Sentenza 8 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2001, n. 3397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3397 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
033 9 7 /0 1 REPUBBLIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto amierne zion. SEZIONE TERZA CIVILE respoutalit einen Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8792/98 Dott. Angelo Presidente GIULIANO Dott. Antonio LIMONGELLI Cron. 7020 Rel. Consigliere 1123 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Rep. Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 10/10/00 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GENERALI ASSIC SPA NQ IMPPRESA DESIGNATA alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domiciliata in ROMA VIA PIETRO BORSIERI Richiesta copia studio IL SOLE 24 OP- 1, presso lo studio dell'avvocato BAIOCCHI ATTILIO, che dal Sig. per diritti L30 la difende unitamente all'avvocato TRIVELLATO h_9. FERDINANDO T, giusta delega in atti;
ricorrente LIRE 1500 CANCELLERIA
contro
DI NA IO ved. AL, ALBERTI CLAUDIO, 2000 ALBERTI LOR ENZO, ALBERTI LORENA, ALBERTI VED BORTOT D233654 1584 ELISA, ZORZI CARMEN, ZORZI AMALIA, ALBERTI MARIA, 0239329 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva dal Sig. EL DO elettivamente domiciliati in ROMA VIA ROMAGNOSI 1/B, per diritti L1000+4 il 17 LUG, 2001 presso lo studio dell'avvocato MELIADO' GIOVANNI FRANCESCO, che li difende unitamente all'avvocato PANIZ IL CANCELLIERE MAURIZIO, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 1929/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 01/10/1997 depositata il 24/11/97; RG.5/1995, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato GIOVANNI F.MEDIADO'; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 1500 CANCELLERIA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 10.8.1985 AL DI, investito da un veicolo non identificato, perse la vita. I suoi eredi (Di ON o 0116554 IO, AL EN, AL RE, AL 019 553 AU, AL SA, AL IO e AL 0196552 Ma- الف ria) convennero dinanzi al Tribunale di Belluno, ☐ 0196551 ai sensi dell'art. 19 lett. A) della legge 24.12.1969, n. BC431338 BC431337 990, la Assicurazioni ER spa (quale impresa desi- داشت BC431336 gnata per la liquidazione del sinistro) per esserne in- dennizzati. La società convenuta contestò il fondamento 2 DF472725 della domanda. Con sentenza del 7.2.1994 il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannò la Assicurazio- ni ER al pagamento della somma complessiva di L. 128.000.000 in favore degli attori. Su appello della Assicurazioni ER la Corte di Venezia ha conferma- to la sentenza del Tribunale, osservando che -contra- riamente а quanto sostenuto dalla società appellante- risultava provato che il sinistro era stato causato da un autoveicolo soggetto ad assicurazione obbligatoria della responsabilità civile. Ricorre la Assicurazioni ER con due motivi. Resistono con controricorso la Di ONa e gli AL (EN, AU, RE, SA e MA), nonché ZO RM e ZO AL, eredi di AL IO, deceduta nelle more. MOTIVI DELLA DECISIONE Col secondo motivo, che per antecedenza logica va previamente esaminato, la società ricorrente lamenta che senza adeguata motivazione e sulla base di mere congetture, essendosi il sinistro verificato nottetempo e in assenza di testimoni, la Corte di merito abbia ri- tenuto che la morte dell'AL DI fosse stata cau- sata da un autoveicolo per il quale, a norma della leg- ge n. 990 del 1969, vi fosse obbligo di assicurazione, così da potersi affermare realizzati i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della 3 strada. La doglianza non ha fondamento. La Corte terri- toriale, dopo aver dettagliatamente esposto ed accura- tamente esaminato le risultanze della indagine di poli- zia giudiziaria seguita al sinistro e della consulenza medico-legale assunta nel relativo procedimento penale, è pervenuta alla conclusione che 1'AL era stato investito e ucciso da una autovettura, soggetta in quanto tale ad assicurazione obbligatoria, ed ha espresso questo suo convincimento con motivazione esau- riente ed immune da vizi logici, irreprensibile nel giudizio di legittimità. Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2054, 2697 cod. civ. e 19 lett. a) legge 990/1969, lamentando che la Corte territoriale abbia ritenuto che le conseguenze dannose del sinistro potes- sero porsi a carico del Fondo di garanzia, quantunque i danneggiati non avessero provato che l'investimento dell'AL fosse riferibile alla condotta dolosa ○ colposa del conducente del veicolo investitore. La cen- sura è inammissibile perché risulta prospettata per la prima volta nel giudizio di cassazione, pur comportando una indagine di fatto, non consentita in sede di legit- timità. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle 4 spese del giudizio di cassazione, nonché alla rifusione dei relativi onorari, che stimasi di liquidare in L. 4.500.000.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condan- la ricorrente al pagamento delle spese processuali, na liquidat£ in L. 267.400 , oltre agli onorari, liqui- dati in L.
4.500.000. Roma, 10.10.2000. PRESIDPRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. IL Aupils како IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 000 hoaso Depositata in Cancelleria AR 2001 TOL 290000 Oggi, li -8 M IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 PR 2001 4 Regiitolo al n.16299 0 PPO) 0 Cudiziari 3 1 RACCICHINI) 5 2 5 MA 2 5 5