Sentenza 7 novembre 2000
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento anche dopo la entrata in vigore del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152, come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, permane la rilevanza penale dello scarico discontinuo di reflui, che sia pure qualificato dai requisiti della irregolarità, dell'intermittenza e della saltuarietà, risulti collegato ad un determinato ciclo produttivo industriale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/11/2000, n. 12974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12974 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIDE AVITABILE - Presidente - del 7/11/2000
1. Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GUIDO DE MAIO - Consigliere - N. 3714
3. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 3627/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da TI EN n. a Castelfiorentino il 17 marzo Avverso la sentenza del Tribunale di Firenze sezione distaccata di Empoli emessa in data 11 novembre 1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. G. PASSACANTANDO che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
TI EN ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze sezione distaccata di Empoli, emessa in data 11 novembre 1999, con la quale veniva condannato per il reato di superamento dei limiti del parametro solventi organici aromatici, deducendo quali motivi la manifesta illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 45 c.p., poiché si trattava di uno scarico occasionale, dovuto a caso fortuito o forza maggiore e, comunque, in assenza di colpa, perché era stato il titolare dello scarico ad avvisare l'operatore dell'A.S.L.
Motivi della decisione
I motivi addotti appaiono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ed invero, sebbene l'impugnante non si riferisca alla normativa vigente (d.lvo n. 152 del 1999), modificata poi con il d.lvo n. 258 del 2000, non può neppure essere invocato il differente concetto di scarico, più restrittivo rispetto a quello della pregressa normativa, giacché quella nuova mira a i distinguere tra scarico ed immissione occasionale (cfr. art. 59 primo e quinto comma d.lvo cit.), ma non esclude la rilevanza ai fini penali di quello discontinuo cioè collegato ad una particolare attività produttiva effettuata saltuariamente, sicché si distingue tra scarico occasionale, caratterizzato dall'effettuazione fortuita ed accidentale, e discontinuo, qualificato dai requisiti dell'irregolarità, dell'intermittenza e della saltuarietà, ma collegato ad un determinato cielo produttivo-industriale. Orbene, nella fattispecie, nonostante il giudice monocratico ignori detta importante distinzione ed utilizzi l'aggettivo occasionale, dalla descrizione operata in sentenza si evince che si è in presenza di uno scarico discontinuo "in quanto ... veniva effettuato solo saltuariamente, ogni paio di mesi provenendo da un'attività di verniciatura che veniva effettuata solo sporadicamente. Lo scarico era pertanto necessario per la ditta anche se occasionale (n.d.r. rectius discontinuo)".
La descrizione fattuale operata dal giudice monocratico del Tribunale dimostra, pure, la necessità di essere avvisato dal titolare dello scarico, quando veniva effettuata detta attività per poter procedere al campionamento del refluo, sicché è del tutto erroneo il riferimento alle nozioni di caso fortuito e di forza maggiore ed anche a quella di colpa, poiché l'avviso dato discendeva dallo specifico tipo di lavorazione industriale posto in essere. Inoltre, sebbene di ciò non tratti il ricorrente, ai sensi dell'art.129 c.p.p., questa Corte deve controllare di quale parametro si tratti soprattutto a causa dell'intervenuta modifica legislativa operata dalla legge n. 152 del 1999 e confermata in maniera ancor più chiara dal decreto legislativo n. 258 del 2000, giacché bisogna accertare se il superamento dei limiti tabellari attenga ad una sostanza contemplata nella tabella 5 in relazione alla tabella 3. Orbene, poiché il valore parametrico attiene ai solventi organici aromatici tali da essere ricompresi nei composti organici aromatici di cui al n. 13 della tabella 5, il fatto costituisce ancora reato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2000