
riqualificazione per effetto della quale si imponeva la declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo 3. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse 2 7 esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di ER BO, che si reputava intrinsecamente contraddittorio e inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei suoi riguardi, relativamente all'ipotesi delittuosa di cui al capo 3. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce della condizione soggettiva dell'imputato e delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da ER BO è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la riqualificazione dei delitti contestati a ER BO ai capi 1 e 3 quali truffe aggravate, alla luce delle connotazioni, oggettive e soggettive, degli accadimenti criminosi;
riqualificazione per effetto della quale si imponeva la declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo 3. Osserva il Collegio che le modalità con cui BO si impadroniva delle somme di denaro di cui ai capi 1 e 3, non consentivano di prefigurare una ricostruzione alternativa degli accadimenti criminosi e imponevano di ritenere corretta la qualificazione giuridica dei fatti di reato contestati all'imputato, quali peculati aggravati, ai sensi degli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 215, 47, comma primo, n. 2, cod. pen. mil . pace. Le conclusioni alle quali perveniva la Corte militare di appello di Roma, del resto, si imponevano alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, correttamente richiamata nella sentenza impugnata, secondo cui risponde del delitto «di peculato mediante induzione in errore, ex artt. 48-314 cod. pen., e non di truffa aggravata, il pubblico ufficiale, preposto all'organo competente all'istruttoria della pratica ed alla predisposizione del provvedimento finale, che, 3 t inducendo in errore il consiglio di amministrazione di un ente sulla legittimità della delibera di spesa, ne ottiene l'approvazione con conseguente erogazione a taluni dipendenti di compensi di importo superiore a quello dovuto» (Sez. 6, n. 10762 dell'01/02/2018, Gambino, Rv. 272761-01). Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva la Corte militare di appello di Roma, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 17 della sentenza impugnata, osservava: «Nel caso che qui ci occupa, la fattispecie di cui agli articoli 215 c.p.m.p. e 48 c.p. appare pienamente e perfettamente integrata, ricalcando l'ipotesi [...] della co-titolarità della disponibilità giuridica del bene in una "procedura complessa"». Infine, dalla correttezza dell'inquadramento giuridico delle ipotesi delittuose ascritte a ER BO ai capi 1 e 3 discende la manifesta infondatezza della censura difensiva, proposta in via subordinata all'accoglimento della doglianza principale, relativa all'intervenuta prescrizione per la seconda dei due reati contestati. Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei confronti di ER BO, che si reputava intrinsecamente contraddittorio e inidoneo alla formulazione di un giudizio di colpevolezza nei suoi riguardi, relativamente all'ipotesi delittuosa di cui al capo 3. Osserva il Collegio che con tale doglianza la difesa del ricorrente tende a riproporre una diversa ricostruzione degli accadimenti criminosi, così come ascritti a BO al capo 3, rispetto ai quali non è ravvisabile alcun travisamento probatorio, dovendosi, al contrario, evidenziare l'univocità degli elementi probatori acquisiti nei confronti del ricorrente, che non consentivano di ritenere, altrimenti, giustificati i comportamenti appropriativi oggetto di vaglio. Non può, in proposito, non ribadirsi che il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a BO, risultando corroborato dalla testimonianza del militare che aveva compiuto gli accertamenti investigativi relativi all'appropriazione della somma di 15.936,72 euro, della quale l'imputato aveva la disponibilità nella sua qualità di primo maresciallo in servizio presso il Comando Brigata Alpina "Taurinense" di Torino. 4 Basti, in proposito, richiamare la deposizione del maresciallo Beniamino GG, che riferiva di avere accertato un bonifico bancario di 15.936,72 euro, tratto sul conto corrente postale del reparto militare dell'imputato ed emesso su un conto corrente intestato al ricorrente, acceso presso la Banca Popolare di Novara. La testimonianza del maresciallo GG, del resto, non lasciava spazio per interpretazioni alternative a quella posta a fondamento del giudizio di colpevolezza censurato, atteso che, come evidenziato a pagina 7 della decisione impugnata, il bonifico in questione «era privo di causale e di qualsiasi giustificazione contabile [...]». In questa, univoca, cornice, una diversa conclusione, pur sostenuta dalle estese argomentazioni difensive, si sarebbe posta in contrasto con le emergenze processuali - incentrate sulla deposizione del teste GG - e con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813-01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009, Cassarino, Rv. 245627-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220-01; Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, Abbate, Rv. 228401-01; Sez. 1, n. 329 del 22/10/1990, dep. 1991, Grilli, Rv. 186149-01). 5 Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 4. Deve, infine, ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che si imponeva alla luce della condizione soggettiva dell'imputato e delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati i fatti di reato. Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato a ER BO, quantificato in quattro anni di reclusione militare, discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti di reato, vagliati dalla Corte militare di appello di Roma nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto dell'elevato disvalore delle condotte illecite contestate all'imputato ai capi 1, 2 e 3, che non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'attenuazione della pena invocata dal suo difensore. Ne discende che, tenuto conto della posizione di BO e dell'elevato disvalore dei fatti delittuosi che gli venivano contestati ai capi 1, 2 e 3, nella sentenza impugnata, veniva formulato un giudizio dosimetrico conforme ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., nel valutare il quale non si può non ribadire che - al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente - il trattamento sanzionatorio risulta congruo rispetto alla gravità dei reati oggetto di contestazione. Si consideri, infine, che le attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione delle attenuanti generiche a BO - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 6 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, Rv. 214200-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso. 5. Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto da ER BO, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022.