CASS
Sentenza 19 settembre 2023
Sentenza 19 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2023, n. 38264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38264 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SALA TIZIANA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI;
Letta la requisitoria del Procuratore generale, VALENTINA MANUALI, tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38264 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/4/2022 della Corte di appello di Milano, emessa in sede di rinvio a seguito di annullamento della Cassazione, nei confronti di IZ SA, imputata - in concorso con IO ON, deceduto - per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di causazione del fallimento mediante operazioni dolose, aggravati dalla cosiddetta continuazione fallimentare (artt. 110 cod. pen., 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1 n. 1 e 2, 223, comma 2, e 219 comma 2 n. 1, e L.F.), veniva nuovamente confermata la sentenza di condanna del Tribunale di Milano in data 19/11/2015, per gli indicati capi di imputazione (escluso il punto 2, per il quale la sentenza rescindente aveva pronunciato annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto). Fallimento del 21 gennaio 2011. L'imputata è stata dunque condannata alla pena di due anni di reclusione, con riconoscimento di entrambi i benefici di legge, e alle pene accessorie previste dalla Legge Fallimentare per la durata di due anni. 1.1. Il punto rimesso al nuovo apprezzamento della Corte di rinvio riguardava la responsabilità per la bancarotta distrattiva contestata al capo 1), dovendosi accertare in quale misura l'amministratore avesse assolto all'onere di dimostrare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedenti, in applicazione del principio della cosiddetta "bancarotta riparata", ricorrente quando la sottrazione dei beni venga compensata da un'attività di segno contrario che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento;
nel dichiarare l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, la sentenza rescindente aveva indicato anche la necessità di verificare la ragionevo- lezza della motivazione inerente l'elemento soggettivo del reato di fallimento in conseguenza di operazioni dolose. 1.2. Tali punti sono stati oggetto di riesame nell'impugnata sentenza, che ha confermato l'originaria condanna di IZ SA. Quanto all'eventualità che fosse intervenuta la c.d. "bancarotta riparata", si è osservato che non era stata fornita la prova - gravante sull'amministratore, che riveste una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale - della esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti in favore dell'impresa e gli atti distrat- tivi precedentemente perpetrati. Invero, il finanziamento di € 68.000 a favore della società compensava soltanto poco più della metà degli esborsi illeciti, speci- ficamente indicati, sicché non si era verificato l'effetto di annullare le accertate distrazioni e restava integro l'elemento oggettivo della contestata bancarotta per distrazione. 2 Quanto alla verifica dell'elemento soggettivo del reato di operazioni dolose si è sottolineata la sistematicità delle condotte accertate ed il rilevante importo dell'evasione fiscale - omessi versamenti di imposte e contributi erariali e previdenziali per un ammontare di circa C 700.000 - ritenendo che si sia trattato di una precisa scelta imprenditoriale e che non fosse apprezzabile la declamata "speranza" di ricavare liquidità dalla vendita degli immobili a costruire (trattandosi nella specie di impresa edile) attraverso cui sanare tale debitoria mediante rateazione dei pagamenti ovvero ricorrendo al ravvedimento operoso. 2. Avverso tale sentenza ha proposto nuovamente ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, avv. Renata D'Amico, avanzando i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Si denuncia illogicità della motivazione e travisamento delle prove, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto alla misura degli esborsi da compensare con impiego di risorse da immettere nel patrimonio sociale. Invero, ritiene la ricorrente che non si sarebbe dovuta conteggiare la somma spesa per ristrutturare l'immobile della società destinato a sua abitazione, poiché si trattava di una operazione comportante migliorie del bene societario, che sarebbero rimaste a favore del patrimonio sociale. Si contesta anche l'elemento psichico di tale violazione, mancando la consapevolezza della SA di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella funzionale. Nonostante l'immobile fosse stato adibito a sua abitazione, le apportate migliorie avrebbero costituito un incremento permanente del valore del bene: al più si potrebbe disquisire dell'opportunità di simile spesa, ravvisandosi un'ipotesi di bancarotta semplice. 2.2. Quanto all'elemento soggettivo delle operazioni dolose dirette ad aggra- vare lo stato di dissesto societario, se ne contesta la ricorrenza evidenziando che ( l'intenzione degli amministratori era soltanto quella di fronteggiare la crisi di liquidità - per alcuni versi fisiologica nelle imprese dedite alle costruzioni edili - posticipando il versamento degli oneri fiscali e previdenziali allorché si fosse iniziato a raccogliere il flusso finanziario derivante dalle vendite immobiliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è generico e reiterativo delle doglianze proposte nel gravame, già compiutamente esaminate con esito negativo dalla Corte territoriale del rinvio, senza travisamenti di sorta né sconfinamento dai temi devoluti nella sentenza rescindente. 3 Li. Il vizio argomentativo sul punto della cosiddetta "bancarotta riparata" non è altro che la riproposizione del corrispondente motivo di gravame, con le identiche censure di mancata verifica della corrispondenza tra le somme distratte dal patrimonio sociale e le attività reintegrate in favore della società. Tale analisi è stata invece approfondita nell'impugnata sentenza, appianando le criticità rilevate in sede di annullamento, e ribadendo che a fronte di distrazioni per un valore complessivo di oltre € 118.000,00, l'erogazione di finanziamenti in favore della fallita per € 68.000,00 non era sufficiente a soddisfare il principio della esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati. Ciò è quanto richiede la giurisprudenza di legittimità sul tema, avendo affermato il principio per cui «La bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicché è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedente- mente perpetrati» (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922; Sez. 5, n. 14932 del 28/02/2023, Mercuri, Rv. 284383). I rilievi in ordine alla computabilità o deducibilità delle somme distratte per l'acquisto degli arredi dell'abitazione dell'imputata sono stati parimenti confutati dalla sentenza impugnata con ragioni coerenti e logiche, sicché l'ennesima riproposizione in questa sede è inammissibile, trattandosi di notazioni di merito che hanno trovato congrua risposta. 1.2. Va altresì respinta per manifesta infondatezza la censura di travisa- mento della prova riguardante l'elemento soggettivo del delitto di operazioni dolose dirette a causare il fallimento. La Corte territoriale ha ben individuato l'elemento soggettivo nella sistema- ticità delle contestate condotte trazts5:122 e nella rilevanza degli importi distratti, sottolineando come la sistematica omissione del versamento di imposte e contributi erariali e previdenziali, per un ammontare di circa € 700.000, sia sintomo di precise scelte imprenditoriali, per nulla scriminate dalla speranza di una futura sanatoria di tale imponente debitoria, ovvero dall'eventuale rientro tramite rateazione dei pagamenti. Le osservazioni riproposte in merito alla pretesa inconsapevolezza della SA della destinazione di buona parte del patrimonio sociale a scopi personali hanno 4 dunque trovate convincenti risposte nell'impugnata sentenza, e non sono ulteriormente aggredibili nella presente sede di legittimità. 2. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e con ann la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euroujer_l__ ni a\ a favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dalla Consigliera TERESA LIUNI;
Letta la requisitoria del Procuratore generale, VALENTINA MANUALI, tempestivamente inviata ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38264 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 26/4/2022 della Corte di appello di Milano, emessa in sede di rinvio a seguito di annullamento della Cassazione, nei confronti di IZ SA, imputata - in concorso con IO ON, deceduto - per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di causazione del fallimento mediante operazioni dolose, aggravati dalla cosiddetta continuazione fallimentare (artt. 110 cod. pen., 223, comma 1, in relazione all'art. 216, comma 1 n. 1 e 2, 223, comma 2, e 219 comma 2 n. 1, e L.F.), veniva nuovamente confermata la sentenza di condanna del Tribunale di Milano in data 19/11/2015, per gli indicati capi di imputazione (escluso il punto 2, per il quale la sentenza rescindente aveva pronunciato annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto). Fallimento del 21 gennaio 2011. L'imputata è stata dunque condannata alla pena di due anni di reclusione, con riconoscimento di entrambi i benefici di legge, e alle pene accessorie previste dalla Legge Fallimentare per la durata di due anni. 1.1. Il punto rimesso al nuovo apprezzamento della Corte di rinvio riguardava la responsabilità per la bancarotta distrattiva contestata al capo 1), dovendosi accertare in quale misura l'amministratore avesse assolto all'onere di dimostrare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedenti, in applicazione del principio della cosiddetta "bancarotta riparata", ricorrente quando la sottrazione dei beni venga compensata da un'attività di segno contrario che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento;
nel dichiarare l'assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso, la sentenza rescindente aveva indicato anche la necessità di verificare la ragionevo- lezza della motivazione inerente l'elemento soggettivo del reato di fallimento in conseguenza di operazioni dolose. 1.2. Tali punti sono stati oggetto di riesame nell'impugnata sentenza, che ha confermato l'originaria condanna di IZ SA. Quanto all'eventualità che fosse intervenuta la c.d. "bancarotta riparata", si è osservato che non era stata fornita la prova - gravante sull'amministratore, che riveste una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale - della esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti in favore dell'impresa e gli atti distrat- tivi precedentemente perpetrati. Invero, il finanziamento di € 68.000 a favore della società compensava soltanto poco più della metà degli esborsi illeciti, speci- ficamente indicati, sicché non si era verificato l'effetto di annullare le accertate distrazioni e restava integro l'elemento oggettivo della contestata bancarotta per distrazione. 2 Quanto alla verifica dell'elemento soggettivo del reato di operazioni dolose si è sottolineata la sistematicità delle condotte accertate ed il rilevante importo dell'evasione fiscale - omessi versamenti di imposte e contributi erariali e previdenziali per un ammontare di circa C 700.000 - ritenendo che si sia trattato di una precisa scelta imprenditoriale e che non fosse apprezzabile la declamata "speranza" di ricavare liquidità dalla vendita degli immobili a costruire (trattandosi nella specie di impresa edile) attraverso cui sanare tale debitoria mediante rateazione dei pagamenti ovvero ricorrendo al ravvedimento operoso. 2. Avverso tale sentenza ha proposto nuovamente ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, avv. Renata D'Amico, avanzando i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Si denuncia illogicità della motivazione e travisamento delle prove, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., quanto alla misura degli esborsi da compensare con impiego di risorse da immettere nel patrimonio sociale. Invero, ritiene la ricorrente che non si sarebbe dovuta conteggiare la somma spesa per ristrutturare l'immobile della società destinato a sua abitazione, poiché si trattava di una operazione comportante migliorie del bene societario, che sarebbero rimaste a favore del patrimonio sociale. Si contesta anche l'elemento psichico di tale violazione, mancando la consapevolezza della SA di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella funzionale. Nonostante l'immobile fosse stato adibito a sua abitazione, le apportate migliorie avrebbero costituito un incremento permanente del valore del bene: al più si potrebbe disquisire dell'opportunità di simile spesa, ravvisandosi un'ipotesi di bancarotta semplice. 2.2. Quanto all'elemento soggettivo delle operazioni dolose dirette ad aggra- vare lo stato di dissesto societario, se ne contesta la ricorrenza evidenziando che ( l'intenzione degli amministratori era soltanto quella di fronteggiare la crisi di liquidità - per alcuni versi fisiologica nelle imprese dedite alle costruzioni edili - posticipando il versamento degli oneri fiscali e previdenziali allorché si fosse iniziato a raccogliere il flusso finanziario derivante dalle vendite immobiliari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è generico e reiterativo delle doglianze proposte nel gravame, già compiutamente esaminate con esito negativo dalla Corte territoriale del rinvio, senza travisamenti di sorta né sconfinamento dai temi devoluti nella sentenza rescindente. 3 Li. Il vizio argomentativo sul punto della cosiddetta "bancarotta riparata" non è altro che la riproposizione del corrispondente motivo di gravame, con le identiche censure di mancata verifica della corrispondenza tra le somme distratte dal patrimonio sociale e le attività reintegrate in favore della società. Tale analisi è stata invece approfondita nell'impugnata sentenza, appianando le criticità rilevate in sede di annullamento, e ribadendo che a fronte di distrazioni per un valore complessivo di oltre € 118.000,00, l'erogazione di finanziamenti in favore della fallita per € 68.000,00 non era sufficiente a soddisfare il principio della esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati. Ciò è quanto richiede la giurisprudenza di legittimità sul tema, avendo affermato il principio per cui «La bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicché è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedente- mente perpetrati» (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922; Sez. 5, n. 14932 del 28/02/2023, Mercuri, Rv. 284383). I rilievi in ordine alla computabilità o deducibilità delle somme distratte per l'acquisto degli arredi dell'abitazione dell'imputata sono stati parimenti confutati dalla sentenza impugnata con ragioni coerenti e logiche, sicché l'ennesima riproposizione in questa sede è inammissibile, trattandosi di notazioni di merito che hanno trovato congrua risposta. 1.2. Va altresì respinta per manifesta infondatezza la censura di travisa- mento della prova riguardante l'elemento soggettivo del delitto di operazioni dolose dirette a causare il fallimento. La Corte territoriale ha ben individuato l'elemento soggettivo nella sistema- ticità delle contestate condotte trazts5:122 e nella rilevanza degli importi distratti, sottolineando come la sistematica omissione del versamento di imposte e contributi erariali e previdenziali, per un ammontare di circa € 700.000, sia sintomo di precise scelte imprenditoriali, per nulla scriminate dalla speranza di una futura sanatoria di tale imponente debitoria, ovvero dall'eventuale rientro tramite rateazione dei pagamenti. Le osservazioni riproposte in merito alla pretesa inconsapevolezza della SA della destinazione di buona parte del patrimonio sociale a scopi personali hanno 4 dunque trovate convincenti risposte nell'impugnata sentenza, e non sono ulteriormente aggredibili nella presente sede di legittimità. 2. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/6/2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e con ann la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euroujer_l__ ni a\ a favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente