Sentenza 22 gennaio 2013
Massime • 1
La pena accessoria predeterminata per legge può essere applicata a seguito di ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna o di patteggiamento che abbia omesso di disporne l'applicazione.
Commentario • 1
- 1. La sentenza che ha omesso una pena accessoria è ricorribile per cassazione dal procuratore generaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023
Sezioni Unite 2022 Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto «La sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. I) della sentenza impugnata. Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 dis. att. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2013, n. 7909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7909 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 22/01/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 80
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 45190/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI;
nei confronti di:
RB VI N. IL 23/07/1972;
inoltre:
RB VI N. IL 23/07/1972;
avverso la sentenza n. 21133/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 20/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso l'annullamento senza rinvio della sentenza per l'applicazione della pena accessoria temporanea prevista dall'art. 29 c.p. e la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'impugnata.
Udito il difensore Avv. Monaco Mario Maria in sost. dell'avv. Vetrano massimo che per l'imputato ha chiesto il rigetto dell'impugnazione del PG e l'accoglimento di quella dell'imputato medesimo. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 20/7/12, emessa ex art. 444 c.p.p., il Gup del Tribunale di Napoli applicava, nei confronti di IM DA, su richiesta delle parti, la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per i reati di calunnia in danno del Ten. Col. dei CC Carpentieri Enrico (Napoli, il 7/1/10: capo a), di calunnia in concorso (con soggetto separatamente giudicato) in danno dell'app. dei CC TE Eusebio Salvatore (San IO a Cremano, il 21/6/07: capo b), ancora di calunnia nei confronti del detto app. TE (Torre del Greco, il 26/6/07: capo b.1), di calunnia in danno di OD RO e US GA (San IO a Cremano, il 19/9/06), di calunnia in danno di LE SA e LE IO (Napoli, il 28/9/06: capo d), di falsa testimonianza continuata in ordine ai predetti OD, US e LE IO (Napoli, il 4/6 e 4/7/07: capo c), di porto illegale di pistola (San IO a Cremano, il 18/9/06: capo f), di calunnia in concorso (con soggetti separatamente giudicati) del mar. dei CC IG NE (Napoli, il 24/6 e 9/10/09: capo g), di calunnia in concorso (con soggetti separatamente giudicati) nei confronti ancora del detto mar. IG (Napoli, il 25/6, 25/ 7, 5/8 e 7/10/09: capo g.l), di calunnia in concorso (con soggetti separatamente giudicati), infine, ancora nei confronti del detto mar. IG (Napoli, il 26/6/09: capo g.2). Oltre alla pena sopra detta l'imputato era condannato al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili TE, LE (SA e IO) e IG e al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. Come si evince dalle singole imputazioni, si tratta per lo più di una serie di accuse calunniose (talora seguite da false testimonianze) rivolte dall'IM, imprenditore sotto scorta perché espostosi con denunce nei confronti di esponenti di clan malavitosi di Portici dediti ad attività estorsive, in danno di alcuni degli stessi militari addetti alla sua tutela e di altri soggetti.
Impugnavano la difesa dell'imputato e il PG.
Con atto datato 25/7/12, depositato il 30/7/12, la difesa ricorreva per cassazione, deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione: il giudice non aveva correttamente applicato l'art. 129 c.p.p., non considerando che il Gip aveva respinto la richiesta cautelare in ordine ai capi di imputazione g, g.l e g.2, non ravvisando i gravi indizi di colpevolezza. Chiedeva l'accoglimento del ricorso (non meglio precisando il petitum).
Con atto datato 6/8/12 "appellava" il PG, chiedendo, con la conferma della pena principale, l'applicazione di quella accessoria (imposta dall'art. 29 c.p.) dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5.
Con note datate 9/1/13 altro difensore chiedeva il rigetto del ricorso del PG e, in subordine, l'applicazione (invece che dell'art. 29) dell'art. 37 c.p.. Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con l'applicazione dell'art. 29 c.p., nonché la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato; la difesa chiedeva il rigetto dell'impugnazione del PG e l'accoglimento di quella dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso dell'imputato, generico e manifestamente infondato, è inammissibile. La sentenza impugnata ha sufficientemente e correttamente adempiuto all'obbligo di motivazione (art. 546 c.p.p., comma 1., lett. c), giusta lo speciale schema argomentativo proprio della pronuncia ex art. 444 c.p.p. nei termini ormai definiti dalla costante giurisprudenza di questa Corte, che, tra l'altro, ritiene sufficiente l'enunciazione, eventualmente anche implicita (e nel caso è esplicita), della insussistenza dei presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. In particolare le valutazioni espresse in sede cautelare non condizionano in alcun modo la pronuncia in sede di definizione del giudizio, specie se ad essa il decidente pervenga su richiesta delle parti.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un'adeguata sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.). L'impugnazione del PG (da qualificare ricorso per cassazione ex art.568 c.p.p., comma 5) è invece fondata. La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici è dovuta per legge: l'art. 29 c.p. prevede quando essa sia perpetua (condanna all'ergastolo o alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni) e quando temporanea, per la durata prefissa di anni cinque (condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni). Il caso in esame (con una pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione) è quest'ultimo. In quanto legalmente dovuta, detta pena accessoria potrebbe essere applicata anche in sede di esecuzione (Cass., 1, sent. n. 45381 del 10/11/04, rv 230129: "L'assoluto automatismo nell'applicazione delle pene accessorie, predeterminate per legge sia nella specie che nella durata e sottratte, perciò, alla valutazione discrezionale del giudice, comporta tra l'altro: ndr che, quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria così dalla legge stabilita, il pubblico ministero ne può chiedere l'applicazione al giudice dell'esecuzione qualora sì sia omesso di provvedere con la sentenza di condanna"). In egual senso, recente, Cass., 1, sent. n. 1800 del 30/11/12, dep. 15/1/13. A maggior ragione in questa sede di cognizione e di legittimità. Improponibile la subordinata richiesta contenuta nelle note difensive di applicazione dell'art. 37 c.p., dettato per il caso in cui la durata della pena accessoria temporanea non sia espressamente determinata (solo allora essa avrà durata uguale a quella della pena principale inflitta).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che dispone nella misura di anni cinque. Dichiara inammissibile il ricorso dell'IM e condanna lo stesso ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013