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Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/07/2023, n. 31534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31534 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA AN nato il [...] avverso la sentenza del 24/04/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato TARGA FABIO del foro di PADOVA in difesa di SA AN, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31534 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 14/06/2023 Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze in data 24.04.2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 18.11.2013 ha confermato l'affermazione di responsabilità penale ma ha ridotto la pena tra gli altri all'imputato BE AN ad anni 5 e mesi sei di reclusione e 40.000,00 di multa a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25.02.104. BE AN è imputato del delitto previsto dall'alt 74 comma 4 DPR 309 30 perché agendo in concorso con altri coimputati cedeva a Benyamina SA e RA PA kg 60,464 di hashish. Fatto commesso il 16.06.2008. A seguito della sentenza n. 46952/22 della Sezione VI della Corte di Cassazione pronunciata il 3.11.2022 veniva rimesso in termini per la proposizione del ricorso per cassazione. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello sopra citata ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore, l'odierno ricorrente deducendo i seguenti motivi: I) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'utilizzo di informazioni provenienti da intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento 29432/06 RG NR della Procura della Repubblica di Torino in difetto dei presupposti di necessità, veicolate illegittimamente attraverso la testimonianza della ispettrice IO e ciò senza il deposita del brogliaccio e di eventuali trascrizioni. II) vizio di motivazione in relazione alla partecipazione dell'imputato al reato contestato in quanto gli elementi probatori sono stati tratti da un presunto riconoscimento vocale effettuato dalla teste Forg ione nell'ascolto di intercettazioni. La Corte poi travisa le prove allorchè ricostruisce la responsabilità dell'imputato sulla base di 14 conversazioni pagg 9/10 della motivazione intercorse tra coppie di interlocutori che nulla hanno a vedere con quelle ascoltate dalla teste IO Chiede l'assoluzione o in subordine che sia dichiarata la prescrizione del reato. 3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Ha precisato che : Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico, privo di autosufficienza e, comunque, manifestamente infondato. Il motivo di ricorso richiama un precedente di legittimità, privo di pertinenza rispetto al caso in esame. 2 La testimonianza dell'ispettrice IO, che ha identificato AN "il capo" come l'interlocutore di TT nelle conversazione captate nel presente processo, per avere ascoltato la sua voce in numerosissime altre conversazioni captate nell'ambito di un procedimento pendente presso la Procura di Torino, non integra, infatti, l'utilizzo dei risultati di intercettazioni in procedimento diverso (intercettazioni che, nella specie, potrebbero comunque essere utilizzate ex art. 266 c.p.p.) cui si riferisce l'art. 270 c.p.p. che si assume violato. Per completezza, in caso di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in un procedimento diverso da quello in cui furono disposte (ipotesi diversa da quella "denunciata" e che attiene al narrato della teste IO in punto di riconoscimento vocale), l'omesso deposito, in questo, dei decreti autorizzativi, dei verbali e delle registrazioni, neppure sarebbe causa di inutilizzabilità, non essendo stabilita una tale sanzione neppure nel procedimento di provenienza (artt. 270 e 271 cod. proc. peri.), ma è causa di nullità delle intercettazioni, che deve essere tempestivamente dedotta (Sez.3, n. 2019 del 22/03/2001 Ud. (dep. 23/05/2001 ) Rv. 219367 - 01) Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto privo di autosufficienza e generico, stante il richiamo ad "altre e diverse telefonate" intercorse tra "coppie di interlocutori diverse da quelle saggiate" dalla teste IO." CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1.Va premesso che siamo difronte ad una doppia conforme di affermazione di responsabilità, e che quindi le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove, come nel caso della sentenza impugnata, i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez.2 n.1309 del 22 novembre 1993 rv. 197250; Sez.3, n. 13926 10 dicembre 2011. rv 252615). I motivi di ricorso sono del tutto generici e aspecifici e non si confrontano con la puntuale ricostruzione in fatto illustrata dalla Corte territoriale a fol 6 e 7 nel paragrafo dedicato proprio alla illustrazione delle fonti di prova soprattutto intercettative che avevano portato all'individuazione di AN, soprannominato "il re" dagli stessi interlocutori, il quale utilizzava utenze marocchine per maggior 3 sicurezza captato e a lui si era risalti mediante la intercettazione di Mejdoub, imputato nel medesimo procedimento che intratteneva rapporti con gli spacciatori toscani. La Corte territoriale con argomentazione logiche e coerenti a fol 10 evidenzia che la certa identificazione dell'imputato nell'attribuzione del reato contestato si basa non solo sulle testimonianze degli ufficiali di PG NA e CH che hanno illustrato con dovizia di particolare l'iter investigativo e sul riconoscimento fonico da parte del teste IO ma sulla identificazione del TT, soggetto milanese, arrestato perchè deteneva 17 chili di hashish ( pag 11 sentenza impugnata) e che risultava intrattenere rapporti con il ricorrente e dal cui contenuto delle intercettazioni erano emersi elementi certi che hanno consentito la sua identificazione ( fol 6 e 7) anche attraverso una comparazione fonica da parte degli ufficiali di PG che da più di un anno ascoltavano le conversazioni in cui era intercettato l'AN. Significativa la conversazione intercettata dalla squadra mobile di Torino in cui un acquirente si rivolgeva ad AN dicendo " tu sei AN sei BE e quest'ultimo risentito replicava ma che fai il mio nome al telefono?". Vanno qui ribaditi i seguenti principi che in tema di autorizzazione di intercettazioni ambientali, la valutazione dei gravi indizi di reato può fondarsi su relazioni di servizio redatte da un ausiliario di polizia giudiziaria aventi ad oggetto il contenuto di conversazioni a cui egli abbia partecipato, e quindi fatti da lui immediatamente percepiti, non ravvisandosi, in tal caso, la violazione del divieto di testimonianza "de relato". Il riconoscimento informale della voce dell'imputato, operata da un teste in dibattimento dopo aver ascoltato una telefonata registrata, costituisce un accertamento di un dato fattuale, utilizzabile nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice.(Sez. 6 - n. 27911 del 23/09/2020 Ud. (dep. 07/10/2020) Rv. 279623 - 01). 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14.06.23
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato TARGA FABIO del foro di PADOVA in difesa di SA AN, che insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31534 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: FERRANTI DONATELLA Data Udienza: 14/06/2023 Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze in data 24.04.2015, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze del 18.11.2013 ha confermato l'affermazione di responsabilità penale ma ha ridotto la pena tra gli altri all'imputato BE AN ad anni 5 e mesi sei di reclusione e 40.000,00 di multa a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 25.02.104. BE AN è imputato del delitto previsto dall'alt 74 comma 4 DPR 309 30 perché agendo in concorso con altri coimputati cedeva a Benyamina SA e RA PA kg 60,464 di hashish. Fatto commesso il 16.06.2008. A seguito della sentenza n. 46952/22 della Sezione VI della Corte di Cassazione pronunciata il 3.11.2022 veniva rimesso in termini per la proposizione del ricorso per cassazione. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello sopra citata ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore, l'odierno ricorrente deducendo i seguenti motivi: I) violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'utilizzo di informazioni provenienti da intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento 29432/06 RG NR della Procura della Repubblica di Torino in difetto dei presupposti di necessità, veicolate illegittimamente attraverso la testimonianza della ispettrice IO e ciò senza il deposita del brogliaccio e di eventuali trascrizioni. II) vizio di motivazione in relazione alla partecipazione dell'imputato al reato contestato in quanto gli elementi probatori sono stati tratti da un presunto riconoscimento vocale effettuato dalla teste Forg ione nell'ascolto di intercettazioni. La Corte poi travisa le prove allorchè ricostruisce la responsabilità dell'imputato sulla base di 14 conversazioni pagg 9/10 della motivazione intercorse tra coppie di interlocutori che nulla hanno a vedere con quelle ascoltate dalla teste IO Chiede l'assoluzione o in subordine che sia dichiarata la prescrizione del reato. 3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Ha precisato che : Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico, privo di autosufficienza e, comunque, manifestamente infondato. Il motivo di ricorso richiama un precedente di legittimità, privo di pertinenza rispetto al caso in esame. 2 La testimonianza dell'ispettrice IO, che ha identificato AN "il capo" come l'interlocutore di TT nelle conversazione captate nel presente processo, per avere ascoltato la sua voce in numerosissime altre conversazioni captate nell'ambito di un procedimento pendente presso la Procura di Torino, non integra, infatti, l'utilizzo dei risultati di intercettazioni in procedimento diverso (intercettazioni che, nella specie, potrebbero comunque essere utilizzate ex art. 266 c.p.p.) cui si riferisce l'art. 270 c.p.p. che si assume violato. Per completezza, in caso di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in un procedimento diverso da quello in cui furono disposte (ipotesi diversa da quella "denunciata" e che attiene al narrato della teste IO in punto di riconoscimento vocale), l'omesso deposito, in questo, dei decreti autorizzativi, dei verbali e delle registrazioni, neppure sarebbe causa di inutilizzabilità, non essendo stabilita una tale sanzione neppure nel procedimento di provenienza (artt. 270 e 271 cod. proc. peri.), ma è causa di nullità delle intercettazioni, che deve essere tempestivamente dedotta (Sez.3, n. 2019 del 22/03/2001 Ud. (dep. 23/05/2001 ) Rv. 219367 - 01) Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto privo di autosufficienza e generico, stante il richiamo ad "altre e diverse telefonate" intercorse tra "coppie di interlocutori diverse da quelle saggiate" dalla teste IO." CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1.Va premesso che siamo difronte ad una doppia conforme di affermazione di responsabilità, e che quindi le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove, come nel caso della sentenza impugnata, i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez.2 n.1309 del 22 novembre 1993 rv. 197250; Sez.3, n. 13926 10 dicembre 2011. rv 252615). I motivi di ricorso sono del tutto generici e aspecifici e non si confrontano con la puntuale ricostruzione in fatto illustrata dalla Corte territoriale a fol 6 e 7 nel paragrafo dedicato proprio alla illustrazione delle fonti di prova soprattutto intercettative che avevano portato all'individuazione di AN, soprannominato "il re" dagli stessi interlocutori, il quale utilizzava utenze marocchine per maggior 3 sicurezza captato e a lui si era risalti mediante la intercettazione di Mejdoub, imputato nel medesimo procedimento che intratteneva rapporti con gli spacciatori toscani. La Corte territoriale con argomentazione logiche e coerenti a fol 10 evidenzia che la certa identificazione dell'imputato nell'attribuzione del reato contestato si basa non solo sulle testimonianze degli ufficiali di PG NA e CH che hanno illustrato con dovizia di particolare l'iter investigativo e sul riconoscimento fonico da parte del teste IO ma sulla identificazione del TT, soggetto milanese, arrestato perchè deteneva 17 chili di hashish ( pag 11 sentenza impugnata) e che risultava intrattenere rapporti con il ricorrente e dal cui contenuto delle intercettazioni erano emersi elementi certi che hanno consentito la sua identificazione ( fol 6 e 7) anche attraverso una comparazione fonica da parte degli ufficiali di PG che da più di un anno ascoltavano le conversazioni in cui era intercettato l'AN. Significativa la conversazione intercettata dalla squadra mobile di Torino in cui un acquirente si rivolgeva ad AN dicendo " tu sei AN sei BE e quest'ultimo risentito replicava ma che fai il mio nome al telefono?". Vanno qui ribaditi i seguenti principi che in tema di autorizzazione di intercettazioni ambientali, la valutazione dei gravi indizi di reato può fondarsi su relazioni di servizio redatte da un ausiliario di polizia giudiziaria aventi ad oggetto il contenuto di conversazioni a cui egli abbia partecipato, e quindi fatti da lui immediatamente percepiti, non ravvisandosi, in tal caso, la violazione del divieto di testimonianza "de relato". Il riconoscimento informale della voce dell'imputato, operata da un teste in dibattimento dopo aver ascoltato una telefonata registrata, costituisce un accertamento di un dato fattuale, utilizzabile nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice.(Sez. 6 - n. 27911 del 23/09/2020 Ud. (dep. 07/10/2020) Rv. 279623 - 01). 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14.06.23