Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2002, n. 5498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5498 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
0 54 9 8 / 0 2 4 7 REPUBBLICA ITA 3 . O N L , L 1 O 9 B 9 E 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - E 1 N 1 - O 1 I Z 2 A . R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T 9 S 3 I Oggetto G E P A SEZIONE SECONDA CIVILE Accertaments Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 4004/00 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Cron. 16536 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Ud. 16/11/01 - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET NN RI TE, domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato VITTORIO ROCCO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IO IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALSUGANA 2, presso lo studio dell'avvocato TAMMARO MAIELLO, difeso dall'avvocato FERDINANDO BRINDISI, giusta delega in atti;
- controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 21604/99 del Giudice di pace di 1540 NAPOLI, depositata il 26/10/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- R.G.N.4004/00 Oggetto:Accertamento trasferimento proprietà auto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 29-5-1999, AS IT conveniva in giudizio davanti al giudice di pace di Frattamaggiore LL NN AR ER, per far accertare e dichiarare l'avvenuto trasferimento, in data 3-2-1992, della proprietà dell'autovettura Lancia Prisma Diesel, già targata AL 515373, e successivamente ritargata NA Z79255, dall'istante AS alla convenuta LL, con conseguente ordine al conservatore del PRA di Napoli delle trasch zioni di legge e con vittoria di spese. Si costituiva la convenuta per chiedere il rigetto della domanda per carenza di interesse ad agire dell'attore e, in via riconvenzionale, per la condanna dello stesso al pagamento della somma di lire 270.000, da lei pagata per la о di quella reimmatricolazione dell'autoveicolo, M determinata in via eqitativa, con spese di lite vinte o compensate. Con sentenza depositata il 26 settembre 1999, il 2 giudice di pace Napoli, davanti al quale era stata riassunta la causa in quanto giudice competente ex art.38 co.2 c.p.c., all'esito dell'espletata istruttoria, ha così deciso: "a) dichiara l'avvenuto trasferimento in data 3-2- 1992 della proprietà dell'autoveicolo Fiat Lancia Prisma Diesel, targata NA Z79255, già targata AL 515373, da AS IT a PE NN AR ER e l'obbligo di costei di richiedere al conservatore del competente ufficio del PRA la trascrizione del trasferimento;
b) rigetta la domanda di AS IT nella parte in cui chiede ordinarsi al medesimo conservatore la trascrizione del predetto trasferimento;
c) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta LL NN AR ER;
d) compensa interamente le spese del giudizio." Per la parte che qui interessa, il giudice di pace ha deciso nei termini testè riportati, in quanto, con la legge n. 449/1997, è stato posto a carico dell'acquirente dell'autoveicolo l'obbligo di richiedere al PRA la trascrizione dell'avvenuto trasferimento di proprietà dell'autoveicolo medesimo (art.17, comma 18); obbligo incombente, in precedenza, ai sensi del codice della strada, sia 3 sul venditore che sull'acquirente. Ricorre per la cassazione della sentenza LL NN AR ER, deducendo tre motivi di gravame. Resiste con controricorso AS IT. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denuncia erronea e falsa applicazione degli artt. 13 R.D. 1814/27 e D.M. 514/92, e insufficiente ed illogica motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), con riferimento al rigetto dell'eccezione, sollevata dalla convenuta PE, di difetto di carenza ad agire dell'attore. Con il secondo motivo, denuncia erronea e falsa applicazione dell'art. 17 L. 449/97; violazione dell'art. 11 delle disp. sulla legge in generale (art. 360 n.3 c.p.c.), per avere ritenuto erroneamente, il giudice di pace, che gravasse sull'acquirente, ai sensi di una normativa entrata al trasferimento dell' in vigore successivamente e, quindi, non applicabile nella autoveicolo fattispecie, l'obbligo di richiedere la trascrizione del trasferimento medesimo. 4 Con il terzo motivo denuncia, infine, erronea e falsa applicazione dell'art.59 cit.D.P.R.; erronea ed illogica motivazione sul punto relativo alla spiegata domanda riconvenzionale (ar. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), per non avere tenuto conto, il giudice di pace, che il AS non aveva provveduto, a suo tempo, alla reimmatricolazione del mezzo presso il PRA di Napoli, quando egli stesso lo aveva acquistato con la targa AL, rivendendolo successivamente alla LL. "Come poteva reimmatricolarsi l'auto a nome della LL NN se, il suo d ante causa, era da indicarsi sulla carta di circolazione quale proprietario dell'auto targata AL con conseguente variazione di targa NA ?" (così testualmente nel ricorso). Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. La causa promossa da AS IT nei confronti di LL NN AR ER è stata decisa dal giudice di pace di Napoli secondo equità ai sensi dell'art.113, comma 2, c.p.c.; e la sentenza, per il disposto dell'art.339, comma 3, stesso codice, era inappellabile. -Sarebbe stato proponibile, pertanto, ed è stato proposto solo il ricorso per cassazione, ma esclusivamente per le violazioni di norme e per i vizi di motivazione, che sono stati individuati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.716 del 15 ottobre 1999 in: violazioni di norme processuali ai sensi dell'art.360, comma 1, nn.1, 2 e 4 ( in quest'ultimo caso anche con riferimento ad ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi del n.5 del citato art.360 (quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione); о in violazioni di leggi sostanziali, ai sensi del n.3, con riferimento, peraltro, soltanto ad inosservanza falsa applicazione della costituzione о di norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie). Savine, nel caso in esame le censure mosse dalla ricorrente alla sentenza impugnata non riguardano, а ben vedere, violazioni di leggi e vizi di motivazione del genere sopra ricordato, atteso che anche l'eccezione di carenza di interesse ad agire dell'attore, riproposta dalla convenuta con il primo motivo e riconducibile evidentemente a 6 presunta violazione di norma processuale (art.100 c.p.c.) peraltro neppure esplicitamente formulata - e, come tale, denunciabile con ricorso per cassazione alla luce dei principi enunciati da questa Corte con la sentenza sopra richiamata, infondata, atteso che il giudice ha ritenuto esattamente che la legittimazione dell'attore ad agire nei confronti della convenuta gli derivasse precisamente dal suo interesse, giuridicamente tutelato, ad avere un accertamento giudiziale circa l'effettiva proprietà del veicolo da lui venduto ed a far risultare pubblicamente, nelle forme e con le previste dalla legge, il passaggio dimodalità proprietà del veicolo stesso. Quanto alle censure mosse con gli altri motivi, si ribadisce che, in presenza di una sentenza del thy giudice di pace pronunciata secondo equità, qual è quella qui impugnata, le denunciate violazioni di legge e i dedotti vizi di motivazione, in quanto estraneee alle categorie enucleate dalla sentenza di queste Sezioni Unite n.716 del 1999, non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità. Il ricorso va, dunque, rigettato. Consegue la condanna della ricorrente alle spese. 7
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in lire 5.500 -1 €2,34) oltre a lire 500.000 (cinquecentomila) per onorari. (6258,23) Così deciso in Roma, il 16 novembre 2001 Il consigliere est. Il presidente (Dr. Vincenzo Calfapietra) (Dr. Olindo Schettino) This feletteurs IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 17 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 0 0 8