Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2001, n. 9780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9780 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B 9780/0 1 UBI LICA I ALL A In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro -R.G.N.10197/99 Composta dai Magistrati: -cron. 22383 Dott. Ettore Mercurio Presidente H Bruno Battimiello Rel.- Consigliere -Rep. Antonio Lamorgese 11 Rel. -Ud. 27.4.2001 " Florindo Minichiello " -Oggetto: "" Maura La Terza Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LL EL, elett.te dom.ta in Roma alla piazza Martiri di Belfiore n. 2 presso l'avv. Domenico Concetti che la rap- presenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- teso, giusta procura speciale in calce alla copia notificata dol ricorso, dagli avv.ti. Carlo De Angelis, Michele Di Lul- 7040 lo e Gabriella Pescosolido, con domicilio eletto in Roma in via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari n° 2844 in data 18 giugno/23 settembre 1998 (R.G. 2251/96). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 aprile 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo PI EL ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari in data 23 settembre 1998 n. 2844; dolendosi che con tale provvedimento, pronunciato in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione in data 6 giugno 1995 n. 9405, il Tribunale, in applicazione dell'art. 1, commi 181-183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, abbia dichiarato l'estinzione del giudizio concernente la cd. cristallizzazione della pensione di reversibilità goduta in concorso con altro trattamento, con compensazione delle spese. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione 1. Con un unico mezzo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e, quale ius superveniens, dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 in rapporto ai principi di cui agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione (art. 360 n. 3 c.p.c.). Si duole, in particolare, che tale disciplina neghi la tutela giudiziale del diritto garantita dall'art. 24 della Costituzione, sottraendo alla parte interessata la possibilità di accertare l'entità del proprio diritto, non ancora riconosciuto dal soggetto obbligato ed anzi precedentemente contestato e sotto tale profilo rimasto sub judice;
e, più in generale, che incida anche sul sistema di tutela predisposto dall'art. 38 della Costituzione.
2. Il ricorso non può essere accolto. Va premesso facendo peraltro riferimento solo alla parte finale della vicenda (della cd. cristallizzazione) originata dall'art. 6, comma settimo, 3 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638 che la Corte Costituzionale, con sentenza n. - 240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione (ove non risultino superati i limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983), prevede la riconduzione dell'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi – decreti legge non seguiti - da tempestiva conversione (28 marzo 1996 n. 166, 27 maggio 1996 n. 295, 26 luglio 1996 n. 396 e 24 settembre 1996 n. 499) e legge 23 dicembre 1996 n. 662 (modificata dal d.l. 28 marzo 1997 n. 79 conv. dalla legge 28 maggio 1997 n. 140) intesi a dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza e a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze in ordine ai giudizi proposti per il conseguimento delle medesime;
finché è stata pubblicata la legge n. 448 del 1998 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), il cui art. 36, comma quinto, dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto “le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". Nell'interpretazione di tale norma - applicabile, quale ius superveniens, 4 alla controversia in esame 1 questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze 11 maggio 1999 n. 4665, 22 maggio 1999 n. 5001, 11 giugno 1999 n. 5789 e 19 giugno 1999 n. 6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute alla cd. cristallizzazione, anche le cause riguardanti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Ne consegue che, stante (in mancanza di non dedotte preclusioni al riguardo nella concreta fattispecie) l'imprescindibilità dell'accertamento del requisito reddituale predetto, la pronuncia di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) che l'estinzione è da riferire all'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998. Come già chiarito dalla Corte con sentenze 19 giugno 1999 n .6171 e 13 dicembre 1999 n. 13979 (e successiva giurisprudenza conforme), la previsione di estinzione dei giudizi pendenti (inapplicabile, giusta la giurisprudenza citata, alle controversie riguardanti l'esistenza del diritto alla cd. cristallizzazione per ragioni come quella connessa alla sussistenza o no della decadenza ex art. 47 d.p.r. 1970 n. 639 – non attinenti - al requisito reddituale) non incontra ostacoli in sovraordinati precetti costituzionali. In particolare, deve ribadirsi che "è manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma quinto, della legge n.448 del 1998, nella parte in cui prevede che i processi in materia di plurima integrabilità al minimo delle pensioni (cioè attinenti alle questioni di cui all'art. 1, commi 5 centottantunesimo e centottantaduesimo della legge n. 662 del 1996) pendenti alla data del 1° gennaio 1999 siano dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. Deve, infatti, escludersi la menomazione del diritto di azione nel caso in cui la "voluntas legis" non sia quella di opporsi alle pretese oggetto delle controversie per le quali si sancisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, una soddisfazione ancorché ridotta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicché il giudice non potrebbe valutare la soccombenza virtuale” (v. Cass. n. 13979/1999 citata). Infine, va ribadito che la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone la dichiarazione d'estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese impedisce l'esame di ogni altra censura, che investa le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto, nonché gli accessori del credito. Infatti, soltanto la caducazione dell'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 potrebbe dare ingresso al giudizio di legittimità sulle norme sostanziali, a causa del nesso di subordinazione 6 logico-processuale in virtù del quale la dichiarazione di estinzione di ufficio dei giudizi medesimi, non eludibile dal giudice che ne è investito, preclude qualsiasi esame del merito (Corte cost. n. 76 del 1999, con specifico riguardo alla disposizione in esame). Alla stregua di tali rilievi, la cui validità risulta confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 310 in data 11-20 luglio 2000, il ricorso non può che essere rigettato.
3. Le spese di questo giudizio di legittimità vanno compensate (Cass. 19 giugno 1999 n. 6171, cit.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, il 27 aprile 2001. Etre "Миск ий Il Presidente Il Consigliere est. Вчимо ванітіесь IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 19 LUG. 2001 oggi. IL CANCELLIERE I D , O A L S L S O A 0 B T 1 I , . D A T S E A R 3 P T A 3 S S ' 6 I L O L N P . E G M N D I O I 4 A S A 7 D N . E E A S 7