Sentenza 21 novembre 1997
Massime • 1
In tema di patteggiamento, una volta che le parti abbiano sottoposto all'organo giudicante le loro richieste, queste non possono essere più revocate; il che implica che ogni questione concernente la prova in ordine alla sussistenza del fatto e alla sua soggettiva attribuzione, le eventuali nullità verificatesi nella fase procedimentale, l'entità e le modalità di determinazione della pena non possono costituire motivo di impugnazione della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Tale conclusione vale sia per l'imputato, sia per il pubblico ministero, per il quale, salva l'impugnazione per erronea applicazione formale di norma di diritto, non sussiste alcun concreto interesse che possa rendere ammissibile una doglianza concernente l'inadeguatezza della determinazione di pena. Ed invero, anche per la parte pubblica l'interesse ad impugnare deve essere collegato alla condotta processuale prefigurata dalle norme relative allo speciale rito del patteggiamento, sicché esso va correlato non solo agli interessi coordinati allo scopo del processo, ma anche a che detto scopo si realizzi con il minimo impiego di attività e di tempo per ridurre al massimo il costo del processo. Ne consegue che, nell'ottica della pena patteggiata, ciascuna delle parti deve, preventivamente all'accordo da sottoporre all'organo giudicante, operare una scelta con coerente rinuncia ad alcune delle facoltà esercitabili nel rito previsto come normale dall'ordinamento processuale, di guisa che, costituendo la concorde richiesta presentata alla valutazione del giudice l'espressione dell'interesse delle parti come sopra specificato, ogni successivo ripensamento sul suo contenuto non soltanto non può costituire motivo di impugnazione, ma anche qualifica il gravame come privo di interesse, avendo la parte già rinunciato, partecipando all'accordo con la controparte, a tale sua facoltà.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/1997, n. 6545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6545 |
| Data del deposito : | 21 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 21/11/1997
1. Dott. MABELLINI ANNA Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO Consigliere N. 6545
2. Dott. DELEHAYE ENRICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO Consigliere N. 24866/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso
CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSOnei confronti di:
ER OC N. IL 25.06.1965
ER IG N. IL 01.08.1966
avverso sentenza del 24.02.1997 del Giudice per l'udienza preliminare del TRIBUNALE di CAMPOBASSO
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.C. Dr. Giuseppe FEBBRARO, il quale chiede il rigetto del ricorso;
OSSERVA:
1. Con sentenza in data 24 marzo 1997 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Campobasso, su concorde richiesta delle parti, applicava ad ER CC e ER LU, imputati dei reati di cui agli artt. 110 c.p., 219-223 e 220 r.d. 16.3.1942 n.^ 267 (bancarotta fraudolenta documentale e materiale e inosservanza degli obblighi imposti con la dichiarazione di fallimento), la pena di giorni venti di reclusione per ciascuno, quale aumento per continuazione a quelle - anni uno mesi cinque e giorni dieci di reclusione per ER LU e anni uno mesi quattro e giorni dieci di reclusione per ER CC - irrogate agli imputati con sentenza dello stesso G.u.p. in data 28 agosto 1995.
2. Ricorre per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Campobasso, il quale deduce:
a) erronea applicazione e violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 444 co. 2^ medesimo codice come modificato dalla sentenza n.^313 del 1990 della Corte costituzionale e 133 c.p.), per incongruità dell'entità della pena irrogata agli imputati, meramente simbolica in considerazione della gravità e del numero dei reati contestati (una violazione degli obblighi imposti ai falliti e tre episodi di bancarotta fraudolenta);
b) erronea applicazione di legge (art. 606 co. P lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 81 c.p. e 187 disp. att. c.p.p.), per prevedere la disciplina del reato continuato la possibilità di irrogare una pena fino al triplo di quella applicata per il reato ritenuto più grave;
c) violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 444 co. 2^ medesimo codice), per inesistenza della motivazione in merito all'eccessiva modestia dell'entità di pena portata in aumento per la ritenuta continuazione.
3. Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato e mancante di interesse per il p.g. ricorrente.
La sentenza di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti, di cui all'art.444 c.p.p., non viene emessa dal giudice con passiva adesione a quanto prospettato dalle parti, ma comporta un giudizio, che renda attuale ed operativo l'accordo in questione, allorquando l'organo giudicante ritiene che non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. (immediata applicazione di cause di non punibilità), che sia corretta la qualificazione giuridica, ivi compresa la esistenza di circostanze del reato ed il relativo giudizio di valenza, data al fatto dalle parti e che la quantificazione della pena prospettata dalle stesse risulti congrua anche in considerazione dei criteri dettati sul punto dall'art. 27 della Costituzione (adeguatezza della sanzione al fatto di reato, anche al fini di rieducazione del condannato). Nel vigente sistema processuale, pertanto, l'istituto dell'applicazione di pena su accordo delle parti mira alla speditezza della definizione dei processi, mediante la relativa procedura rimessa alla valutazione delle parti pur se sottoposta al giudizio finale del giudice che, in carenza degli elementi sunnominati, può non accoglierne le conclusioni e procedere al giudizio con il rito ordinario.
Ciò implica che, una volta che le parti abbiano sottoposto all'organo giudicante le loro richieste, queste non possono più essere revocate;
il che implica che ogni questione concernente la prova in ordine alla sussistenza del fatto e alla sua soggettiva attribuzione, le eventuali nullità verificatesi nella fase procedimentale, l'entità e le modalità di determinazione della pena non possono costituire motivo di impugnazione della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Tale conclusione, più volte affermata dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità per la parte privata- imputato, vale anche per la parte pubblica-p.m., per la quale, salva l'impugnazione, per violazione di legge per l'erronea applicazione formale di norma di diritto, non sussiste alcun concreto interesse che possa rendere ammissibile una doglianza concernente l'assunta inadeguatezza della determinazione di pena.
Infatti, così come per la parte privata, anche per quella pubblica l'interesse ad impugnare deve essere collegato alla condotta processuale prefigurata dalle norme relative allo speciale rito di cui agli artt. 444 e segg. c.p.p., sicché lo stesso va correlato, come efficacemente affermatosi in dottrina, non solo agli interessi coordinati allo scopo del processo, ma anche a che detto scopo si realizzi con il minimo impiego di attività e di tempo per ridurre al massimo il cosiddetto costo del processo.
Ne consegue che, nell'ottica della pena patteggiata, ciascuna delle parti deve, preventivamente all'accordo da sottoporre all'organo giudicante, operare una scelta con coerente rinuncia ad alcune delle proprie facoltà esercitabili nel rito previsto come normale dal vigente ordinamento processuale, di guisa che, costituendo la concorde richiesta presentata alla valutazione del giudice l'espressione dell'interesse delle parti come sopra specificato, ogni successivo ripensamento sul suo contenuto - come, nella fattispecie che ci occupa, quello sulla congruità dell'entità della pena - non soltanto non può costituire motivo d'impugnazione, ma anche qualifica il gravarne come privo di interesse ad impugnare, atteso che la parte ha di già rinunciato, partecipando all'accordo con la controparte, a tale sua facoltà.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 1998