Sentenza 7 marzo 2003
Massime • 1
In relazione alla inquadrabilità come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un esercente la professione medica cui ove le prestazioni necessarie per il perseguimento dei fini aziendali siano organizzate in maniera tale da non richiedere l'esercizio da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico concretizzantesi in ordini e direttive e nell'esercizio del potere disciplinare, non può farsi ricorso ai criteri distintivi costituiti dall'esercizio dei poteri direttivo e disciplinare, ne' possono considerarsi indicativi della natura subordinata dal rapporto elementi come la fissazione di un orario per le visite, o eventuali controlli nell'adempimento della prestazione, se non si traducono nell'espressione del potere conformativo sul contenuto della prestazione proprio del datore di lavoro, dovendo, in tali ipotesi , la sussistenza o meno della subordinazione essere verificata in relazione alla intensità della etero - organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del medico con quella dell'impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2003, n. 3471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3471 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AF AF, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Comelio e dall'avv. Mario Massano, presso il cui studio in Roma alla via Otranto n. 36 a elettivamente domiciliato, in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
ESSEPIENNE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro - tempore e dell'Amministratore Unico sig.ra IA Cesari, corrente in via Irnerio n. 10 in Bologna,, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Erasmo Dati e dall'avv. Maria Teresa Barbantini, e presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliata in Roma al viale Giulio Cesare 14 come da procura speciale a margina del controricorso,
- controricorrente -
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - INPS -, in persona del legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Clementina rulli, Fabio Fonzo e Coretti Antonietta,, e con i medesimi elettivamente domiciliato in Roma alla, via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, - resistente con procura -
per l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Venezia, in data 24 aprile - 18 maggio 2001, n. 109/2001, R.G. n. 326/2000 L.;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nella pubblica udienza del 5 novembre 2002;
udito l'avv. Enrico Cornelio per il ricorrente;
udito l'avv. Sergio Erasmo Dati per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Giuseppe TA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 aprile 1998 la SS S.r.l., gestore di un poliambulatorio di fisiochinesiterapia in Scorzè, adiva il pretore del lavoro di TA zia per sentir accertare la natura autonoma del contratto di lavoro intercorso con il Dr. AR AR, che aveva, prestato attività medica in detto centro dal 1995, con orari flessibili ed autogestiti, ma che da ultimo aveva chiesto di essere inquadrato come lavoratore subordinato, con conseguente pretesa di regolarizzare la posizione previdenziale e contributiva. Lamentava anzi che il predetto aveva da ultime tenuto un comportamento in violazione degli accordi e del regolamento interno, onde chiedeva, l'accertamento dell'inadempimento e la di lui condanna a risarcire il danno.
L'AR resisteva, svolgendo domanda riconvenzionale per far accertare il rapporto di lavoro subordinato, e per sentir condannare la società ricorrente a pagare le. differenze retributive in base al CCNL dipendenti casa di cure private, oltre alla regolarizzazione previdenziale.
Con ricorso depositato il 23.9.1998 AR AR proponeva a sua volta opposizione al licenziamento nel frattempo intimatogli, essendo stato diffidato dal rientrare nel posto di lavoro, chiedendone l'annullamento, con il ripristino del rapporto ed il risarcimento del danno ex art. 18 l. n. 300/70, avanzando ulteriori richieste in punto di retribuzione ed istituti accessori. La SS si costituiva eccependo tra l'altro la nullità del ricorso, la litispendenza e continenza tra le due cause, e svolgendo domande riconvenzionali per sentir dichiarare risolta il contratto d'opera per colpa dell'AR, proponendo ulteriore domanda di risarcimento del danno, anche per lite temeraria.
In relazione alla domanda di regolarizzazione previdenziale era chiamato in causa l'INPS, che si costituiva, chiedendo la condanna della SS al pagamento dei contributi dovuti per il rapporto di lavoro subordinato, con le sanzioni civili. Le due cause erano riunite e, dopo istruzione anche testimoniale, decise (a seguito di riassunzione dovuta ad istanza di ricusazione del giudice, con conseguente sospensione, e respinta infine una istanza di sequestro conservativo avanzata dall'AR) con sentenza non definitiva n. 53/2000.
Il Tribunale, respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla SS, accertava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ritenuto provato sulla base delle caratteristiche dello stesso;
l'AR doveva seguire un orario di lavoro fisso, eseguendo prestazioni fisiatriche (di regola manipolazioni) già prescritte dai medici curanti dei pazienti che si rivolgevano al poliambulatorio, laddove la SS provvedeva all'attività di organizzazione - ogni appuntamento dovendo essere dato dalla segreteria, eseguendo anche controlli per quanto indiretti sull'operato dei medici, essendo il compenso predeterminato, un tanto a prestazione (secondo tariffario); osservava che le prestazioni avevano carattere di continuità dovendo il medico provvedere direttamente alla propria sostituzione, mediante altro medico di fatto di gradimento dal Centro che, in definitiva, l'attività. espletata era rigidamente inserita in un'organizzazione aziendale etero - diretta, scandita da orari prefissati, con limitatissimi spazi di autonomia per i medici, atteso che il cliente era ricevuto dalla struttura, tramite la quale era assegnato al medico, e alla quale era corrisposto il pagamento.
Ciò premesso, ritenuto applicabile il CCNL per le Case di cura private (anzi che il CCNL ANISAP 1997 da ultimo invocato dalla SS) e disatteso il principio dell'assorbimento retributivo da questa invocato, accertava la validità del compenso pattuito solo se più favorevole rispetto al trattamento economico previsto per il settore medico del citato CCNL, condannando la SS a regolarizzare il rapporto sul piano previdenziale, corrispondendo all'INPS anche la sanzioni civili, ed a pagare all'AR la somma di lire 35.781.835 per differenze retributive ed istituti accessori maturati fino al 31.12.1997, oltre interessi e rivalutazione monetaria accertando infine l'entità del TFR maturato fino a tale data;
ritenuto infine illegittimo il licenziamento in quanto privo di giusta causa o di giustificato motivo, condannava la SS alla reintegra dello AR ed a risarcire il danno ex art. 18 l. n. 300/70, detratto l'aliunde perceptum. Respingeva infine le domande di risarcimento dei danni avanzata dalla SS, nonché la richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c. dell'AR, provvedendo con separata ordinanza a rimettere la causa in istruttoria per determinare l'ammontare dell'indennità ex art, 18 l. n. 300/70 ed il residuo TFR.
La SS interponeva appello con ricorso depositato il 5.2.2000, chiedendo la totale riforme, con il rigetto delle domande proposte dall'AR, ed insistendo per l'accoglimento delle sue richieste risarcitorie, insistendo in via di subordine per l'ammissione delle istanze già formulate di prova orale. L'AR si costituiva ribadendo la sua totale assenza di autonomia rispetto alle direttive del datore di lavoro nella determinazione del contenuto della sua attività, ed il suo pieno inserimento nella gerarchia aziendale, non ricorrendo invece i presupposti di cui all'art. 2230 c.c.; chiedeva dunque la totale reiezione dell'appello. Identiche conclusioni venivano formulate anche dall'INPS.
Respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza (e della contestuale ordinanza emessa dal Tribunale contro l'SS ai sensi dell'art. 423, 2^ co., c.p.c.) come da ordinanza 27.6.2000, con sentenza 24 aprile - 18 maggio 2001 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava le domande proposte dalle parti nel corso del giudizio di primo grado;
dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del grado.
La Corte d'Appello motivava l'accoglimento dell'appello con i seguenti argomenti:
1) volontà contrattuale delle parti desumibile dall'emissione di fatture e dal versamento di contributi ENPAM;
2) non riconducibilità delle retribuzioni su fatture ad un cottimo, bensì ad un onorario professionale;
3) riconducibilità dall'orario a tempo pieno corrispondente all'apertura dei Centro seguito dai ricorrente con la scelta di fatto compiuta in un rapporto tendenzialmente "a tempo pieno". 4) libertà del Dr. AR di andarsene "esauriti i suoi appuntamenti", tranne nel caso che fosse tenuto a presenziare fino all'ora di chiusura, secondo appositi turni tra medici;
5) distinzione tra l'attività di "procacciamento della clientela di prenotazione" svolta dall'SS e l'attività "terapeutica in senso proprio espletata dal medico in totale autonomia;
6) insussistenza di controlli indiretti che si sarebbero realizzati semplicemente nella, tenuta di tabulati attestanti le prestazioni eseguite da esibire alle USL convenzionate per dimostrare l'avvenuto espletamento del servizio e documentare relativo credito;
inesistenza di controlli sul contenute delle prestazioni sanitarie con richiamo in particolare alla, testimonianza della direttrice sanitaria;
7) irrilevanza della deroga dalle modalità tipiche del rapporto libero professionale con sinallagma intercorrente tra medico e paziente, mentre nel caso di specie si aveva un sinallagma trilatero in forza del quale il medico era obbligato verso l'imprenditore a erogare la prestazione al paziente;
8) rigetto di tutte le domande AR rimanendo così "assorbita" ogni altra censura.
Avverso detta sentenza, con atto notificate il 24.9.2001, l'AR ha proposte ricorso per Cassazione, affidalo ad unico - complesso motivo.
La società intimata ha resistito con controricorso notificato il 10.10.2001. L'INPS ha depositato solo procura speciale. Ricorrente e società controricorrente hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e 2230 c.c. e vizio logico di motivazione, l'AR deduce:
A) inserimento del prestatore d'opera nell'impresa; assenza di autonomia del prestatore d'opera rispetto alle direttive del datore di lavoro nella determinazione del contenuto della sua attività e assenza di discrezionalità tecnica nella determinazione delle prestazioni;
violazione dell'art. 2094 c.c.; vizio logico di motivazione;
B) obbligo di prestazione di attività lavorativa non libero - professionale;
violazione dell'art. 2094 c.c.;
C) vizio logico di motivazione e violazione degli artt. 2229 ss. c.c., nella qualificazione di "procacciamento di clientela e prenotazione curata dalla segreteria";
D) vizio logico di motivazione per mancato esame dei verbali ed asserzione con essi contrastante;
E) violazione dell'art. 2094 c.c. e vizio logico di motivazione sul punto decisivo del controllo sul contenuto dell'attività sanitaria. Osserva la Corte che le predette censure vanno congiuntamente esaminate, essendo tra loro connessa, e sono infondata (cass. 23 ottobre 2001 n. 13018; v. pura Cass. 18 novembre 2000 n. 14947). Questa Corte ha ripetutamente statuito che ogni attività umana e economicamente rilavante può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato sia di un rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento. L'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito - dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere disciplinare ed alle direttive da questo impartite circa le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa altri elementi - come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la ferma di retribuzione e la stessa collaborazione - possono avare invece valore indicativo, ma mai determinante.
L'esistenza del suddetto vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione, fermo restando che, in sede di legittimità, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in questa sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotte il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (v. ex plurimis Cass. 3 aprile 2000 n. 4035). E sempre questa Corte - in una fattispecie che riguardando prestazioni di guardia medica presentava non marginali analogie con quella, in esame in ragione delle specifiche modalità di svolgimento del rapporto lavorativo - ha statuito che non sono configurabili gli elementi del rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui le prestazioni necessarie per il perseguimento dei fini aziendali siano organizzate in maniera tale da non richiedere l'applicazione da parte del datore di lavoro di un potere gerarchico concretizzantesi in ordini e direttive e nell'esercizio del potere disciplinare (Cass. 18 novembre 2000 n. 14947 cit., cui adde Cass. 3 aprile 2000 n. 4036 cit.,); ed ha anche precisato - in altra fattispecie riguardante l'attività svolta da un sanitario presso una azienda termale consistente nella visita medica dei pazienti con obbligo di espletare le relative prestazioni - che non possono costituire elementi di qualificazione del rapporto come lavoro subordinato nella fissazione di un orario per le visite (che costituisce un criterio naturale di determinazione della prestazione dovuta) ne eventuali controlli dell'adempimento della prestazione stessa, che non concretino l'esercizio del potere conformativo sul contenuto della prestazione proprio del datore di lavoro, dovendo in tale ipotesi, la sussistenza o meno dell'elemento della subordinazione essere verificata in relazione alla intensità della etero - organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata, al coordinamento dell'attività dei medici con quella della impresa, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per difendere direttamente e continuativamente dall'interesse dell'impresa, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui (Cass. 3 giugno 1994 n. 5389). Orbene, a questi principi si è attenuta la sentenza impugnata, la quale esaminando la natura del rapporto lavorativo tra il Dr. AR e la società SS ha evidenziato come la qualificazione del rapporto in" termini di lavoro autonomo dato dallo stesso AR abbia trovato poi conforto nelle singole modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. A tal fine la decisione del giudice d'appello ha evidenziato come il medico aveva la possibilità di concordare con i propri colleghi i turni di lavoro, come allo stesso fosse consentito in caso di impedimento di farsi sostituire da altro sanitario nello svolgimento delle mansioni, come i controlli della direzione non limitavano l'autonomia del sanitario ma erano funzionalizzati ad assicurare la migliore operatività delle strutture aziendali, come alla stessa finalità - e non a quella di limitare le scelte del medico - tendeva l'obbligo imposto all'AR di rispettare l'orario di chiusura del centro sanitario. E correttamente il giudice di appello ha dedotto dalle modalità di pagamento e dai regime fiscale cui era assoggettato il medico, ulteriori elementi di conforto per la qualificazione del rapporto lavorativo come autonomo. Ne per andare in contrario avviso vale addurre, come ha fatto il ricorrente, che la Corte del merito ha ignorato o sottovalutato le risultanza processuali, ed in particolare alcune testimonianze assunte in causa analoga e prodotte nella presente causa,, essendo noto che alla Corte di Cassazione non è riconosciuto il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza - in relazione ad un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito,- al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convinci, di esaminare le prove., controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. ex plurimis Cass. 13 aprile 1999 n. 3615, Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154) Deve aggiungersi che non è configurabile il dedotto vizio logico di motivazione della sentenza impugnata nella interpretazione delle risultanze testimoniali, perche, anche se si escluda che la censura si risolva nella denunzia di un vizio revocatorio c.c. art. 395 n.
4 - non denunziabile con il ricorso per Cassazione -, il ricorrente si limita a prospettare una propria interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella congrua e logica della Corte del merito.
Da quanto detto consegue che il ricorso va rigettato per avere la sentenza, impugnata proceduto ad un esame esauriente delle risultanze processuali e per essere pervenuta alle sue conclusioni sulla natura del rapporto lavorativo dell'AR con una motivazione congrua, priva di salti logici e del tutto corretta sul piano giuridico, si da sottrarsi ad ogni censura in sede di legittimità. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra il medico ricorrente e la società SS.
Nulla per le spese nei confronti dell'INPS, avendo l'Istituto depositato solo procura speciale, senza partecipare alla discussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione tra il ricorrente AR e la controricorrente SS S.r.l. Nulla per le spese di detto giudizio di Cassazione nei confronti dell'INPS.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2003