Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2010, n. 35731
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Sentenza 22 giugno 2010

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Il delitto di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.) può concorrere formalmente con quelli di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter cod. pen.) e di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.), attesa la diversità dei beni giuridici tutelati e la necessità, ai fini della sua configurabilità, di un nesso teleologico tra i mezzi fraudolenti impiegati e la turbativa dell'esercizio dell'industria o del commercio che ne consegue, essendo la norma diretta a garantire il diritto individuale al libero svolgimento di un'attività industriale o commerciale. (Fattispecie nella quale la turbativa dell'attività svolta da una società era stata attuata da soggetti facenti capo ad una società concorrente mediante condotte fraudolente che avevano provocato uno storno di clientela in favore di quest'ultima; in motivazione la Corte ha escluso che l'uso di mezzi fraudolenti volti ad assicurare all'agente un profitto concretizzi solo un'ipotesi di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, comma terzo, cod. civ.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2010, n. 35731
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35731
    Data del deposito : 22 giugno 2010

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