Sentenza 22 giugno 2010
Massime • 1
Il delitto di turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.) può concorrere formalmente con quelli di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter cod. pen.) e di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.), attesa la diversità dei beni giuridici tutelati e la necessità, ai fini della sua configurabilità, di un nesso teleologico tra i mezzi fraudolenti impiegati e la turbativa dell'esercizio dell'industria o del commercio che ne consegue, essendo la norma diretta a garantire il diritto individuale al libero svolgimento di un'attività industriale o commerciale. (Fattispecie nella quale la turbativa dell'attività svolta da una società era stata attuata da soggetti facenti capo ad una società concorrente mediante condotte fraudolente che avevano provocato uno storno di clientela in favore di quest'ultima; in motivazione la Corte ha escluso che l'uso di mezzi fraudolenti volti ad assicurare all'agente un profitto concretizzi solo un'ipotesi di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, comma terzo, cod. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2010, n. 35731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35731 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 22/06/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE AR - Consigliere - N. 952
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 7545/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino e il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino;
avverso la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di:
SS AR, nato a [...] il [...], res.te in Pino Torinese via Monterotondo n. 11;
Visti gli atti la ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. GAZZARA Santi;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore del ricorrente.
Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Il Gup presso il Tribunale di Torino, con sentenza del 6/10/09, ha dichiarato non luogo a procedere in relazione al reato di cui all'art. 513 c.p., ascritto a SS AR perché il fatto non costituisce reato.
Il SS era imputato, in concorso con AP AN e SC PP, nei cui confronti si è proceduto separatamente, per avere, a mezzo delle condotte fraudolente di cui agli altri capi di imputazione (reati di cui agli artt. 615 ter e 646 c.p.), turbato l'attività della "De TO UN e c. s.a.s.", in particolare, ponendo in essere le condizioni per uno storno di clientela da quest'ultima società alla SS s.n.c..
Il decidente è pervenuto a tale conclusione per due ordini di ragioni: la prima è la presenza della clausola di salvezza "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", nel disposto normativo in questione, che renderebbe la fattispecie di reato di cui all'art. 513 c.p. assorbita dai reati più gravi contestati (art. 110 c.p., art. 615 ter, commi 1 e 2, n. 1 ultima ipotesi;
art. 167, comma 1, D.Lgs. n. 196 del 2003; art. 646 c.p., comma 1) per i quali è
stato pronunciato il decreto che dispone il giudizio;
la seconda ragione è la mancanza di dolo specifico, necessario per configurare la fattispecie di reato di turbativa della libertà della industria o del commercio.
Propongono autonomi ricorsi per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ed il Procuratore Generale sede, con gli stessi motivi:
- gli articoli di legge nei quali risulterebbe assorbito il reato di cui all'art. 513 c.p. tutelano interessi del tutto differenti rispetto alla norma in questione, per cui è pienamente configurabile un concorso formale di norme;
- ha errato il giudice nell'escludere la sussistenza del dolo specifico, richiesto per la configurazione del reato di cui all'art.513 c.p., in quanto la volontà di turbare il mercato ed il commercio della società De TO da parte dei tre imputati è provata dalla stessa condanna per gli altri reati inflitta al SC ed al AP e dal decreto che dispone il giudizio nei confronti del SS per i reati di cui agli artt. 615 ter e 646 c.p. e D.Lgs. n.196 del 2003, art. 167. La difesa del prevenuto ha inoltrato in atti memoria nella quale evidenzia la correttezza del decisum e rileva che i ricorsi avanzati si rivelano privi di fondamento, in quanto il decidente, con motivazione chiara e convincente ha ritenuto che nel complesso capo di imputazione, elevato nei confronti del SS, il capo E) non avesse alcuna autonomia in concreto, in quanto la condotta in detto capo contestata era la medesima di quella di cui ai capi precedenti (sotto la forma di più gravi reati) per i quali l'imputato è già stato rinviato a giudizio.
RILEVATO IN DIRITTO
I ricorsi si palesano fondati e meritano accoglimento. Le censure evidenziano che sia l'art. 615 c.p., come l'art. 646 c.p., tutelano beni giuridici diversi da quelli per cui risulta apprestato l'art. 513 c.p.: il primo tutela la privacy e, soprattutto, la inviolabilità del domicilio informatico di una persona e la riservatezza dei dati personali;
l'art. 646 c.p. è posto a salvaguardia del diritto di proprietà, che verrebbe violato dal possessore di cosa altrui. I ricorrenti, di poi, rilevano che elemento essenziale per la sussistenza del delitto ex art. 513 c.p. è l'uso di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di un industria o di un commercio;
occorre perciò un nesso teleologico tra i mezzi fraudolenti e la turbativa suddetta e la norma è diretta a garantire il diritto individuale al libero svolgimento della attività industriale o commerciale. La previsione normativa di cui all'art. 513 c.p., pertanto, diversamente dalle precedenti norme citate, è posta a salvaguardia dell'ordine economico di un soggetto che svolge attività imprenditoriale, cioè il diritto individuale al libero svolgimento delle attività industriali e commerciali.
La condotta., richiesta per la concretizzazione di tale fattispecie consiste nel fare uso di violenza sulle cose o di mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di una industria o di un commercio.
Ne consegue che, come osservato nei ricorsi, è pienamente configurabile un concorso formale di norme, in quanto trattasi di reati, con nettezza, oggettivamente diversi, e non, come ritenuto dal giudice per la udienza preliminare che ha affermato l'esclusione di detto concorso, col considerare che l'uso dei mezzi fraudolenti, volti ad assicurare all'agente un profitto, concretizzi solo una ipotesi di concorrenza sleale, ex art. 2598 c.c., comma 3. Peraltro, come rilevato nei motivi di impugnazione, appare fondato il rilievo sulla sussistenza del dolo specifico in capo al prevenuto, con richiamo agli stessi atti posti in essere dai coimputati del SS, già condannati per gli altri reati, visto che costoro hanno svolto, in maniera preordinata, una attività finalizzata a bloccare, turbare e, in ogni caso, pregiudicare l'attività commerciale della De TO UN e c. s.a.s. a favore del SS, ben consapevole quest'ultimo che i risultati dell'attività di AN AP e PP SC avrebbe arrecato danno alla società concorrente e determinato, contestualmente, un evidente utile per sè. In dipendenza di quanto osservato questo Collegio ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio, affinché il giudice ad quem proceda, facendo buon governo dei principi richiamati.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2010