Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2005, n. 19964
CASS
Sentenza 20 aprile 2005

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In tema di tutela dall'inquinamento, l'attività di allevamento è sottoposta a regime giuridico differenziato, in considerazione del limitato impatto ambientale, solo quando per il numero dei capi presenti e per l'estensione dei terreni disponibili è possibile l'utilizzazione esclusiva dei residui nella attività agricola; diversamente va riconosciuta la natura di reflui industriali agli scarichi di allevamenti nei quali manchi la connessione funzionale fra fondo ed allevamento. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la natura di reflui industriali in un caso in cui gli sversamenti avvenivano per getto diretto senza diffusione in maniera omogenea interessando soltanto un parte della zona coltivata)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2005, n. 19964
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19964
    Data del deposito : 20 aprile 2005

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