Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2008, n. 45705
CASS
Sentenza 28 ottobre 2008

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Massime1

In tema di rapporto di causalità nel reato omissivo, qualora il verificarsi di un evento sia determinato dalla concatenazione successiva di più cause, il fatto che quella originaria, non addebitabile all'agente, sia rimasta ignota rileva solo se ciò impedisce di riferire anche alla sua condotta la produzione dello stesso evento, ma non quando l'azione doverosa omessa risulta indifferente alla sequenza causale che l'ha preceduta, nel senso che in ogni caso la sua adozione avrebbe potuto impedire il verificarsi dell'evento. (Fattispecie relativa alla responsabilità per omicidio colposo del medico che aveva dimesso un paziente, successivamente deceduto, ricoverato per un episodio di emottisi senza procedere preventivamente ad alcun accertamento diagnostico sulle cause della stessa).

Commentario1

  • 1L'impunità dei germi e i germi dell'impunità
    Paolo Piras · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa nota di Paolo Piras, autore ormai abituale della nostra Rivista e magistrato esperto in materia di responsabilità medica. Ci auguriamo peraltro di poter presto ospitare ulteriori voci sulla sentenza qui commentata, che pone fondamentali questioni in materia di causalità omissiva, sulle quali la dottrina e la giurisprudenza sono ben lungi dall'avere raggiunto conclusioni univoche. Per scaricare la sentenza della Cassazione qui commentata, clicca sotto su "download documento". 1. L'impunità dei germi. E' inquietante pensare che in ospedale, dove si va per guarire, ci si possa ammalare. D'infezione. Il killer più frequente ha persino un nome …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2008, n. 45705
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45705
Data del deposito : 28 ottobre 2008

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