Sentenza 20 aprile 2005
Massime • 1
In tema di tutela dall'inquinamento, l'attività di allevamento è sottoposta a regime giuridico differenziato, in considerazione del limitato impatto ambientale, solo quando per il numero dei capi presenti e per l'estensione dei terreni disponibili è possibile l'utilizzazione esclusiva dei residui nella attività agricola; diversamente va riconosciuta la natura di reflui industriali agli scarichi di allevamenti nei quali manchi la connessione funzionale fra fondo ed allevamento. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la natura di reflui industriali in un caso in cui gli sversamenti avvenivano per getto diretto senza diffusione in maniera omogenea interessando soltanto un parte della zona coltivata)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2005, n. 19964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19964 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 20/04/2005
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 523
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 7278/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT AD, n. Fano 11.5.1948;
AT AR;
avverso ordinanza Tribunale Pesaro in data 14 gennaio 2005. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZUMBO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che ha concluso per il rigetto.
Udito il difensore Avv. VALENTINI Aldo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 14 gennaio 2005, il Tribunale di Pesaro rigettava la richiesta di riesame proposta da FR AD e FR AR avverso il decreto di sequestro preventivo di una conduttura (che partiva dalle vasche di stoccaggio di liquami di maiali dell'azienda agricola FR e raggiungeva i terreni agricoli) emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma in data 15 dicembre 2004. Le FR, indagate per il reato di cui all'art. 59, ottavo comma, D.L. 152/99 proponevano ricorso per erronea applicazione di legge rilevando: 1) che quanto versato dall'azienda agricola non poteva essere qualificato come scarico di acque reflue industriali e che esisteva un effettivo rapporto di funzionalità tra l'attività di allevamento e la coltivazione del fondo;
2) che la qualificazione dell'azienda agricola come insediamento industriale era basatola generiche e non provate circostanze;
3) che poteva essere effettuata una utilizzazione agronomica dei liquami e che, comunque, l'utilizzo dei reflui non costituisce reato ma solo un illecito amministrativo. Il ricorso non è fondato avendo il Tribunale, nei circoscritti limiti della deliberazione cautelare, esattamente ritenuto la sussistenza del "fumus commissi delicti".
Sub 1.
L'art. 59, 2 comma del D.L. 152/99 richiede espressamente la preventiva autorizzazione per tutti gli scarichi di "acque reflue industriali" nella accezione di cui all'art. 2, punto h, (qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni con cui si svolgano le attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche o delle acque meteoriche di dilavamento".
E non vi è dubbio che le imprese di allevamento di animali, in quanto produttrici di beni, sono soggette al controllo preventivo ed alla necessaria autorizzazione amministrativa.
Ed esattamente il Tribunale ha rilevato che "per il limitato sindacato riconosciuto in questa fase incidentale, sussistano elementi indiziali per ritenere, salvo più approfonditi accertamenti di fatto, da svolgersi anche in contraddittorio con la difesa, che quanto sversato possa essere qualificato come scarico di acque reflue industriali".
Il Tribunale si è anche posto il problema di cui all'art. 28, comma 6, lettera b, D.L. 152/99 secondo cui, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle provenienti da "imprese dedite all'allevamento di bestiame che dispongano di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite dall'allegato 5" ed ha logicamente concluso che, data anche la natura di accertamento in fatto di tali requisiti, dato che l'azienda ospita un allevamento di 1750 maiali per 65 ettari di terreno, tale circostanza non consente di escludere per il rilevante numero di capi, per le strutture produttive e organizzative e tecnologiche ad essi afferenti (ricovero in stalle in muratura con sistemi di alimentazione semiautomatici), che possa essere venuto meno il rapporto di funzionalità tra attività di allevamento e coltivazione del fondo e che, dunque, come indicato in rubrica, possa trattarsi di acque reflue industriali". E lo stesso Tribunale ha anche specificato che ben lungi da accontentarsi del mero dato formale, costante giurisprudenza, in continuità con la precedente normativa, ha ritenuto che il principio secondo cui "un allevamento agricolo può considerarsi insediamento civile ove sussista un determinato rapporto quantitativo... va interpretato quale conferma di un criterio logico giuridico più ampio costituito dalla necessaria connessione con l'attività di coltivazione, giacché solo quando un allevamento - per il numero dei capi ospitati e per l'estensione del fondo disponibile - consente l'utilizzazione esclusiva dei residui nella attività agricola può invocarsi un regime giuridico più favorevole, in considerazione del limitato impatto ambientale;
per cui la natura di acque reflue industriali degli scarichi da allevamenti zootecnici va comunque riconosciuta, quando manchi la connessione funzionale tra fondo e allevamento" (Cass., sez. 3, 25.9.2000, Vecchiolini). Sub 2.
È giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema, nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro che:
"La verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del Tribunale non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato in ordine al reato o ai reati oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta della antigiuridicità penale del fatto" (Cass., Sez. Un., 7.11.1992, ric. Midolini);
"L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale, dunque, non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Cass., Sez. Un., 29.1.1997, ric. P.M. in proc. Bassi).
Sub 3.
Con motivazione congrua e logica e sulla base di accertamenti di fatto (sostanzialmente non controversi) inoppugnabili in questa sede, il Tribunale ha esattamente concluso che "non possa ritenersi sussistente la pratica della utilizzazione agronomica degli effluenti provenienti dall'allevamento della Azienda Agricola FR. Ciò si ritiene per le modalità accertate con le quali è stato effettuato lo sversamento:
1. in entrambi gli episodi si è trattato di sversamenti che hanno interessato solo una parte della zona coltivata: nel primo caso il 25.10.2004 solo quattrocento metri quadri su dieci ettari coltivati a mais, nel secondo caso, in data 11.12.2004, solo un solco del terreno per quaranta sessanta metri lineari in cui i liquami venivano scaricati e scorrevano per caduta;
2. nel primo episodio lo sversamento aveva interessato non un terreno arato, ma un terreno coltivato a mais a fine ciclo vegetativo.
3. lo "spandimento" del liquame sul terreno avveniva a getto diretto, non diffuso in maniera omogenea, con tubazione direttamente collegata con le vasche di stoccaggio del liquame e tale da interessare solo una parte estremamente limitata del terreno.
4. In data 25.10.2004 lo sversamento aveva provocato un notevole ristagno di liquame, non assorbito dal terreno, che originava pozze di materiale di notevoli dimensioni ed estese per tutta la coltivazione e ai bordi della stessa. In data 11.12.2004, analogo sversamento, benché prevalentemente collocato nel solco sopradescritto, interessava anche zone circostanti e limitrofe al predetto, originando ristagni, pozze e materiale non assorbito.
5. in entrambi gli episodi è stato accertato che prima degli scarichi le vasche di liquame erano piene per la quasi totalità della loro capienza". Infine, va puntualizzato che anche dopo le modifiche operate dal decreto n. 258/2000, permane la rilevanza penale dello scarico che, pur qualificato dal requisito della irregolarità, intermittenza e saltuarietà, risulti collegato ad un determinato ciclo produttivo industriale (Sez. 3^, 7 novembre 2000, n. 12974, Lotti, rv. 218320), e che anche l'immissione occasionale di reflui, se collegati ad un determinato ciclo produttivo, ed effettuata tramite un sistema di convogliabilità, rimane sottoposta alla disciplina del decreto 152/199.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2005